Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge

Legge regionale 24 gennaio 1978, n. 9.

Trasferimento all'esercizio finanziario 1978 della decorrenza di limiti di impegno autorizzati ai sensi di precedenti leggi regionali.

(B.U. 31 gennaio 1978, n. 5)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52

Art. 1.

La decorrenza del limite d'impegno di 1.000 milioni, autorizzato ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 26 aprile 1973, n. 6, per l'esercizio finanziario 1973 e iscritto al capitolo n. 1338 del bilancio per l'anno finanziario medesimo e' trasferita all'esercizio finanziario 1978 per la quota di lire 256.330.900, che sara' riferita ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.
Gli impegni di spesa stabiliti sullo stanziamento del capitolo n. 1338 del bilancio per l'anno finanziario 1973 mantengono la loro efficacia giuridica negli stessi termini in cui furono assunti, fatta eccezione per il differimento delle rispettive decorrenze e scadenze.
Le annualita' di spesa derivanti dal limite d'impegno di cui al primo comma avranno conseguentemente scadenza nell'anno 2007.
Nel rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1977 le somme di lire 256.330.900, lire 256.330.900, lire 256.330.900, lire 256.330.900 e lire 256.330.900, iscritte rispettivamente al capitolo n. 1338 del bilancio 1973, al capitolo n. 1338 del bilancio 1974, al capitolo n. 1344 del bilancio 1975, al capitolo n. 1273 del bilancio 1976 ed al capitolo n. 12730 del bilancio 1977 non saranno riportate nel conto dei residui e costituiranno economie di spesa.

Art. 2.

La decorrenza del limite d'impegno di 500 milioni, autorizzato ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 26 aprile 1973, n. 6, per l'esercizio finanziario 1975 e iscritto al capitolo n. 1344 del bilancio per l'anno finanziario medesimo e' trasferita all'esercizio finanziario 1978 per la quota di lire 153.669.100 che sara' riferita ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.
Gli impegni di spesa stabiliti sullo stanziamento del capitolo n. 1344 del bilancio per l'anno finanziario 1975 mantengono la loro efficacia giuridica negli stessi termini in cui furono assunti, fatta eccezione per il differimento delle rispettive decorrenze e scadenze.
Le annualita' di spesa derivanti dal limite d'impegno di cui al primo comma avranno conseguentemente scadenza nell'anno 2007.
Nel rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1977 le somme di lire 153.669.100, lire 153.669.100 e di lire 153.669.100 iscritte rispettivamente al capitolo n. 1344 del bilancio 1975, al capitolo n. 1273 del bilancio 1976, ed al capitolo n. 12730 del bilancio 1977 non saranno riportate nel conto dei residui e costituiranno economie di spesa.

Art. 3.

La decorrenza del limite di impegno di 1700 milioni, autorizzato, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 2 luglio 1974, n. 17, per l'esercizio finanziario 1974, e iscritto al capitolo n. 1343 del bilancio per l'anno finanziario medesimo e' trasferita all'esercizio finanziario 1978 per la quota di lire 1.252.309.375, che sara' riferita ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.
Gli impegni di spesa stabiliti sullo stanziamento del capitolo n. 1343 del bilancio per l'anno finanziario 1974 mantengono la loro efficacia giuridica negli stessi termini in cui furono assunti, fatta eccezione per il differimento delle rispettive decorrenze e scadenze.
Nel rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1977 le somme di lire 1.252.309.375, lire 1.252.309.375, lire 1.252.309.375 e lire 1.252.309.375, iscritte rispettivamente al capitolo n. 1343 del bilancio 1974, al capitolo n. 1346 del bilancio 1975, al capitolo n. 1319 del bilancio 1976 ed al capitolo n. 13190 del bilancio 1977, non saranno riportate nel conto dei residui e costituiranno economie di spesa.

Art. 4.

La decorrenza del limite di impegno di 1000 milioni, autorizzato ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 2 luglio 1974, n. 17 per l'esercizio finanziario 1975 e iscritto al capitolo n. 1346 del bilancio per l'anno finanziario medesimo e' trasferita all'esercizio finanziario 1978 per la quota di lire 525.445.350, che sara' riferita ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.
Gli impegni di spesa stabiliti sullo stanziamento del capitolo n. 1346 del bilancio per l'anno finanziario 1975 mantengono la loro efficacia giuridica negli stessi termini in cui furono assunti, fatta eccezione per il differimento delle rispettive decorrenze e scadenze.
Nel rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1977 le somme di lire 925.445.350, lire 725.445.350 e di lire 525.445.350, iscritte rispettivamente al capitolo n. 1346 del bilancio 1975, al capitolo n. 1319 del bilancio 1976 ed al capitolo n. 13190 del bilancio 1977, non saranno riportate nel conto dei residui e costituiranno economie di spesa.

Art. 5.

La decorrenza del limite di impegno di 2800 milioni, autorizzato, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 2 luglio 1974, n. 18, per l'esercizio finanziario 1974 e iscritto al capitolo n. 1332 del bilancio per l'anno finanziario medesimo e' trasferita all'esercizio finanziario 1978 per la quota di lire 2.218.301.405, che sara' riferita ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.
Gli impegni di spesa stabiliti sullo stanziamento del capitolo n. 1332 del bilancio per l'anno finanziario 1974 mantengono la loro efficacia giuridica negli stessi termini in cui furono assunti, fatta eccezione per il differimento delle rispettive decorrenze e scadenze.
Le annualita' di spesa derivanti dal limite di impegno di cui al primo comma avranno conseguentemente scadenza nell'anno 2007.
Nel rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1977 le somme di lire 2.218.301.405, lire 2.218.301.405, lire 2.218.301.405, lire 2.218.301.405, iscritte rispettivamente al capitolo n. 1332 del bilancio 1974, al capitolo n. 1332 del bilancio 1975, al capitolo n. 1267 del bilancio 1976 ed al capitolo n. 12670 del bilancio 1977, non saranno riportate nel conto dei residui e costituiranno economie di spesa.

Art. 6.

La decorrenza del limite di impegno di 500 milioni, autorizzato ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 2 luglio 1974, n. 18, per l'esercizio finanziario 1974, e iscritto al capitolo n. 1333 del bilancio per l'anno finanziario medesimo e' trasferita all'esercizio finanziario 1978 per la quota di lire 66.160.045, che sara' riferita ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.
Gli impegni di spesa stabiliti sullo stanziamento del capitolo n. 1333 del bilancio per l'anno finanziario 1974 mantengono la loro efficacia giuridica negli stessi termini in cui furono assunti, fatta eccezione per il differimento delle rispettive decorrenze e scadenze.
Le annualita' di spesa derivanti dal limite di impegno di cui al primo comma avranno conseguentemente scadenza nell'anno 2007.
Nel rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1977 le somme di lire 66.160.045, lire 66.160.045, lire 66.160.045, lire 66.160.045, iscritte rispettivamente al capitolo n. 1333 del bilancio 1974, al capitolo n. 1333 del bilancio 1975, al capitolo n. 1269 del bilancio 1976, al capitolo 12690 del bilancio 1977, non saranno riportate nel conto dei residui e costituiranno economie di spesa.

Art. 7.

La decorrenza del limite di impegno di 350 milioni, autorizzato ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 2 luglio 1974, n. 18 , per l'esercizio finanziario 1974 e iscritto al capitolo n. 1336 del bilancio per l'anno finanziario medesimo e' trasferita all'esercizio finanziario 1978 per la quota di lire 199.597.785, che sara' riferita ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.
Gli impegni di spesa stabiliti sullo stanziamento del capitolo n. 1336 del bilancio per l'anno finanziario 1974 mantengono la loro efficacia giuridica negli stessi termini in cui furono assunti, fatta eccezione per il differimento delle rispettive decorrenze e scadenze.
Le annualita' di spesa derivanti dal limite di impegno di cui al primo comma avranno conseguentemente scadenza nell'anno 1982.
Nel rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1977 le somme di lire 199.597.785, lire 199.597.785, lire 199.597.785, lire 199.597.785, iscritte rispettivamente al capitolo n. 1336 del bilancio 1974, al capitolo n. 1336 del bilancio 1975, al capitolo n. 1313 del bilancio 1976, al capitolo n. 13130 del bilancio 1977, non saranno riportate nel conto dei residui e costituiranno economie di spesa.

Art. 8.

La decorrenza del limite di impegno di 90 milioni, iscritto nel capitolo n. 1306 del bilancio per l'anno finanziario 1976 e' trasferita all'esercizio finanziario 1978 per l'intero ammontare, che sara' riferito ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.
Gli impegni di spesa stabiliti sullo stanziamento del capitolo n. 1306 del bilancio per l'anno finanziario 1976 mantengono la loro efficacia giuridica negli stessi termini in cui furono assunti, fatta eccezione per il differimento delle rispettive decorrenze e scadenze.
Le annualita' di spese derivanti dal limite di impegno di cui al primo comma avranno conseguentemente scadenza dell'anno 2007.
Nel rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1977 le somme di lire 90.000.000 e di lire 90.000.000, iscritte rispettivamente al capitolo n. 1306 del bilancio 1976 ed al capitolo n. 13070 del bilancio 1977, non saranno riportate nel conto dei residui e costituiranno economie di spesa.

Art. 9.

La decorrenza del limite di impegno di 90 milioni iscritto al capitolo n. 1302 del bilancio per l'anno finanziario 1976 e' trasferita all'esercizio finanziario 1978 per l'intero ammontare, che sara' riferito ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.
Gli impegni di spesa stabiliti sullo stanziamento del capitolo n. 1302 del bilancio per l'anno finanziario 1976 mantengono la loro efficacia giuridica negli stessi termini in cui furono assunti, fatta eccezione per il differimento delle rispettive decorrenze e scadenze.
Le annualita' di spesa derivanti dal limite di impegno di cui al primo comma avranno conseguentemente scadenza nell'anno 2007.
Nel rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1977 le somme di lire 90.000.000 e di lire 90.000.000 iscritte rispettivamente al capitolo n. 1302 del bilancio 1976 ed al capitolo n. 13030 del bilancio 1977, non saranno riportate nel conto dei residui e costituiranno economie di spesa.

Art. 10.

La decorrenza del limite di impegno di 135 milioni, autorizzato ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, per l'esercizio finanziario 1976 e iscritto al capitolo n. 1268 del bilancio per l'anno finanziario medesimo e' trasferita all'esercizio finanziario 1978 per l'intero ammontare, che sara' riferito ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.
Gli impegni di spesa stabiliti sullo stanziamento del capitolo n. 1268 del bilancio per l'anno finanziario 1976 mantengono la loro efficacia giuridica negli stessi termini in cui furono assunti, fatta eccezione per il differimento delle rispettive decorrenze e scadenze.
Le annualita' di spesa derivanti dal limite di impegno di cui al primo comma avranno conseguentemente scadenza nell'anno 1982.
Nel rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1977 le somme di lire 135 milioni e di lire 135 milioni, iscritte rispettivamente al capitolo n. 1268 del bilancio 1976 ed al capitolo n. 12680 del bilancio 1977, non saranno riportate nel conto dei residui e costituiranno economie di spesa.

Art. 11.

La decorrenza del limite di impegno di 890 milioni iscritto ai capitoli n. 1289 e n. 1290 del bilancio per l'anno finanziario 1976 e' trasferita all'esercizio finanziario 1978 per la quota di lire 880.090.000, che sara' riferita ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.
Gli impegni di spesa stabiliti sugli stanziamenti dei capitoli di cui al precedente comma mantengono la loro efficacia giuridica negli stessi termini in cui furono assunti, fatta eccezione per il differimento delle rispettive decorrenze e scadenze.
Le annualita' di spesa derivanti dal limite di impegno di cui al primo comma avranno conseguentemente scadenza nell'anno 1997.
Nel rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1977 le somme di lire 880.090.000 e di lire 880.090.000, iscritte rispettivamente ai capitoli n. 1289 e n. 1290 del bilancio 1976, nonche' ai capitoli n. 12890 e 12900 del bilancio 1977, non saranno riportate nel conto dei residui e costituiranno economie di spesa.

Art. 12.

La decorrenza del limite d'impegno di 3.750 milioni, iscritto ai capitoli n. 1275 e n. 1276 del bilancio per l'anno finanziario 1976 e' trasferita all'esercizio finanziario 1978 per la quota di lire 3.550 milioni che sara' riferita ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.
Gli impegni di spesa stabiliti sugli stanziamenti dei capitoli n. 1275 e n. 1276 del bilancio per l'anno finanziario 1976 mantengono la loro efficacia giuridica negli stessi termini in cui furono assunti, fatta eccezione per il differimento delle rispettive decorrenze e scadenze. Le annualita' di spesa derivanti dal limite d'impegno di cui al primo comma avranno conseguentemente scadenza nell'anno 1997.
Nel rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1977 la somma di lire 3.550 milioni e di lire 3.550 milioni iscritte rispettivamente ai capitoli n. 1275 e n. 1276 del bilancio 1976, nonche' al capitolo n. 12750 del bilancio 1977 non saranno riportate nel conto dei residui e costituiranno economie di spesa.

Art. 13.

La decorrenza del limite d'impegno di 1.200 milioni, iscritto ai capitoli n. 1283 e n. 1283/1 del bilancio per l'anno finanziario 1976 e' trasferita all'esercizio finanziario 1978 per la quota di lire 801.297.685 che sara' riferita ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.
Gli impegni di spesa stabiliti sugli stanziamenti dei capitoli n. 1283 e n. 1283/1 del bilancio per l'anno finanziario 1976 mantengono la loro efficacia giuridica negli stessi termini in cui furono assunti, fatta eccezione per il differimento delle rispettive decorrenze e scadenze. Le annualita' di spesa derivanti dal limite d'impegno di cui al primo comma avranno conseguentemente scadenza nell'anno 2007.
Nel rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1977 le somme di lire 801.297.685 e di lire 801.297.685, iscritte rispettivamente ai capitoli n. 1283 e n. 1283/1 del bilancio 1976 nonche' al capitolo n. 12830 del bilancio 1977, non saranno riportate nel conto dei residui e costituiranno economie di spesa.

Art. 14.

La decorrenza del limite di impegno di 1.200 milioni, iscritto ai capitoli n. 1285 e n. 1286 del bilancio per l'anno finanziario 1976 e' trasferita all'esercizio finanziario 1978 per la quota di lire 1.162.946.290, che sara' riferita ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.
Gli impegni di spesa stabiliti sugli stanziamenti dei capitoli n. 1285 e n. 1286 del bilancio per l'anno finanziario 1976 mantengono la loro efficacia giuridica negli stessi termini in cui furono assunti, fatta eccezione per il differimento delle rispettive decorrenze e scadenze.
Le annualita' di spesa derivanti dal limite d'impegno di cui al primo comma avranno conseguentemente scadenza nell'anno 1982.
Nel rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1977 le somme di lire 1.162.946.290 e di lire 1.162.946.290, iscritte rispettivamente ai capitoli n. 1285 e n. 1286 del bilancio 1976, nonche' al capitolo n. 12850 del bilancio 1977, non saranno riportate nel conto dei residui e costituiranno economie di spesa.

Art. 15.

La decorrenza del limite d'impegno di 800 milioni, iscritto ai capitoli n. 1317 e n. 1317/1 del bilancio per l'anno finanziario 1976 e' trasferita all'esercizio finanziario 1978 per la quota di lire 650 milioni, che sara' riferita ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.
Gli impegni di spesa stabiliti sugli stanziamenti dei capitoli n. 1317 e n. 1317/1 del bilancio per l'anno finanziario 1976 mantengono la loro efficacia giuridica negli stessi termini in cui furono assunti, fatta eccezione per il differimento delle rispettive decorrenze e scadenze.
Nel rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1977 le somme di lire 650 milioni e di lire 650 milioni, iscritte rispettivamente ai capitoli n. 1317 e n. 1317/1 del bilancio 1976, nonche' al capitolo n. 13170 del bilancio 1977 non saranno riportate nel conto dei residui e costituiranno economie di spesa.

Art. 16.

La decorrenza del limite d'impegno di 100 milioni, iscritto al capitolo n. 1349 del bilancio per l'anno finanziario 1976 e' trasferita all'esercizio finanziario 1978 per la quota di lire 95.809.565, che sara' riferita ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.
Gli impegni di spesa stabiliti sullo stanziamento del capitolo n. 1349 del bilancio per l'anno finanziario 1976 mantengono la loro efficacia giuridica negli stessi termini in cui furono assunti, fatta eccezione per il differimento delle rispettive decorrenze e scadenze.
Le annualita' di spesa derivanti dal limite d'impegno di cui al primo comma avranno conseguentemente scadenza nell'anno 1997.
Nel rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1977 le somme di lire 95.809.565 e di lire 95.809.565, iscritte rispettivamente al capitolo n. 1349 del bilancio 1976 ed al capitolo 13490 del bilancio 1977, non saranno riportate nel conto dei residui e costituiranno economie di spesa.

Art. 17.

La decorrenza del limite di impegno di 350 milioni, autorizzato ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 9 aprile 1974, n. 10 , per l'esercizio finanziario 1974 e iscritto al capitolo n. 1364 del bilancio per l'anno finanziario medesimo e' trasferita all'esercizio finanziario 1978 per la quota di lire 30.429.150, che sara' riferita ad apposito capitolo nello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.
Gli impegni di spesa stabiliti sullo stanziamento del capitolo n. 1364 del bilancio per l'anno finanziario 1974 mantengono la loro efficacia giuridica negli stessi termini in cui furono assunti, fatta eccezione per il differimento delle rispettive decorrenze e scadenze.
Nel rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1977 le somme di lire 30.429.150, lire 30.429.150, lire 30.429.150 e lire 30.429.150, iscritte rispettivamente al capitolo n. 1364 del bilancio 1974, al capitolo n. 1364 del bilancio 1975, al capitolo n. 1365 del bilancio 1976 ed al capitolo n. 13650 del bilancio 1977, non saranno riportate nel conto dei residui e costituiranno economie di spesa.

Art. 18.

La decorrenza del limite di impegno di 350 milioni, autorizzato ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 9 aprile 1974, n. 10 , per l'esercizio finanziario 1975 e iscritto al capitolo n. 1364 del bilancio per l'anno finanziario medesimo e' trasferita all'esercizio finanziario 1978 per la quota di lire 55.587.885, che sara' riferita ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.
Gli impegni di spesa stabiliti sullo stanziamento del capitolo n. 1364 del bilancio per l'anno finanziario 1975 mantengono la loro efficacia giuridica negli stessi termini in cui furono assunti, fatta eccezione per il differimento delle rispettive decorrenze e scadenze.
Nel rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1977 le somme di lire 55.587.885, lire 55.587.885, e di lire 55.587.885, iscritte rispettivamente al capitolo n. 1364 del bilancio 1975, al capitolo n. 1365 del bilancio 1976 ed al capitolo n. 13650 del bilancio 1977, non saranno riportate nel conto dei residui e costituiranno economie di spesa.

Art. 19.

La decorrenza del limite di impegno di 600 milioni, autorizzato ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 9 aprile 1974, n. 10, per l'esercizio finanziario 1976 e iscritto al capitolo n. 1364 del bilancio per l'anno finanziario medesimo e' trasferita all'esercizio finanziario 1978 per la quota di lire 135.780.280, che sara' riferita ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.
Gli impegni di spesa stabiliti sullo stanziamento del capitolo n. 1364 del bilancio per l'anno finanziario 1976 mantengono la loro efficacia giuridica negli stessi termini in cui furono assunti, fatta eccezione per il differimento delle rispettive decorrenze e scadenze.
Nel rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1977 le somme di lire 135.780.280 e di lire 135.780.280 iscritte rispettivamente al capitolo n. 1364 del bilancio 1976 ed al capitolo n. 13650 del bilancio 1977, non saranno riportate nel conto dei residui e costituiranno economie di spesa.

Art. 20.

La decorrenza del limite di impegno di 350 milioni, autorizzato ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 9 aprile 1974, n. 10, per l'esercizio finanziario 1977 e iscritto al capitolo n. 13640 del bilancio per l'anno finanziario medesimo e' trasferita all'esercizio finanziario 1978 per la quota di lire 308.741.000, che sara' riferita ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.
Gli impegni di spesa stabiliti sullo stanziamento del capitolo n. 13640 del bilancio per l'anno finanziario 1977, mantengono la loro efficacia giuridica negli stessi termini in cui furono assunti, fatta eccezione per il differimento delle rispettive decorrenze e scadenze.
Nel rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1977 la somma di lire 308.741.000 iscritta al capitolo n. 13640 del bilancio 1977, non sara' riportata nel conto dei residui e costituira' economia di spesa.

Art. 21.

La decorrenza del limite di impegno di 100 milioni, autorizzato, ai sensi dell'articolo 3, lettera d) della legge regionale 16 maggio 1975, n. 28, per l'esercizio finanziario 1975 e iscritto al capitolo n. 1367/2 del bilancio per l'anno finanziario medesimo e' trasferita all'esercizio finanziario 1978 per la quota di lire 93.310.000, che sara' riferita ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.
Gli impegni di spesa stabiliti sullo stanziamento del capitolo n. 1367/2 del bilancio per l'anno finanziario 1975 mantengono la loro efficacia giuridica negli stessi termini in cui furono assunti, fatta eccezione per il differimento delle rispettive decorrenze e scadenze.
Le annualita' di spesa derivanti dal limite di impegno di cui al primo comma avranno conseguentemente scadenza nell'anno 2012.
Nel rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1977 le somme di lire 93.310.000, e lire 93.310.000, iscritte rispettivamente al capitolo n. 1367/2 del bilancio 1975 ed al capitolo n. 1371 del bilancio 1976, non saranno riportate nel conto dei residui e costituiranno economie di spesa.

Art. 22.

La decorrenza del limite di impegno di 1400 milioni, autorizzato ai sensi dell'articolo 2, n. 3 e dell'articolo 13 della legge regionale 16 maggio 1975 n.28, per l'esercizio finanziario 1975 e iscritto al capitolo n. 1214 del bilancio per l'anno finanziario medesimo e' trasferita all'esercizio finanziario 1978 per la quota di lire 1.300.000.000, che sara' riferita ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.
Gli impegni di spesa stabiliti sullo stanziamento del capitolo n. 1214 del bilancio per l'anno finanziario 1975 mantengono la loro efficacia giuridica negli stessi termini in cui furono assunti, fatta eccezione per il differimento delle rispettive decorrenze e scadenze.
Le annualita' di spesa derivanti dal limite di impegno di cui al primo comma avranno conseguentemente scadenza nell'anno 2012.
Nel rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 1977 le somme di lire 1.300.000.000 e di lire 500.000.000, iscritte rispettivamente al capitolo n. 1214 del bilancio 1975 ed al capitolo n. 1214 del bilancio 1976, non saranno riportate nel conto dei residui e costituiranno economie di spesa.

Art. 23.

La decorrenza del limite di impegno di 300 milioni, autorizzato ai sensi dell'articolo 3, lettera d) della legge regionale 16 maggio 1975, n. 28 e della legge regionale 30 agosto 1976, n. 49, per l'esercizio finanziario 1976 e iscritto al capitolo n. 1372 del bilancio per l'anno finanziario medesimo e' trasferito all'esercizio finanziario 1978 per l'intero ammontare che sara' riferita ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.
Gli impegni di spesa stabiliti sullo stanziamento del capitolo n. 1372 del bilancio per l'anno finanziario 1976 mantengono la loro efficacia giuridica negli stessi termini in cui furono assunti, fatta eccezione per il differimento delle rispettive decorrenze e scadenze.
Le annualita' di spesa derivanti dal limite di impegno di cui al primo comma avranno conseguentemente scadenza nell'anno 2012.
Nel rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1977 la somma di lire 300.000.000, iscritta al capitolo n. 1372 del bilancio 1976, non sara' riportata nel conto dei residui e costituira' economia di spesa.

Art. 24.

La decorrenza del limite d'impegno di 800 milioni, autorizzato ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 18 febbraio 1974, n. 6 , per l'esercizio finanziario 1974 e iscritto al capitolo n. 1106 del bilancio per l'anno finanziario medesimo e' trasferita all'esercizio finanziario 1978 per l'intero ammontare, che e' riferito ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.
Gli impegni di spesa stabiliti sullo stanziamento del capitolo n. 1106 del bilancio per l'anno finanziario 1974 mantengono la loro efficacia giuridica negli stessi termini in cui furono assunti, fatta eccezione per il differimento delle rispettive decorrenze e scadenze.
Le annualita' di spesa derivanti dal limite d'impegno di cui al primo comma avranno conseguentemente scadenza nell'anno 2012.
Nel rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1977 le somme di lire 800 milioni, lire 800 milioni, lire 200 milioni, lire 800 milioni, iscritte rispettivamente al capitolo n. 1106 del bilancio 1974, al capitolo n. 1106 del bilancio 1975, al capitolo n. 1106 del bilancio 1976, al capitolo n. 11060 del bilancio 1977, non saranno riportate nel conto dei residui e costituiranno economie di spesa.

Art. 25.

La decorrenza del limite di impegno di 400 milioni, autorizzato ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 18 febbraio 1974, n. 6, per l'esercizio finanziario 1975 e iscritto al capitolo n. 1106 del bilancio per l'anno finanziario medesimo e' trasferita all'esercizio finanziario 1978 per l'intero ammontare, che sara' riferito ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.
Gli impegni di spesa stabiliti sullo stanziamento del capitolo n. 1106 del bilancio per l'anno finanziario 1975 mantengono la loro efficacia giuridica negli stessi termini in cui furono assunti, fatta eccezione per il differimento delle rispettive decorrenze e scadenze.
Le annualita' di spesa derivanti dal limite di impegno di cui al primo comma avranno conseguentemente scadenza nell'anno 2012.
Nel rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1977 le somme di lire 400.000.000 e di lire 400.000.000, iscritte rispettivamente al capitolo n. 1106 del bilancio 1975 ed al capitolo n. 11060 del bilancio 1977, non saranno riportate nel conto dei residui e costituiranno economie di spesa.

Art. 26.

La decorrenza del limite di impegno di 231 milioni, autorizzato ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 17 maggio 1976, n. 28, per l'esercizio finanziario 1976 e iscritto al capitolo n. 1097 del bilancio per l'anno finanziario medesimo e' trasferita all'esercizio finanziario 1978 per l'intero ammontare, che sara' riferito ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.
Gli impegni di spesa stabiliti sullo stanziamento del capitolo n. 1097 del bilancio per l'anno finanziario 1976 mantengono la loro efficacia giuridica negli stessi termini in cui furono assunti, fatta eccezione per il differimento delle rispettive decorrenze e scadenze.
Le annualita' di spesa derivanti dal limite di impegno di cui al primo comma avranno conseguentemente scadenza nell'anno 2012.
Nel rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1977 le somme di lire 231.000.000 e di lire 231.000.000, iscritte rispettivamente al capitolo n. 1097 del bilancio 1976 ed al capitolo n. 10970 del bilancio 1977, non saranno riportate nel conto dei residui e costituiranno economie di spesa.

Art. 27.

La decorrenza del limite di impegno di 980 milioni, autorizzato ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 17 maggio 1976, n. 28, per l'esercizio finanziario 1976 e iscritto al capitolo n. 1098 del bilancio per l'anno finanziario medesimo e' trasferita all'esercizio finanziario 1978 per la quota di lire 898.569.920 che sara' riferita ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.
Gli impegni di spesa stabiliti sullo stanziamento del capitolo n. 1098 del bilancio per l'anno finanziario 1976 mantengono la loro efficacia giuridica negli stessi termini in cui furono assunti, fatta eccezione per il differimento delle rispettive decorrenze e scadenze.
Le annualita' di spesa derivanti dal limite di impegno di cui al primo comma avranno conseguentemente scadenza nell'anno 2012.
Nel rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1977 le somme di lire 898.569.920 e di lire 898.569.920, iscritte rispettivamente al capitolo n. 1098 del bilancio 1976 ed al capitolo n. 10980 del bilancio 1977, non saranno riportate nel conto dei residui e costituiranno economie di spesa.

Art. 28.

La decorrenza del limite d'impegno di 2.650 milioni, autorizzato ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 49 per l'esercizio finanziario 1976 e iscritto al capitolo n. 1108 del bilancio per l'anno finanziario medesimo e' trasferita all'esercizio finanziario 1978 per la quota di lire 2.610.000.000, che sara' riferita ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.
Gli impegni di spesa stabiliti sullo stanziamento del capitolo n. 1108 del bilancio per l'anno finanziario 1976 mantengono la loro efficacia giuridica negli stessi termini in cui furono assunti, fatta eccezione per il differimento delle rispettive decorrenze e scadenze.
Le annualita' di spesa derivanti dal limite d'impegno di cui al primo comma avranno conseguentemente scadenza nell'anno 2012.
Nel rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1977 la somma di lire 2.610 milioni iscritta al capitolo n. 1108 del bilancio 1976, non sara' riportata nel conto dei residui e costituira' economia di spesa.

Art. 29.

La decorrenza del limite d'impegno di 2.100 milioni, autorizzato ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 16 maggio 1975, n. 28, per l'esercizio finanziario 1975 e iscritto al capitolo n. 1221 del bilancio per l'anno finanziario medesimo e' trasferita all'esercizio finanziario 1978 per la quota di lire 2.000 milioni che sara' riferita ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.
Gli impegni di spesa stabiliti sullo stanziamento del capitolo n. 1221 del bilancio per l'anno finanziario 1975 mantengono la loro efficacia giuridica negli stessi termini in cui furono assunti, fatta eccezione per il differimento delle rispettive decorrenze e scadenze.
Le annualita' di spesa derivanti dal limite d'impegno di cui al primo comma avranno conseguentemente scadenza nell'anno 2012.
Nel rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1977 le somme di lire 2.000 milioni, lire 800 milioni, iscritte rispettivamente al capitolo n. 1221 del bilancio 1975 e al capitolo n. 1114 del bilancio 1976 non saranno riportate nel conto dei residui e costituiranno economie di spesa.

Art. 30.

La decorrenza del limite di impegno di 600 milioni, autorizzato ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 16 maggio 1975, n. 28, per l'esercizio finanziario 1975 e iscritto al capitolo n. 1314 del bilancio per l'anno finanziario medesimo e' trasferita all'esercizio finanziario 1978 per la quota di lire 590.000.000, che sara' riferita ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.
Gli impegni di spesa stabiliti sullo stanziamento del capitolo n. 1314 del bilancio per l'anno finanziario 1975 mantengono la loro efficacia giuridica negli stessi termini in cui furono assunti, fatta eccezione per il differimento delle rispettive decorrenze e scadenze.
Le annualita' di spesa derivanti dal limite di impegno di cui al primo comma avranno conseguentemente scadenza nell'anno 2012.
Nel rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1977 le somme di lire 590.000.000 e di lire 200.000.000, iscritte rispettivamente al capitolo n. 1314 del bilancio 1975 ed al capitolo n. 1117 del bilancio 1976, non saranno riportate nel conto dei residui e costituiranno economie di spesa.

Art. 31.

La decorrenza del limite d'impegno di 150 milioni, autorizzato ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 16 maggio 1975, n. 28, per l'esercizio finanziario 1975 e iscritto al capitolo n. 1118 del bilancio per l'anno finanziario medesimo e' trasferita all'esercizio finanziario 1978 per l'intero ammontare, che sara' riferito ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.
Gli impegni di spesa stabiliti sullo stanziamento del capitolo n. 1118 del bilancio per l'anno finanziario 1975 mantengono la loro efficacia giuridica negli stessi termini in cui furono assunti, fatta eccezione per il differimento delle rispettive decorrenze e scadenze.
Le annualita' di spesa derivanti dal limite di impegno di cui al primo comma avranno conseguentemente scadenza nell'anno 2012.
Nel rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1977 le somme di lire 150 milioni, lire 50 milioni, iscritte rispettivamente al capitolo n. 1118 del bilancio 1975, al capitolo n. 1119 del bilancio 1976, non saranno riportate nel conto dei residui e costituiranno economie di spesa.

Art. 32.

La decorrenza del limite di impegno di 500 milioni, autorizzato ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 46, per l'esercizio finanziario 1975 e iscritto al capitolo n. 1124 del bilancio per l'anno finanziario medesimo e' trasferita all'esercizio finanziario 1978 per l'intero ammontare, che sara' riferito ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.
Gli impegni di spesa stabiliti sullo stanziamento del capitolo n. 1124 del bilancio per l'anno finanziario 1975 mantengono la loro efficacia giuridica negli stessi termini in cui furono assunti, fatta eccezione per il differimento delle rispettive decorrenze e scadenze.
Le annualita' di spesa derivanti dal limite di impegno di cui al primo comma avranno conseguentemente scadenza nell'anno 2002.
Nel rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1977 le somme di lire 500.000.000, di lire 100.000.000 e di lire 500.000.000, iscritte rispettivamente al capitolo n. 1124 del bilancio 1975, al capitolo n. 1125 del bilancio 1976 ed al capitolo n. 11250 del bilancio 1977 non saranno riportate nel conto dei residui e costituiranno economie di spesa.

Art. 33.

La decorrenza del limite d'impegno di 450 milioni autorizzato ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 7 luglio 1976, n. 34, per l'esercizio finanziario 1976 e iscritto al capitolo n. 1122 del bilancio per l'anno finanziario medesimo e' trasferita all'esercizio finanziario 1978 per l'intero ammontare, che sara' riferito ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.
Gli impegni di spesa stabiliti sullo stanziamento del capitolo n. 1122 del bilancio per l'anno finanziario 1976 mantengono la loro efficacia giuridica negli stessi termini in cui furono assunti, fatta eccezione per il differimento delle rispettive decorrenze e scadenze.
Le annualita' di spesa derivanti dal limite d'impegno di cui al primo comma avranno conseguentemente scadenza nell'anno 2002.
Nel rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1977 la somma di lire 450 milioni iscritta al capitolo n. 1122 del bilancio 1976, non sara' riportata nel conto dei residui e costituira' economia di spesa.

Art. 34.

La decorrenza del limite d'impegno di 1.600 milioni, autorizzato ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 31 agosto 1977, n. 46, per l'esercizio finanziario 1977 e iscritto al capitolo n. 12190 del bilancio per l'anno finanziario medesimo e' trasferita all'esercizio finanziario 1978 per la quota di lire 1.390.815.535 che sara' riferita ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.
Gli impegni di spesa stabiliti sullo stanziamento del capitolo n. 12190 del bilancio per l'anno finanziario 1977 mantengono la loro efficacia giuridica negli stessi termini in cui furono assunti, fatta eccezione per il differimento delle rispettive decorrenze e scadenze.
Nel rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1977 la somma di lire 1.390.815.535, iscritta al capitolo n. 12190 non sara' riportata nel conto dei residui e costituira' economia di spesa.

Art. 35.

La decorrenza del limite di impegno di 120 milioni, autorizzato ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 49 , per l'esercizio finanziario 1976 e iscritto al capitolo n. 1230 del bilancio per l'anno finanziario medesimo e' trasferita all'esercizio finanziario 1978 per la quota di lire 115 milioni che sara' riferita ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.
Gli impegni di spesa stabiliti sullo stanziamento del capitolo n. 1230 del bilancio per l'anno finanziario 1976 mantengono la loro efficacia giuridica negli stessi termini in cui furono assunti, fatta eccezione per il differimento delle rispettive decorrenze e scadenze.
Le annualita' di spesa derivanti dal limite di impegno di cui al primo comma avranno conseguentemente scadenza nell'anno 2012.
Nel rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1977 la somma di lire 115.000.000, iscritta al capitolo n. 1230 del bilancio 1976, non sara' riportata nel conto dei residui e costituira' economia di spesa.

Art. 36.

La decorrenza del limite d'impegno di 150 milioni, autorizzato ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 16 maggio 1975, n. 28 per l'esercizio finanziario 1975 e iscritto al capitolo n. 1308 del bilancio per l'anno finanziario medesimo č trasferita all'esercizio finanziario 1978 per la quota di lire 135 milioni, che sara' riferita ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.
Gli impegni di spesa stabiliti sullo stanziamento del capitolo n. 1308 del bilancio per l'anno finanziario 1975 mantengono la loro efficacia giuridica negli stessi termini in cui furono assunti, fatta eccezione per il differimento delle rispettive decorrenze e scadenze.
Le annualitā di spesa derivanti dal limite d'impegno di cui al primo comma avranno conseguentemente scadenza nell'anno 2012.
Nel rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1977 le somme di lire 135 milioni, lire 135 milioni, iscritte rispettivamente al capitolo n. 1308 del bilancio 1975, al capitolo 1231 del bilancio 1976, non saranno riportate nel conto dei residui e costituiranno economie di spesa.

Art. 37.

La decorrenza del limite d'impegno di 800 milioni, autorizzato ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 4 settembre 1975, n. 49, per l'esercizio finanziario 1975 e iscritto al capitolo n. 1380 del bilancio per l'anno finanziario medesimo e' trasferita all'esercizio finanziario 1978 per l'intero ammontare, che sara' riferito ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.
Gli impegni di spesa stabiliti sullo stanziamento del capitolo n. 1380 del bilancio per l'anno finanziario 1975 mantengono la loro efficacia giuridica negli stessi termini in cui furono assunti, fatta eccezione per il differimento delle rispettive decorrenze e scadenze. Le annualita' di spesa derivanti dal limite di impegno di cui al primo comma avranno conseguentemente scadenza nell'anno 1992.
Nel rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1977 le somme di lire 800 milioni, lire 400 milioni, lire 800 milioni, iscritte rispettivamente al capitolo n. 1380 del bilancio 1975, al capitolo n. 1381 del bilancio 1976, al capitolo 13810 del bilancio 1977, non saranno riportate nel conto dei residui e costituiranno economie di spesa.

Art. 38.

La decorrenza del limite d'impegno di 800 milioni, autorizzato ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 12 agosto 1974 n. 23, per l'esercizio finanziario 1974 e iscritto al capitolo n. 1368 del bilancio per l'anno finanziario medesimo e' trasferita all'esercizio finanziario 1978 per la quota di lire 689.395.500, che sara' riferita ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.
Gli impegni di spesa stabiliti sullo stanziamento del capitolo n. 1368 del bilancio per l'anno finanziario 1974 mantengono la loro efficacia giuridica negli stessi termini in cui furono assunti, fatta eccezione per il differimento delle rispettive decorrenze e scadenze.
Le annualita' di spesa derivanti dal limite d'impegno di cui al primo comma avranno conseguentemente scadenza nell'anno 1992.
Nel rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1977 le somme di lire 784.395.500, lire 689.395.500, lire 689.395.500, lire 689.395.500, iscritte rispettivamente al capitolo n. 1368 del bilancio 1974, al capitolo n. 1368 del bilancio 1975, al capitolo n. 1379 del bilancio 1976, al capitolo n. 13790 del bilancio 1977, non saranno riportate nel conto dei residui e costituiranno economie di spesa.

Art. 39.

La decorrenza del limite di impegno di 200 milioni, autorizzato ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 1977, n. 9, per l'esercizio finanziario 1976 e iscritto al capitolo n. 1382 del bilancio per l'anno finanziario medesimo e' trasferita all'esercizio finanziario 1978 per l'intero ammontare, che sara' riferito ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.
Gli impegni di spesa stabiliti sullo stanziamento del capitolo n. 1382 del bilancio per l'anno finanziario 1976 mantengono la loro efficacia giuridica negli stessi termini in cui furono assunti, fatta eccezione per il differimento delle rispettive decorrenze e scadenze.
Le annualita' di spesa derivanti dal limite di impegno di cui al primo comma avranno conseguentemente scadenza nell'anno 1992.
Nel rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1977 le somme di lire 200.000.000 e di lire 200.000.000, iscritte rispettivamente al capitolo n. 1382 del bilancio 1976 ed al capitolo n. 13820 del bilancio 1977, non saranno riportate nel conto dei residui e costituiranno economie di spesa.

Art. 40.

La decorrenza del limite di impegno di 100 milioni, autorizzato ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 12 agosto 1974, n. 23, per l'esercizio finanziario 1974 e iscritto al capitolo n. 1370 del bilancio per l'anno finanziario medesimo e' trasferita all'esercizio finanziario 1978 per la quota di 15.000.000, che sara' riferita ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.
Gli impegni di spesa stabiliti sullo stanziamento del capitolo n. 1370 del bilancio per l'anno finanziario 1974 mantengono la loro efficacia giuridica negli stessi termini in cui furono assunti, fatta eccezione per il differimento delle rispettive decorrenze e scadenze.
Le annualita' di spesa derivanti dal limite di impegno di cui al primo comma avranno conseguentemente scadenza nell'anno 1987.
Nel rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1977 le somme di lire 100.000.000, lire 100.000.000, lire 15.000.000 e di lire 15.000.000, iscritte rispettivamente al capitolo n. 1370 del bilancio 1974, al capitolo n. 1370 del bilancio 1975, al capitolo n. 1383 del bilancio 1976 ed al capitolo n. 13830 del bilancio 1977, non saranno riportate nel conto dei residui e costituiranno economie di spesa.

Art. 41.

La decorrenza del limite di impegno di 100 milioni, autorizzato ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 4 settembre 1975, n. 49, per l'esercizio finanziario 1975 e iscritto al capitolo n. 1382 del bilancio per l'anno finanziario medesimo e' trasferita all'esercizio finanziario 1978 per l'intero ammontare, che sara' riferito ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.
Gli impegni di spesa stabiliti sullo stanziamento del capitolo n. 1382 del bilancio per l'anno finanziario 1975 mantengono la loro efficacia giuridica negli stessi termini in cui furono assunti, fatta eccezione per il differimento delle rispettive decorrenze e scadenze.
Le annualita' di spesa derivanti dal limite di impegno di cui al primo comma avranno conseguentemente scadenza nell'anno 1992.
Nel rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1977 le somme di 100.000.000, di lire 75.000.000 e di lire 100.000.000, iscritte rispettivamente al capitolo n. 1382 del bilancio 1975, al capitolo n. 1385 del bilancio 1976 ed al capitolo n. 13850 del bilancio 1977, non saranno riportate nel conto dei residui e costituiranno economie di spesa.

Art. 42.

La decorrenza del limite di impegno di 25 milioni, autorizzato, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 20 gennaio 1977, n. 9, per l'esercizio finanziario 1976 e iscritto al capitolo n. 1386 del bilancio per l'anno finanziario medesimo e' trasferita all'esercizio finanziario 1978 per l'intero ammontare che sara' riferito ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.
Gli impegni di spesa stabiliti sullo stanziamento del capitolo n. 1386 del bilancio per l'anno finanziario 1976, mantengono la loro efficacia giuridica negli stessi termini in cui furono assunti, fatta eccezione per il differimento delle rispettive decorrenze e scadenze.
Nel rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1977 le somme di lire 25.000.000 e di lire 25.000.000, iscritte rispettivamente al capitolo n. 1386 del bilancio 1976 ed al capitolo n. 13860 del bilancio 1977, non saranno riportate nel conto dei residui e costituiranno economie di spesa.

Art. 43.

La decorrenza dell'autorizzazione di spesa stabilita, ai sensi dell'articolo 12, 3° comma, della legge regionale 12 agosto 1974, n. 23, per l'esercizio finanziario 1974 e iscritta al capitolo n. 1375 del bilancio per l'anno finanziario medesimo e' trasferita all'esercizio finanziario 1978 per la quota di lire 297.200.000, che sara' riferita ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.
Gli impegni di spesa stabiliti sullo stanziamento del capitolo n. 1375 del bilancio per l'anno finanziario 1974 mantengono la loro efficacia giuridica negli stessi termini in cui furono assunti, fatta eccezione per il differimento delle rispettive decorrenze e scadenze.
Le rate conseguenti all'autorizzazione di spesa di cui al primo comma avranno conseguentemente scadenza nell'anno 1982.
Nel rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1977 le somme di lire 297.200.000, lire 297.200.000, lire 297.200.000 e di lire 297.200.000, iscritte rispettivamente al capitolo n. 1375 del bilancio 1974, al capitolo n. 1375 del bilancio 1975, al capitolo n. 1387 del bilancio 1976 ed al capitolo n. 13870 del bilancio 1977, non saranno riportate nel conto dei residui e costituiranno economie di spesa.

Art. 44.

La decorrenza dell'autorizzazione di spesa stabilita ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 30 gennaio 1977, n. 9, in 10 milioni per l'esercizio finanziario 1976, e iscritta al capitolo n. 1388 del bilancio per l'anno finanziario medesimo e' trasferita all'esercizio finanziario 1978 per l'intero ammontare, che sara' riferito ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.
Gli impegni di spesa stabiliti sullo stanziamento del capitolo n. 1388 del bilancio per l'anno finanziario 1976 mantengono la loro efficacia giuridica negli stessi termini in cui furono assunti, fatta eccezione per il differimento delle rispettive decorrenze e scadenze.
Le rate conseguenti all'autorizzazione di spesa di cui al primo comma avranno conseguentemente scadenza nell'anno 1982.
Nel rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1977 le somme di lire 10.000.000 e di lire 10.000.000, iscritte rispettivamente al capitolo n. 1388 del bilancio 1976 ed al capitolo n. 13880 del bilancio 1977, non saranno riportate nel conto dei residui e costituiranno economie di spesa.

Art. 45.

La decorrenza del limite d'impegno di 600 milioni, autorizzato ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 16 maggio 1975, n. 28 per l'esercizio finanziario 1975 e iscritto al capitolo n. 1148 del bilancio per l'anno finanziario medesimo e' trasferita all'esercizio finanziario 1978 per l'intero ammontare, che sara' riferito ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.
Gli impegni di spesa stabiliti sullo stanziamento del capitolo n. 1148 del bilancio per l'anno finanziario 1975 mantengono la loro efficacia giuridica negli stessi termini in cui furono assunti, fatta eccezione per il differimento delle rispettive decorrenze e scadenze.
Le annualita' di spesa derivanti dal limite d'impegno di cui al primo comma avranno conseguentemente scadenza nell'anno 2012.
Nel rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1977 la somma di lire 600 milioni, iscritta al capitolo n. 1148 del bilancio 1975, non sara' riportata nel conto dei residui e costituira' economia di spesa.

Art. 46.

La decorrenza del limite d'impegno di 300 milioni, autorizzato ai sensi della legge regionale 27 dicembre 1976, n. 61, per l'esercizio finanziario 1976 e iscritto al capitolo n. 1150 del bilancio per l'anno finanziario medesimo e' trasferita all'esercizio finanziario 1978 per l'intero ammontare, che sara' riferito ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.
Gli impegni di spesa stabiliti sullo stanziamento del capitolo n. 1150 del bilancio per l'anno finanziario 1976 mantengono la loro efficacia giuridica negli stessi termini in cui furono assunti, fatta eccezione per il differimento delle rispettive decorrenze e scadenze.
Le annualita' di spesa derivanti dal limite d'impegno di cui al primo comma avranno conseguentemente scadenza nell'anno 2012.
Nel rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1977 le somme di lire 300 milioni e di lire 300 milioni, iscritte rispettivamente al capitolo n. 1150 del bilancio 1976, al capitolo n. 11500 del bilancio 1977, non saranno riportate nel conto dei residui e costituiranno economie di spesa.

Art. 47.

La decorrenza del limite d'impegno di 150 milioni, autorizzato ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 49 , per l'esercizio finanziario 1976 e iscritto al capitolo n. 1153 del bilancio per l'anno finanziario medesimo e' trasferita all'esercizio finanziario 1978 per l'intero ammontare, che sara' riferito ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.
Gli impegni di spesa stabiliti sullo stanziamento del capitolo n. 1153 del bilancio per l'anno finanziario 1976 mantengono la loro efficacia giuridica negli stessi termini in cui furono assunti, fatta eccezione per il differimento delle rispettive decorrenze e scadenze.
Le annualita' di spesa derivanti dal limite d'impegno di cui al primo comma avranno conseguentemente scadenza nell'anno 2012.
Nel rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1977 la somma di lire 150 milioni, iscritta al capitolo n. 1153 del bilancio 1976 non sara' riportata nel conto dei residui e costituira' economia di spesa.

Art. 48.

La decorrenza del limite di impegno di 100 milioni, autorizzato ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 16 maggio 1975, n. 28, per l'esercizio finanziario 1975 e iscritto al capitolo n. 1154 del bilancio per l'anno finanziario medesimo e' trasferita all'esercizio finanziario 1978 per l'intero ammontare, che sara' riferito ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.
Gli impegni di spesa stabiliti sullo stanziamento del capitolo n. 1154 del bilancio per l'anno finanziario 1975 mantengono la loro efficacia giuridica negli stessi termini in cui furono assunti, fatta eccezione per il differimento delle rispettive decorrenze e scadenze.
Le annualita' di spesa derivanti dal limite di impegno di cui al primo comma avranno conseguentemente scadenza nell'anno 2012.
Nel rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1977 le somme di lire 100.000.000 e di lire 20.000.000, iscritte rispettivamente al capitolo n. 1154 del bilancio 1975 ed al capitolo n. 1154 del bilancio 1976 non saranno riportate nel conto dei residui e costituiranno economie di spesa.

Art. 49.

La decorrenza del limite di impegno di 150 milioni, autorizzato ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 49, per l'esercizio finanziario 1976 e iscritto al capitolo n. 1171 del bilancio per l'anno finanziario medesimo e' trasferita all'esercizio finanziario 1978 per l'intero ammontare, che sara' riferito ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.
Gli impegni di spesa stabiliti sullo stanziamento del capitolo n. 1171 del bilancio per l'anno finanziario 1976 mantengono la loro efficacia giuridica negli stessi termini in cui furono assunti, fatta eccezione per il differimento delle rispettive decorrenze e scadenze.
Le annualita' di spesa derivanti dal limite di impegno di cui al primo comma avranno conseguentemente scadenza nell'anno 2012.
Nel rendiconto della Regione per l'anno finanziario 1977 la somma di lire 150.000.000, iscritta al capitolo n. 1171 del bilancio 1976, non sara' riportata nel conto dei residui e costituira' economia di spesa.

Art. 50.

La decorrenza del limite di impegno di 400 milioni, autorizzato ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 16 maggio 1975, n. 28, per l'esercizio finanziario 1975 e iscritto al capitolo n. 1172 del bilancio per l'anno finanziario medesimo e' trasferita all'esercizio finanziario 1978 per la quota di lire 386.250.000, che sara' riferita ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.
Gli impegni di spesa stabiliti sullo stanziamento del capitolo n. 1172 del bilancio per l'anno finanziario 1975, mantengono la loro efficacia giuridica negli stessi termini in cui furono assunti, fatta eccezione per il differimento delle rispettive decorrenze e scadenze.
Le annualita' di spesa derivanti dal limite di impegno di cui al primo comma avranno conseguentemente scadenza nell'anno 2012.
Nel rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1977 la somma di lire 386.250.000, iscritta al capitolo n. 1172 del bilancio 1975, non sara' riportata nel conto dei residui e costituira' economia di spesa.

Art. 51.

La decorrenza del limite di impegno di 100 milioni, autorizzato ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 16 maggio 1975, n. 28 , per l'esercizio finanziario 1975 e iscritto al capitolo n. 1317 del bilancio per l'anno finanziario medesimo e' trasferita all'esercizio finanziario 1978 per l'intero ammontare, che sara' riferito ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.
Gli impegni di spesa stabiliti sullo stanziamento del capitolo n. 1317 del bilancio per l'anno finanziario 1975 mantengono la loro efficacia giuridica negli stessi termini in cui furono assunti, fatta eccezione per il differimento delle rispettive decorrenze e scadenze.
Le annualita' di spesa derivanti dal limite di impegno di cui al primo comma avranno conseguentemente scadenza nell'anno 2012.
Nel rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1977 le somme di lire 100.000.000 e di lire 100.000.000, iscritte rispettivamente al capitolo n. 1317 del bilancio 1975 ed al capitolo n. 1088 del bilancio 1976, non saranno riportate nel conto dei residui e costituiranno economie di spesa.

Art. 52.

Sono abrogate le disposizioni della legge regionale n. 57 del 9 dicembre 1977 incompatibili con le norme della presente legge.