Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge

Legge regionale 6 aprile 1978, n. 17.

Applicazione legge dello Stato 22.7.1975, n. 382 e D.P.R. 24.7.1977, n. 616 - Azienda Autonoma Studi ed Assistenza alla Montagna della Camera di Commercio I.A. e A. di Cuneo - Passaggio funzioni.

(B.U. 11 aprile 1978, n. 15)

Art. 1, 2, 3, 4, 5
All. A.

Art. 1.

L'Azienda Autonoma Studi ed Assistenza alla Montagna di Cuneo, costituita con deliberazione n. 334 del 3-11-1952 della Giunta della Camera di Commercio I.A. e A. di Cuneo, resa esecutiva dal Ministero dell'Industria e del Commercio, ai sensi dell'art. 32, n. 4 del T.U. approvato con R.D. 20.9.1934, n. 2011, vistata con parere favorevole dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste - Direzione generale dell'economia montana e delle foreste, visti gli artt. 50 e 69 del D.P.R. 24-7-1977, n. 616, di applicazione della legge 22-7-1975, n. 382, e' soppressa, d'intesa con la stessa Camera di Commercio I.A.A., con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

La Regione e' sollevata da ogni onere relativo alla regolamentazione di eventuali rapporti amministrativi della soppressa Azienda Autonoma Studi ed Assistenza alla Montagna con la Camera di Commercio I.A. e A. di Cuneo.

Art. 3.

Il personale di ruolo dell'Azienda Autonoma Studi e Assistenza alla Montagna, in servizio alla data dell'1-1-1978 e' assegnato - a domanda, da presentarsi entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di soppressione dell'Azienda - alla Regione Piemonte con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.
I dipendenti dell'Azienda di cui al comma precedente sono 5 e rivestono le qualifiche di cui all'allegata tabella A).
All'inquadramento nel ruolo della Regione si provvedera' con le modalita' che saranno indicate in apposita legge regionale, da emanarsi entro il 31 dicembre 1978.
Fino all'inquadramento di cui al comma precedente al personale dell'Azienda Autonoma Studi ed Assistenza alla Montagna, continueranno ad applicarsi, da parte della Regione, le norme relative allo stato giuridico ed al trattamento economico di attivita' previste dall'ordinamento di provenienza.
Al personale assegnato alla Regione sono fatte salve le posizioni economiche rispettivamente gia' acquisite nel ruolo di provenienza.
Tale personale, a decorrere dalla data di assegnazione, sara' iscritto ai fini del trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza alla CPDEL e all'INADEL.

Art. 4.

Alla liquidazione dell'indennita' di fine rapporto di lavoro, spettante al personale dell'Azienda Autonoma Studi ed Assistenza alla Montagna, alla data di estinzione del rapporto stesso, provvede per intero l'Azienda medesima, ai sensi delle disposizioni vigenti, senza alcun onere per l'Amministrazione regionale subentrante.

Art. 5.

Ai fini dell'attuazione della presente legge e' autorizzata a partire dall'anno finanziario 1978, la spesa annua di 50 milioni.
All'onere di cui al precedente comma si fa fronte, per l'anno finanziario 1978, con le disponibilita' esistenti ai capitoli n. 12401, n. 12402, n. 12403 e n. 12404 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario medesimo, nella rispettiva misura di 30 milioni, 10 milioni, 4 milioni e 6 milioni.

Allegato A.

Tabella A: Qualifiche rivestite presso l'Azienda alla data del 31-12-1977 e numero dipendenti
OMISSIS