Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge

Legge regionale 20 marzo 1978, n. 14.

Istituzione del Parco naturale dell'Alpe Veglia.

(B.U. 28 marzo 1978, n.13)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
All. A.

Art. 1.
(Istituzione del Parco naturale)

Ai sensi della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, e' istituito, con la presente legge, il Parco naturale dell'Alpe Veglia.

Art. 2.
(Confini)

I confini del Parco naturale dell'Alpe Veglia, incidente sui Comuni di Varzo e Trasquera, sono quelli individuati nell'allegata planimetria, in scala 1:25.000, facente parte integrante della presente legge.
I confini del Parco naturale sono delimitati da tabelle da collocarsi, in modo visibile, sui punti di intersezione del perimetro con le strade di accesso, e portanti la scritta "Regione Piemonte - Parco naturale dell'Alpe Veglia".
Le tabelle debbono essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilita'.

Art. 3.
(Finalita')

Nell'ambito ed a completamento dei principi generali indicati nell'art. 1 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, le finalita' dell'istituzione del Parco naturale dell'Alpe Veglia sono specificate secondo quanto segue:
1) tutelare e conservare le caratteristiche naturali, ambientali e paesaggistiche dell'Alpe Veglia, in funzione dell'uso sociale di tali valori;
2) organizzare il territorio per la fruizione ai fini ricreativi, didattici, scientifici, culturali;
3) promuovere la qualificazione delle condizioni di vita e di lavoro delle popolazioni locali;
4) promuovere e valorizzare le attivita' agro-silvo-pastorali, qualificando le dotazioni agricole e garantendo la continuita' del pascolo montano, indispensabile fattore per il mantenimento dei valori ambientali e paesaggistici della zona.

Art. 4.
(Durata della destinazione)

La destinazione a Parco naturale, attribuita con la presente legge al territorio individuato dal precedente articolo 2 , ha la durata di anni 99, prorogabile alla scadenza.

Art. 5.
(Consiglio Direttivo)

Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attivita' necessarie per il conseguimento delle finalita' di cui al precedente articolo 3, sono esercitate da un Consiglio Direttivo composto da:
a) tre rappresentanti, di cui uno della minoranza, per ciascuno dei Comuni di Varzo e Trasquera;
b) tre rappresentanti del Consiglio della Comunita' Montana Valle Ossola, di cui uno della minoranza;
c) tre rappresentanti designati dal Consiglio Regionale, sentito il parere del Comitato Comprensoriale del Verbano-Cusio-Ossola.
Il Consiglio Direttivo adotta, entro 90 giorni dalla sua costituzione, lo Statuto del Parco. Lo Statuto e' approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale.
Lo Statuto deve prevedere:
a) il Consiglio Direttivo;
b) il Presidente, da eleggersi fra i membri del Consiglio di cui alla precedente lettera a);
Lo Statuto deve altresi' prevedere le forme di consultazione e di partecipazione degli organismi interessati e, in modo specifico, degli alpigiani.
I membri del Consiglio Direttivo ed il Presidente durano in carica fino al termine del mandato dei Consigli che li hanno eletti e possono essere riconfermati. Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa, con voto consultivo, un funzionario della Regione, nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale.
Il Consiglio Direttivo, nello svolgimento delle proprie funzioni, si avvale di un Comitato tecnico-scientifico di esperti, istituito dal Consiglio Regionale, con propria deliberazione. I membri del Comitato tecnico-scientifico possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, alle quali debbono essere invitati.
Per l'espletamento delle funzioni di cui al primo comma del presente articolo, il Consiglio Direttivo utilizza il personale di cui al successivo articolo 6 o puo' avvalersi degli uffici regionali, comprensoriali, provinciali e dei Comuni di Varzo e Trasquera nonche' della Comunita' montana Valle Ossola.

Art. 6.
(Personale)

L'ordinamento e la pianta organica del personale del Parco sono disciplinati con legge regionale, sentito il Consiglio Direttivo.

Art. 7.
(Controllo)

Il Parco naturale dell'Alpe Veglia ha un proprio bilancio.
Il bilancio preventivo deve essere presentato dal Consiglio Direttivo, sentito il Comitato tecnico-scientifico, alla Giunta Regionale entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello cui si riferisce; il rendiconto consultivo finanziario, patrimoniale ed economico entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno finanziario cui si riferisce.
I bilanci di cui al comma precedente sono sottoposti all'approvazione, con deliberazione, della Giunta Regionale.
L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo in attuazione del bilancio diventano esecutive dopo approvazione, con deliberazione, da parte della Giunta Regionale.
Le deliberazioni di cui al comma precedente debbono essere inviate alla Regione Piemonte entro 5 giorni dalla data nella quale sono state adottate e la Giunta Regionale deve provvedere entro il termine di 15 giorni dal ricevimento degli atti trascorso tale termine le deliberazioni si intendono tacitamente approvate.

Art. 8.
(Norme vincolistiche)

Sull'intero territorio del Parco naturale dell'Alpe Veglia, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonche' delle leggi sulla caccia e sulla pesca, e' fatto divieto di:
a) aprire e coltivare cave e torbiere. E' consentito il ricavo di sabbie e ghiaie per i lavori inerenti ad opere approvate dal Consiglio Direttivo;
b) esercitare l'attivita' venatoria. Sono consentiti gli interventi tecnici di cui alla legge regionale 20 ottobre 1977, n. 50;
c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;
d) danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo;
e) abbattere o comunque danneggiare gli alberi che abbiano un particolare valore ambientale, scientifico o urbanistico;
f) asportare rocce o minerali;
g) costruire nuove strade e ampliare le esistenti se non in funzione delle attivita' agro-silvo-pastorali presenti sul territorio o della fruibilita' pubblica del Parco;
h) esercitare attivita' ricreative e sportive con mezzi meccanici fuoristrada;
i) effettuare interventi di demolizione di edifici esistenti o di costruzione di nuovi edifici o di strutture, stabili o temporanee, che possano deteriorare le caratteristiche ambientali dei luoghi.
L'uso del suolo e l'edificabilita' consentiti nel territorio del Parco devono corrispondere ai fini di cui al precedente articolo 3 e sono definiti dagli strumenti urbanistici e dal piano di cui al successivo articolo 11.
Sino all'approvazione del piano di cui al comma precedente debbono essere applicate le seguenti normative:
1) entro i limiti e le norme previste dagli strumenti urbanistici vigenti, e' consentito ripristinare i fabbricati esistenti, vincolandone l'uso ai fini di cui al precedente articolo 3;
2) la costruzione di nuovi edifici od opere che determinino modificazioni dello stato attuale dei luoghi, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge, deve essere autorizzata dal Presidente della Giunta Regionale, sentito il Consiglio Direttivo;
3) il pascolo si esercita nelle forme e nei terreni previsti dal vigente Regolamento comunale per il godimento dei pascoli;
4) per quanto concerne la silvicoltura sono autorizzati i tagli necessari per evitare il deterioramento delle piante, la ceduazione e i diradamenti;
5) i tagli dei boschi di alto fusto debbono essere autorizzati dal Presidente della Giunta Regionale, sentito il parere dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Novara e del Consiglio Direttivo.
Le norme relative all'utilizzazione delle aree boschive del territorio del Parco saranno previste in apposito piano di assestamento forestale.
Con Regolamento, approvato dal Consiglio Regionale, sentito il parere del Consiglio Direttivo e del Comitato tecnico-scientifico, saranno fissate norme specifiche relative alle modalita' di fruizione del Parco, e saranno specificate le sanzioni per i trasgressori.

Art. 9.
(Sanzioni)

Le violazioni al divieto di cui alla lettera a) dell'articolo 8 della presente legge, fino all'approvazione della specifica normativa regionale, comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 3.000.000 ad un massimo di lire 5.000.000 per ogni 10 mc di materiale rimosso.
Le violazioni ai divieti di cui alle lettere c), d), e), f), e h) ed alla limitazione di cui al punto 3) del precedente articolo 8 comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 50.000 ad un massimo di lire 1.000.000, in relazione alla gravita' del fatto commesso.
Le violazioni ai divieti di cui alle lettere g) e i) ed alla limitazione di cui al punto 1) dell'articolo 8 della presente legge comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 5.000.000 ad un massimo di lire 10.000.000.
Le violazioni alla limitazione di cui al punto 5) dell'articolo 8 della presente legge comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 1.000.000 un massimo di lire 5.000.000, per ogni ettaro o frazione di ettaro di terreno su cui e' stato effettuato il taglio boschivo.
Le violazioni alla limitazione di cui al punto 2) del precedente articolo 8 comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 1.000.000 ad un massimo di lire 10.000.000, in relazione alla gravita' del fatto commesso.
Le violazioni ai divieti di cui ai commi 1°, 3°, 4° e 5° del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino che dovra' essere realizzato in conformita' alle disposizioni che verranno formulate in apposito decreto del Presidente della Giunta Regionale.
Delle violazioni viene redatto, dal personale di vigilanza, un verbale che dovra' essere trasmesso entro 15 giorni al Presidente della Giunta Regionale, il quale, con proprio provvedimento da notificare al trasgressore, contesta l'infrazione e determina l'entita' della sanzione.
Contro tale provvedimento l'interessato puo' produrre, entro 30 giorni dalla data della notifica, ricorso alla Giunta Regionale, la quale si pronunziera' entro 90 giorni.
Per le violazioni al divieto di cui alla lettera b) del precedente articolo 8 si applicano le sanzioni previste dalle vigenti leggi dello Stato e della Regione.
Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse ai sensi delle norme contenute nel Regolamento di cui all'ultimo comma dell'articolo 8 della presente legge saranno introitate nel bilancio della Regione.

Art. 10.
(Vigilanza)

La vigilanza del Parco naturale dell'Alpe Veglia e' affidata:
a) al personale di sorveglianza del Parco previsto nell'ordinamento e pianta organica di cui al precedente articolo 6 o degli Enti di cui all'ultimo comma del precedente articolo 5;
b) al personale degli Enti indicati all'ultimo comma dell'articolo 3 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, e successiva modificazione ed integrazione, previa convenzione con gli Enti di appartenenza;
c) a guardie giurate volontarie, nominate in conformita' all'articolo 138 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e che abbiano prestato giuramento davanti al pretore.

Art. 11.
(Piano dell'area)

In attesa dell'approvazione dei piani territoriali di cui all'articolo 4 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, la Giunta Regionale predispone un piano dell'area oggetto della presente legge, costituente a tutti gli effetti stralcio del piano territoriale, formato ed approvato secondo la procedura di cui ai seguenti commi.
La Giunta Regionale, entro 9 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, predispone e adotta il piano dell'area, che trasmette ai Comuni interessati, alla Comunita' Montana Valle Ossola, al Comitato Comprensoriale del Verbano-Cusio-Ossola e alla Provincia di Novara, e ne da' notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione della sede in cui chiunque puo' prendere visione degli elaborati.
Entro 90 giorni i soggetti di cui al comma precedente fanno pervenire le proprie osservazioni alla Giunta Regionale. Entro lo stesso termine i Comitati Comprensoriali non competenti per il territorio, gli Enti pubblici, le organizzazioni e le associazioni economiche, culturali e sociali, nonche' le Amministrazioni dello Stato e le Aziende a partecipazione pubblica interessate possono far pervenire le proprie osservazioni alla Giunta Regionale.
La Giunta Regionale entro i successivi 90 giorni, esaminate le osservazioni di cui al comma precedente, provvede alla predisposizione degli elaborati definitivi del piano dell'area e, sentito il Comitato Urbanistico Regionale, sottopone gli atti al Consiglio Regionale per l'approvazione.
Le indicazioni contenute nel piano dell'area e le relative norme di attuazione sono efficaci e vincolanti dalla data di entrata in vigore della deliberazione del Consiglio Regionale e si sostituiscono ad eventuali previsioni difformi degli strumenti urbanistici vigenti.

Art. 12.
(Finanziamenti per gli oneri relativi alle opere di tabellazione)

Per gli oneri relativi alle opere di tabellazione di cui al precedente articolo 2 e' autorizzata, per l'anno finanziario 1978, la spesa di lire 1.000.000.
All'onere di cui al precedente comma di provvedere mediante una quota di pari ammontare della disponibilita' esistente nel fondo speciale di cui al capitolo 10180 dello stato di previsione della spesa per lo anno finanziario 1977, ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n.64, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978, di apposito capitolo, con la denominazione "Spese relative alle opere di tabellazione del Parco naturale dell'Alpe Veglia" e con lo stanziamento di lire 1.000.000.
Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13.
(Finanziamenti per la gestione)

Agli oneri per la gestione del Parco naturale dell'Alpe Veglia di cui all'articolo 5 della presente legge, valutati in lire 50.000.000 per l'anno finanziario 1978, si provvede mediante una quota di pari ammontare della disponibilita' esistente nel fondo speciale di cui al capitolo 10180 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1977, ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64 , e mediante l'istituzione, nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978, di apposito capitolo, con la denominazione "Assegnazione regionale per le spese di gestione del Parco naturale dell'Alpe Veglia" e con lo stanziamento di lire 50.000.000. autorizzate con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi, utilizzando, per eventuali maggiori oneri, una parte della maggior quota spettante alla Regione Piemonte in sede di riparto del fondo di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni.
Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzata ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.
(Disposizioni finanziarie relative alla redazione del piano dell'area e del piano di assestamento forestale)

Per la redazione del piano di cui all'articolo 11 della presente legge e del piano di assestamento forestale, di cui al 4° comma del precedente articolo 8, e' autorizzata, per l'anno finanziario 1978, la spesa di lire 30.000.000.
All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una quota di pari ammontare della disponibilita' esistente sul fondo speciale di cui al capitolo 10180 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1977, ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978, di apposito capitolo, con la denominazione "Spesa per la predisposizione del piano della area e del piano di assestamento forestale del Parco naturale dell'Alpe Veglia" e con lo stanziamento di lire 30.000.000.
Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 15.
(Entrate)

I proventi derivanti dalle sanzioni di cui al precedente articolo 9 saranno iscritti al capitolo 2220 dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno finanziario 1978 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi, la cui denominazione sara' cosi' modificata: "Proventi connessi alle sanzioni amministrative per la violazione delle norme che stabiliscono divieti per i territori individuati nel piano regionale dei parchi e delle riserve naturali e per i territori istituiti in parchi o riserve naturali".

Art. 16.
(Norma transitoria)

I membri del Consiglio Direttivo, di cui al precedente articolo 5 vengono nominati dai Consigli comunali di Varzo e di Trasquera, dal Consiglio della Comunita' Montana Valle Ossola e dal Consiglio Regionale entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Allegato A.

Allegato: Planimetria
OMISSIS