Legge regionale 15 maggio 1978, n. 25. Attribuzione di giornate di riposo ai dipendenti regionali, integrazione art. 24 della legge regionale 12-8-1974, n. 22. (B.U. 23 maggio 1978, n. 21) Ai dipendenti regionali, sono attribuite in aggiunta al periodo di congedo previsto dall'art. 24 della legge regionale 12-8-1974, n. 22, sei giornate complessive di riposo, come disposto dalla legge 23-12-1977, n. 937, da fruire nel corso dell'anno solare come segue:
a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario;
b) quattro giornate, a richiesta degli interessati, tenendo conto delle esigenze dei servizi.
Le due giornate dl cui al punto a) del precedente comma seguono la disciplina del congedo ordinario.