Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge

Legge regionale 27 aprile 1978, n. 20.

Norme per la formazione e l'approvazione dei piani zonali di sviluppo agricolo.

(B.U. 9 maggio 1978, n. 19)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Art. 1.
(Finalita')

La Regione Piemonte, con la presente legge, in attuazione dell'art. 75, 2° comma dello Statuto, promuove un processo di programmazione democratica in agricoltura rivolto a realizzare gli obiettivi fissati nel piano regionale di sviluppo, secondo le modalita' di cui alla legge regionale 19-8-1977, n. 43.
A tale fine gli articoli successivi definiscono le norme per la formazione e l'approvazione dei piani zonali di sviluppo agricolo, anche ad integrazione della legge regionale 24-4-1974, n. 12; della legge regionale 4-6-1975, n. 41; della legge regionale 4-6-1975, n. 45; della legge regionale 8-9-1975, n. 51 e della legge regionale 22-2-1977, n. 15 e loro successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2.
(Ambito territoriale dei piani agricoli zonali)

Il piano agricolo zonale e' riferito ad un ambito territoriale ricadente per intero all'interno di un solo comprensorio.
L'intero territorio di un Comune dovra' ricadere all'interno di una sola zona.
Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'E.S.A.P., in attuazione dell'art. 2, lettera a) della legge regionale 24-4-1974, n. 12 , e successive modificazioni, presentera' ai Comitati Comprensoriali, istituiti con la legge regionale 4-6-1975, n. 41, proposte per la definizione e l'identificazione delle zone agricole considerando i caratteri di omogeneita' colturale, le infrastrutture agricole, i mercati, i comprensori irrigui e di bonifica, avendo anche riferimento alla organizzazione dei servizi socio-sanitari e scolastici.
Entro tre mesi dalla ricezione delle proposte dell'E.S.A.P. e sulla base di esse, i Comitati Comprensoriali, in attuazione dell'art. 5, - lettera c), della legge regionale 4-6-1975, n. 41, provvederanno a definire ed approvare le zone agricole comprensoriali.

Art. 3.
(Contenuto del piano agricolo zonale)

Il piano agricolo zonale costituisce un'articolazione settoriale del piano socio-economico territoriale del comprensorio e dovra':
- essere inteso alle finalita' di cui al comma primo dell'art. 1 della presente legge;
- indicare le prospettive in ordine agli obiettivi di sviluppo dei settori agricoli, zootecnici, forestali, anche in rapporto all'art. 3 della legge regionale 22-2-1977, n. 15 ed in relazione alle concrete possibilita' di sviluppo negli altri settori economici, produttivi, sociali e dei servizi. Esso deve, in ogni caso, contenere indicazioni su:
a) l'assetto sociale ed economico agricolo della zona;
b) l'attitudine agricola e forestale delle aree ai fini della loro destinazione produttiva;
c) le priorita' delle alternative di destinazione produttiva agricola o forestale delle aree di cui alla lettera b);
d) l'individuazione delle terre incolte o mal coltivate dalla data della formazione del Piano;
e) la previsione degli interventi di sistemazione idrogeologico e forestale;
f) i vincoli idrogeologici esistenti, ai sensi del R.D. 30-12-1923, n. 3267, e successive modificazioni e integrazioni della legge regionale 5-12-1977, n. 56, con le proposte degli eventuali ampliamenti e completamenti;
g) le zone soggette ad opere di sistemazione idraulico-forestale, con le previsioni dei rimboschimenti, rinsaldamenti opere connesse;
h) le opere necessarie per il consolidamento del suolo e regimazione delle acque, ai fini di una migliore utilizzazione agraria e per lo sviluppo dell'irrigazione;
i) le previsioni di utilizzo agrario e forestale dei patrimoni silvo-pastorali appartenenti ai Comuni ed altri Enti di cui al R.D. 30-12-1923, n. 3267, e successive modificazioni e integrazioni;
l) i tipi di intervento da porre in essere prioritariamente in conformita' alla legislazione vigente in materia, con particolare riferimento agli interventi pubblici infrastrutturali connessi con l'attivita' agricola e forestale, ai servizi di assistenza tecnica e di formazione professionale, agli incentivi a favore degli operatori pubblici e privati, allo sviluppo della cooperazione e dello associazionismo nella produzione, conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, nonche' all'eventuale acquisizione o gestione dei beni da parte di Enti pubblici per le finalita' di cui all'art. 1 della presente legge;
m) le proposte per i programmi di ricomposizione fondiaria e aziendale e di riordino irriguo.
Il piano potra', altresi', segnalare i piu' urgenti interventi da porre in essere in collegamento con gli obiettivi indicati con riferimento ad altri settori, nonche' gli interventi di carattere normativo e quelli di rilievo sovracomprensoriale ritenuti necessari per il conseguimento degli obiettivi del piano.
Alle indicazioni del piano dovra' accompagnarsi l'individuazione del presumibile costo degli investimenti previsti, articolata almeno secondo le categorie indicate alla lettera 1 del presente articolo.

Art. 4.
(Metodologia di base)

L'E.S.A.P. definisce la metodologia per la redazione dei piani agricoli zonali, fornisce l'assistenza tecnica e provvede, eventualmente, alla formazione professionale necessaria per la stesura dei piani stessi.

Art. 5.
(Conferenza comunale per il piano agricolo zonale)

La proposta di piano agricolo zonale deve essere elaborata con la piu' vasta partecipazione dei produttori e dei cittadini.
Sede fondamentale di tale partecipazione e' la conferenza comunale dei produttori e lavoratori agricoli indetta dal Sindaco almeno due volte l'anno per esaminare l'andamento delle ricerche, pronunciarsi sulla formazione e gestione del piano.

Art. 6.
(Commissione per il piano agricolo zonale)

In ogni zona agricola, il Presidente del Comitato Comprensoriale o un suo delegato, su conforme parere della Giunta esecutiva, promuove ed insedia una Commissione per l'elaborazione ed il controllo sull'attuazione del piano agricolo zonale composta:
a) da tre rappresentanti per ogni Comune, eletti dai rispettivi Consigli comunali, dei quali un rappresentante della minoranza;
b) dai rappresentanti delle organizzazioni agricole professionali, cooperativistiche, sindacali e delle Associazioni dei produttori designati dalle rispettive organizzazioni provinciali, in numero complessivo uguale ai rappresentanti dei Comuni, scelti tra le Organizzazioni ed Associazioni piu' rappresentative a livello provinciale in base al numero degli associati alla struttura organizzativa ed alla operativita'.
Entro un mese dall'approvazione dei provvedimenti che definiscono gli ambiti territoriali di cui all'art. 2 della presente legge, il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale, determina per ciascuna zona agricola quali organizzazioni ed associazioni delle categorie indicate alla lettera b) abbiano titolo ad essere rappresentate nella Commissione, nonche' quanti rappresentanti possano essere designati da ciascuna di esse.
La Commissione elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta, il Presidente, un Vice Presidente ed un Comitato esecutivo di 13 componenti, oltre al Presidente ed al Vice Presidente, che presiedono sia la Commissione, che il Comitato esecutivo.
Nel Comitato esecutivo, dovranno essere comunque presenti:
- almeno sei rappresentanti, di cui alla lettera a), provenienti ciascuno da un Comune diverso;
- almeno sei rappresentanti, di cui alla lettera b), dei quali almeno uno per ciascuna delle Organizzazioni professionali agricole, uno per le Organizzazioni cooperativistiche, uno per le Organizzazioni sindacali ed uno per le Associazioni dei produttori.
La Commissione stabilisce i compiti che spettano al Comitato esecutivo.
Non possono far parte della Commissione zonale i Parlamentari, i Consiglieri e i Sindaci dell'E.S.A.P. ed i Consiglieri regionali, provinciali, comprensoriali.
A norma dell'art. 75 dello Statuto Regionale, nel processo di formazione ed attuazione del piano agricolo zonale e' assicurato l'autonomo apporto dei sindacati delle organizzazioni professionali e delle altre forze sociali interessate del territorio, anche attraverso forme permanenti di partecipazione, di consultazione e di informazione.
La Commissione puo' essere insediata ed operare con pienezza di poteri purche' siano designati almeno la meta' piu' uno dei componenti assegnati.

Art. 7.
(Procedure per l'elaborazione del piano agricolo zonale)

La formazione degli elaborati e del progetto del piano agricolo zonale compete alla Commissione di cui all'art. 6 della presente legge.
Nello svolgimento della propria attivita' detta Commissione e' tenuta ad operare d'intesa con l'E.S.A.P. ed a stabilire rapporti con gli organi del Comprensorio, il quale puo' fare intervenire un proprio rappresentante, senza diritto di voto, ai suoi lavori.
La Commissione, acquisiti, in quanto disponibili, i documenti di cui alle lettere a), b), c) dell'art. 12 della legge regionale 19 - 8 - 1977, n. 43, procede all'elaborazione del progetto di piano avvalendosi dell'opera di tecnici iscritti ai rispettivi albi professionali, riuniti in gruppo di lavoro, messi a sua disposizione dall'E.S.A.P..
L'E.S.A.P. provvede, con propria delibera, a fissare i criteri per la selezione dei tecnici, per la formazione dei gruppi di lavoro e a regolare ogni altro rapporto di carattere amministrativo con i tecnici che mette a disposizione delle commissioni zonali per la redazione degli elaborati e del progetto del piano di cui all'art. 3 della presente legge.
All'E.S.A.P. compete inoltre il controllo sull'applicazione della metodologia di cui all'art. 4 ed ogni altra forma di assistenza e collaborazione che gli sia richiesta dalla Commissione o dal gruppo di lavoro.
Il progetto di Piano elaborato dalla Commissione zonale, viene inviato, unitamente al parere dell'E.S.A.P. sull'osservanza della metodologia di cui all'art. 4, al Comprensorio, ai Comuni della zona, alle Organizzazioni professionali agricole, alle Associazioni dei Produttori, alle Cooperative Agricole ed alle Organizzazioni Sindacali.
Il progetto di Piano viene altresi' inviato alla Giunta Regionale.
I Comuni, con apposito atto del Consiglio comunale, e le Organizzazioni e Associazioni di cui al 6° comma del presente articolo, esprimono il proprio parere entro 30 giorni dal ricevimento del progetto e lo inviano alla Giunta Regionale, al Comprensorio ed alla Commissione zonale, la quale ha 30 giorni di tempo per fare avere al Comprensorio le proprie controdeduzioni.
Il Consiglio del Comprensorio, entro e non oltre 90 giorni dal ricevimento del progetto, esaminati i pareri di cui al comma precedente e le eventuali controdeduzioni della Commissione zonale, adotta, con propria delibera, il progetto di piano zonale, apportandovi le modifiche necessarie per adeguarlo al piano socio-economico territoriale del Comprensorio, o, in assenza di esso, alle linee ed indirizzi definiti per la sua formazione.
Il piano adottato viene inviato alla Giunta Regionale e all'E.S.A.P..
La Giunta Regionale, acquisito il parere dell'E.S.A.P., espresso nella forma di una relazione, sottopone il Piano al parere consultivo della Commissione Consiliare competente, insieme alla relazione dell'E.S.A.P..
La Giunta Regionale, sulla scorta del parere della Commissione Consiliare, ha facolta' di rinviare il Piano al Consiglio Comprensoriale con eventuale invito di riesame per le modificazioni ed integrazioni necessarie a rendere il piano agricolo zonale coerente:
a) al piano regionale di sviluppo;
b) alle leggi statali e regionali.
Il Consiglio Comprensoriale approva definitivamente il piano apportandovi le modifiche ed integrazioni eventualmente richieste dalla Giunta Regionale.
Il Piano, cosi' approvato, viene pubblicato, per estratto, a cura e spese della Giunta Regionale, nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 8.
(Durata del piano agricolo zonale)

Il piano agricolo zonale dovra' riferirsi ad un quinquennio, a decorrere dal 1978.
Durante il periodo di validita' il piano potra' essere modificato con le stesse procedure di formazione e approvazione, specialmente per quanto attiene agli aspetti di cui al 2° comma dell'art. 3.

Art. 9.
(Adeguamento degli interventi pubblici)

Tutti i programmi ed i singoli interventi di tutti gli Enti pubblici o di diritto pubblico operanti nel settore agricolo e forestale nelle zone agricole interessate anche per quanto concerne i piani aziendali e interaziendali di sviluppo di cui alla legge regionale 22-2-1977, n. 15, dovranno essere adeguati al piano agricolo zonale dopo la sua pubblicazione.

Art. 10.
(Piano agricolo zonale e Piani territoriali e urbanistici)

I rapporti tra i piani agricoli zonali e i piani territoriali ed urbanistici sono regolati dalle norme della L.R. 5-12-1977, n. 56.

Art. 11.
(Comitato tecnico regionale e commissioni consultive Comprensoriali)

Nell'espletamento delle funzioni connesse all'attuazione della presente legge, la Giunta Regionale si avvale del parere consultivo del Comitato tecnico regionale previsto dall'art. 28 della legge regionale 22 febbraio 1977, n. 15.
Per le stesse funzioni il Comitato Comprensoriale si avvale della Commissione consultiva comprensoriale prevista dall'art. 26 della legge regionale 22-2-1977, n. 15.

Art. 12.
(Spese)

Le spese per l'attuazione della presente legge sono a carico dell'Ente di Sviluppo Agricolo del Piemonte.