Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge

Legge regionale 14 dicembre 1977, n. 61.

Contributi straordinari alle imprese private concessionarie di sevizi di linea in dipendenza dell'applicazione del nuovo contratto di lavoro degli autoferrotranvieri, con integrazione e modifica della legge regionale 24 novembre 1975, n. 56.

(B.U. 15 dicembre 1977, n. 51)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Art. 1.

Per consentire l'attuazione contrattuale in sede regionale del nuovo contratto di lavoro, di cui al verbale di accordo 4-6-1976 siglato presso il Ministero del Lavoro fra le organizzazioni delle categorie interessate, e al fine di garantire l'efficienza e la continuita' dei pubblici servizi del settore, la Regione Piemonte concede alle imprese concessionarie interessate:
a) un contributo "una tantum" di L. 210.000 (comprensive degli oneri a carico del lavoratore), oltre agli oneri a carico della impresa, in pro-rata per ciascun dipendente in servizio nell'anno 1976, a saldo e stralcio di ogni spettanza a qualsiasi titolo conseguente al nuovo trattamento economico e normativo per il periodo 1-1-1976/31-12-1976 oltre quanto disposto al successivo art. 4;
b) un contributo annuo per ciascun dipendente in servizio nel 1977 determinato:
1) in L. 890.000 per le aziende con dipendenti regolati con contratto ANAC, integrato dal Protocollo di Intesa,
2) nella misura che il Consiglio determinera', in analogia a quello di cui al precedente punto 1), per le aziende con dipendenti regolati con contratto FENIT, allorche' il Parlamento avra' definito la normativa di applicazione delle nuove tabelle di inquadramento del personale. Nell'attesa di tali determinazioni, alle aziende in parola verra' corrisposto un acconto dell'ammontare di L. 350.000 compresi gli oneri a carico dell'impresa, salvo conguaglio.

Art. 2.

I contributi di cui ai punti a) e b1) del precedente articolo sono concessi alle imprese del Piemonte con dipendenti regolati con contratto ANAC, integrato dal Protocollo d'intesa, che applichino il nuovo contratto a decorrere dal 1° gennaio 1977 e che, per il periodo di servizio relativo all'anno 1976, corrispondano ai propri dipendenti la quota di cui al punto a) medesimo.
Tale contributo viene a sommarsi a quello di cui al primo comma dell'art. 5 della legge regionale 24 novembre 1975, n. 56, per le aziende aventi titolo.
I contributi di cui ai punti a) e b2) del precedente articolo sono concessi alle imprese del Piemonte con dipendenti regolati con contratto FENIT, che applichino il nuovo contratto a decorrere dal 1° gennaio 1977, ad eccezione delle nuove tabelle di inquadramento, e che, per il periodo relativo all'anno 1976, corrispondano ai propri dipendenti la quota di cui al punto a) medesimo.
I contributi di cui trattasi sono accordati se il conto economico di esercizio risulti passivo per il complesso dell'attivita' aziendale dei trasporti nell'anno precedente a quello cui i contributi si riferiscono.
Il loro importo e' contenuto nei limiti del disavanzo del conto economico annuale comprendente i contributi accordati ad ogni altro titolo della Regione Piemonte.
Sono escluse dal beneficio dei contributi le imprese che gestiscono soltanto autolinee di gran turismo o servizi a contratto.
I contributi di cui all'art. 1 possono essere accordati anche alle aziende che fruiscono dei benefici previsti dalla legge 2 agosto 1952, n. 1221; di essi si tiene conto in occasione della prossima revisione della sovvenzione, comunque entro la fine del 1978, ai fini di eventuali conguagli.

Art. 3.

La misura dei contributi per ciascuna azienda e' determinata in base al personale iscritto nel libro matricola e riconosciuto necessario, con deliberazione della Giunta regionale, per l'esercizio delle linee regionali, interregionali e comunali.
Il pagamento dei contributi sara' autorizzato con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla scorta delle liquidazioni predisposte dalla Direzione Compartimentale Trasporti in Concessione.
I contributi sono corrisposti previa dimostrazione da parte dell'impresa dell'avvenuta applicazione del contratto come dall'art. 2. Il contributo di cui al punto b) dell'art. 1 e' erogato nella misura del 90%, salvo conguaglio ad avvenuto riscontro a fine anno della consistenza del personale durante l'anno 1977, con le modalita' di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 4.

Viene inoltre garantito per ciascuno degli agenti regolati con contratto ANAC, in servizio dal 1° luglio 1974 e che cessi o abbia cessato dal servizio per qualsiasi motivo a partire dal 1° gennaio 1976, il contributo commisurato alla differenza tra il trattamento economico e normativo di fine lavoro previsto dal nuovo contratto e quello previsto dal contratto ANAC 10-12-1970, in sostituzione del contributo di cui al secondo comma dell'art. 5 della legge regionale 24 novembre 1975, n. 56.
Per gli agenti assunti successivamente al 1° luglio 1974, e che cessino o abbiano cessato dal servizio per qualsiasi motivo a partire dal 1° gennaio 1976, il contributo viene commisurato alla differenza fra il trattamento economico e normativo di fine lavoro previsto dal nuovo contratto e quello previsto dalla normativa contrattuale regionale di cui al verbale di intesa 6 ottobre 1975 (Protocollo d'intesa).
Analogamente, alle aziende che hanno il personale regolato con contratto FENIT, per gli agenti in servizio dal 1°-1-1976, che cessino o abbiano cessato dal servizio, viene garantito un contributo commisurato alla differenza fra il trattamento economico e normativo di fine lavoro previsto dal nuovo contratto e quello previsto dal contratto FENIT 22-6-1973.
Il contributo di cui al presente articolo puo' essere accordato anche alle aziende che fruiscono dei benefici previsti dalla legge 2 agosto 1952, n. 1221; di essi si tiene conto in occasione della prossima revisione della sovvenzione, comunque entro la fine del 1978, ai fini di eventuali conguagli.

Art. 5.

Le provvidenze di cui all'art. 1 e all'art. 4 possono essere concesse anche alle aziende pubbliche dopo il 31 dicembre 1976. In tale caso viene accordato il contributo di cui alla legge regionale 20 marzo 1975, n. 14.

Art. 6.

In dipendenza dell'aumento della percorrenza degli autoservizi, l'autorizzazione di spesa stabilita dalla legge regionale 20 agosto 1973, n. 22, per l'anno finanziario 1977, e' aumentata da 2.000 milioni a 2.600 milioni.

Art. 7.

Per la concessione dei contributi di cui alla legge regionale 20 marzo 1975, n. 14, e' autorizzata, per l'anno finanziario 1977, la spesa di 800 milioni.
Il Presidente della Giunta regionale, in base ad istanza dell'impresa e su conforme deliberazione della Giunta medesima, puo' autorizzare il pagamento, sulla base delle risultanze di esercizio del primo semestre di ogni anno, di un acconto non superiore al 50% del contributo annuale erogato nell'esercizio precedente, con diritto di recupero qualora il contributo non risulti concedibile in base alle risultanze di fine esercizio.

Art. 8.

In attesa di nuova disciplina normativa dell'erogazione dei contributi, conforme ai criteri stabiliti dalla legge regionale 22 agosto 1977, n. 44, l'erogazione dei contributi di cui alla presente legge e alle leggi regionali 20 agosto 1973, n. 22 e n. 23, 20 marzo 1975, n. 14 e 24 novembre 1975, n. 56, avverra' con le medesime modalita' previste dalle rispettive leggi anche per l'anno 1978, nella medesima misura determinata per ciascuna azienda concessionaria per il 1977, salvo successivo conguaglio.
Il contributo di cui alla presente legge potra' essere erogato per rate trimestrali anticipate, in analogia a quello di cui alla legge 24 novembre 1975, n. 56.

Art. 9.

All'onere derivante dall'attuazione degli artt. 1 e 4 della presente legge, valutati, per l'anno finanziario 1977, in 2.350 milioni, si provvede mediante una riduzione, di pari ammontare, del fondo speciale di cui al capitolo n. 10180 dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno e mediante l'iscrizione della somma di L. 2.350 milioni al capitolo n. 6070 dello stato di previsione medesimo.
All'onere di 600 milioni derivante dall'attuazione dell'art. 6 della presente legge per l'anno finanziario 1977, si provvede mediante una riduzione, di pari ammontare, del fondo speciale di cui al capitolo n. 14040 dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno e mediante l'iscrizione della somma di 600 milioni al capitolo n. 11830 dello stato di previsione medesimo.
All'onere di 800 milioni, derivante dall'attuazione dell'art. 7 della presente legge, per l'anno finanziario 1977 si provvede mediante una riduzione, di pari ammontare del fondo speciale di cui al capitolo n. 10180 dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno e mediante l'iscrizione della somma di L. 800 milioni al capitolo n. 6100 dello stato di previsione medesimo.
Ai fini dell'attuazione dell'art. 8 della presente legge sono autorizzate per l'anno finanziario 1978, le seguenti spese:
- L. 1.800 milioni in aumento all'autorizzazione di spesa di 3.500 milioni gia' stabilita per l'anno finanziario medesimo dalla legge regionale 24 novembre 1975, n. 56;
- L. 2.000 milioni per la concessione dei contributi di cui alla legge regionale 20 agosto 1973, n. 23;
- L. 2.600 milioni per la concessione dei contributi di cui alla legge regionale 20 agosto 1973, n. 22;
- L. 900 milioni per la concessione dei contributi di cui alla legge regionale 20 marzo 1975, n. 14.
Al maggior onere di cui al precedente comma si fa fronte, per l'anno finanziario 1978, con una quota di 7.300 milioni della maggior somma derivante dal riparto, a decorrere dall'anno finanziario 1978 medesimo, del fondo di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.