Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge

Legge regionale 12 dicembre 1977, n. 59.

Interventi straordinari in agricoltura per gli eccezionali eventi alluvionali dell'ottobre 1977 ed aumento di alcune anticipazioni previste dalla legge regionale del 6 settembre 1977, n. 47.

(B.U. 15 dicembre 1977, n. 51)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Art. 1.

Al fine di favorire l'immediato ripristino delle strade interpoderali, delle opere di approvvigionamento idrico ed elettrico, nonche' delle reti idrauliche e degli impianti irrigui a servizio di piu' aziende, danneggiate dagli eventi alluvionali dell'ottobre 1977, e' autorizzata l'erogazione di somme sino all'ammontare di 2000 milioni per la concessione anticipata delle provvidenze indicate dall'art. 4, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364.
Per i fini di cui al precedente comma nel capitolo n. 3540 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1977 e nel corrispondente capitolo n. 18540 dello stato di previsione della spesa per l'anno medesimo e' iscritta la somma di 2000 milioni.
Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

Ai fini di cui all'articolo 1, primo comma, della legge regionale 6 settembre 1977, n. 47, e' autorizzata l'erogazione di somme sino all'ammontare rispettivamente di 500 milioni e di 1000 milioni per la concessione anticipata delle provvidenze indicate dall'articolo 5, primo e secondo comma e dall'articolo 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364.
Per i fini di cui al precedente comma nei seguenti capitoli del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1977, in aumento alle dotazioni ad essi conferite ai sensi della legge regionale 6 settembre 1977, n. 47, sono iscritte le somme a fianco dei medesimi indicate:
cap. 3560 di entrata e capitolo 18560 di spesa: 500 milioni;
cap. 3580 di entrata e capitolo 18580 di spesa: 1000 milioni.
Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Le domande per la concessione delle provvidenze di cui al primo comma dell'articolo 1 debbono essere presentate entro 50 giorni dalla entrata in vigore della presente legge agli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura ed agli Ispettorati Ripartimentali delle Foreste competenti per territorio.
Sulla base delle risultanze istruttorie e sentito il Comitato comprensoriale, la Giunta Regionale predisporra' le deliberazioni di impegno.

Art. 4.

L'articolo 7 della legge regionale 6 settembre 1977, n. 47 e' sostituito dal seguente:
"Le domande per la concessione delle anticipazioni sulle provvidenze di cui agli artt. 3, 4 e 5 della presente legge, devono essere presentate entro 50 giorni dalla data di pubblicazione delle deliberazioni della Giunta Regionale di cui all'art. 2 sul Bollettino Ufficiale della Regione, agli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura competenti per territorio, i quali ne cureranno la relativa istruttoria".

Art. 5.

Le provvidenze previste dalla presente legge si applicano nelle zone individuate dalle deliberazioni della Giunta Regionale assunte ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 6 settembre 1977, n. 47.

Art. 6.

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45, 6° comma, dello Statuto ed entra in vigore il primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.