Legge regionale 6 aprile 1978, n. 18. Scioglimento dei Consorzi Provinciali per l'Istruzione Tecnica. (B.U. 11 aprile 1978, n. 15) I Consorzi Provinciali obbligatori per l'istruzione tecnica della regione, soppressi ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 24.7.1977, n. 616, sono posti in liquidazione, entro il 30 giugno 1978 e le relative funzioni, i beni ed il personale sono trasferiti alla Regione Piemonte dal 1° gennaio 1978, ad eccezione delle funzioni di orientamento scolastico che sono attribuite ai distretti scolastici.
Il personale di ruolo e con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso i Consorzi provinciali per la istruzione tecnica alla data del 1° gennaio 1978, e' assegnato alla Regione Piemonte con effetto dalla data medesima.
Alla liquidazione dell'indennita' di fine rapporto di lavoro, spettante al personale alla data di estinzione dei Consorzi di Istruzione Tecnica, provvedono per intero i Consorzi medesimi, ai sensi delle disposizioni vigenti, senza alcun onere per l'Amministrazione regionale subentrante. Ai fini dell'attuazione della presente legge e' autorizzata, a decorrere dall'anno finanziario 1978, la spesa annua di 130 milioni.
La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul B.U. della Regione.
Allegato A. Tabella A: Qualifiche rivestite dal personale dei Consorzi Provinciali per l'Istruzione Tecnica al 31-12-1977. Parametri e numero
All. A.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Istruzione, nomina un unico Commissario liquidatore .
Al Commissario liquidatore e' anche affidata l'amministrazione dei Consorzi con il conferimento dei poteri attribuiti ai rispettivi Consigli di Amministrazione.
La gestione commissariale si concludera' con un rendiconto soggetto all'approvazione della Giunta regionale.
I dipendenti dei Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica di cui al comma precedente sono 18 e rivestono le qualifiche presso l'Ente di provenienza di cui all'allegata tabella A.
All'inquadramento di tale personale nel ruolo della Regione, si provvedera' con le modalita' che saranno indicate in apposita legge regionale, da emanarsi entro il 31 dicembre 1978.
Fino all'inquadramento di cui al comma precedente, al personale dei Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica continueranno ad applicarsi, da parte della Regione, le norme relative allo stato giuridico ed al trattamento economico di attivita' previste dall'ordinamento di provenienza.
Al personale assegnato alla Regione sono fatte salve le posizioni economiche gia' acquisite nel ruolo di provenienza.
Tale personale, a decorrere dal 1° gennaio 1978 e' iscritto ai fini del trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza alla C.P.D.E.L. e all'I.N.A.D.E.L..
All'onere di cui al precedente comma si fa fronte, per l'anno finanziario 1978, con le disponibilita' esistenti ai capitoli n. 12401, n. 12402, n. 12403 e n. 12404, dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario medesimo, nella rispettiva misura di 90 milioni, 30 milioni, 6 milioni e 4 milioni.
A far tempo dalla sua entrata in vigore cessa di avere efficacia la legge regionale 12-12-1972, n. 13.
OMISSIS