Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge

Legge regionale 10 aprile 1978, n. 19.

Comitati Provinciali per la distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati per l'agricoltura.

(B.U. 18 aprile 1978, n. 16)

Art. 1, 2, 3

Art. 1.

Allo scopo di assicurare continuita' al servizio della distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati per l'agricoltura, con la presente legge vengono stabilite le norme provvisorie per l'esercizio delle funzioni delegate alla Regione con l'articolo 76, ultimo comma, del D.P.R. 616/77, relative ai Comitati Provinciali di cui alla legge n. 1852/62 e successive modificazioni.

Art. 2.

E' istituito in ogni Provincia del Piemonte il "Comitato Provinciale per la distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati per l'agricoltura" con sede presso le sezioni provinciali U.M.A. .
Il Comitato che svolge le funzioni del Comitato Provinciale previsto all'art. 5 della legge n.1852/62 e' cosi' composto:
1) Capo I.P.A. o suo delegato, che lo presiede;
2) Un funzionario dell'I.P.A. designato dal Capo dell'I.P.A.;
3) Un funzionario dell'U.T.I.F. designato dall'Intendente di Finanza;
4) Capo della Sezione Provinciale U.M.A. o dell'Ufficio che ne svolgera' i compiti, o suo delegato;
5) Un rappresentante per ognuna delle Organizzazioni Professionali Agricole Provinciali maggiormente rappresentative, designato dalle stesse.
Funge da segretario il Capo della Sezione U.M.A. o un suo delegato.
I Comitati provinciali vengono costituiti con deliberazione della Giunta Regionale, durano in carica quanto il Consiglio Regionale e comunque continuano la propria attivita' fino alla costituzione dei nuovi Comitati.
Il Comitato puo' essere nominato e validamente insediato con pienezza di poteri anche in mancanza di designazioni di alcune delle Organizzazioni indicate al punto 5) purche' siano stati designati almeno i 2/3 dei membri assegnati.
Dopo la costituzione le eventuali sostituzioni di membri dimissionari possono essere effettuate dal Presidente della Giunta Regionale a seguito di dimissioni scritte, con i nominativi all'uopo segnalati dalla stessa Organizzazione o dallo stesso ufficio che aveva designato il membro dimissionario. Le sedute del Comitato sono valide quando sono presenti la maggioranza dei componenti. Le decisioni vengono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parita' di voti prevale quella del Presidente. I Comitati operano nel rispetto della normativa che disciplina la materia. Il coordinamento dell'attivita' dei Comitati Provinciali e' svolto dall'Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione Piemonte.

Art. 3.

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.