Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge

Legge regionale 25 ottobre 1977, n. 51.

Modificazioni ed integrazioni alla L.R. 24-4-1974, n. 12 'Istituzione dell'Ente di Sviluppo Agricolo del Piemonte (E.S.A.P.)' in sostituzione della legge 30-4-1976, n. 386.

(B.U. 2 novembre 1977, n. 44)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Art. 1.

In attuazione della legge 30-4-1976, n. 386, le disposizioni della legge regionale 24-4-1974, n. 12, relative all'istituzione dell'Ente di Sviluppo Agricolo del Piemonte e della legge regionale 26-5-1975, n. 35 vengono modificate ed integrate come indicate nei successivi articoli della presente legge.

Art. 2.

L'art. 2 della legge regionale 24-4-1974, n. 12, e' cosi' modificato ed integrato: tra il primo ed il secondo comma sono inseriti i seguenti commi:
"L'Ente opera nell'ambito dei compiti previsti dalla presente legge e nel rispetto delle scelte dei piani comprensoriali e dei compiti e delle funzioni delegate od attribuite ai Comitati comprensoriali, ai Comuni o Consorzi di Comuni ed alle Comunita' Montane. L'Ente assicura la partecipazione delle categorie agricole e forestali e svolge la sua attivita' nell'intero territorio regionale".
Nell'ultima riga del 2° comma dell'art. 2 della L.R. 24-4-1974, n. 12 sono soppresse le parole "del Piemonte".
Il terzo comma e' modificato ed integrato come segue: il testo sub lettera b) sostituito dal seguente:
"b) promuove, coordina, fissa le metodologie e finanzia la redazione dei piani zonali agricoli in applicazione delle leggi regionali, fornisce l'assistenza tecnica e provvede eventualmente alla formazione professionale necessaria per la stesura dei piani stessi".
Il testo sub lettera c) e' integrato dal seguente:
"presta, su richiesta, consulenza ed assistenza in materia agricola alle Comunita' Montane, ai Comprensori, agli Enti Locali e agli altri organismi pubblici operanti nel settore dell'agricoltura".
Al testo sub lettera e) sono premesse le parole:
"quale organismo di intervento fondiario".
Al testo sub lettera f) e' aggiunto quanto segue:
"promuove e realizza interventi volti alla migliore utilizzazione delle risorse agricole e al miglioramento delle potenzialita' produttive in base ai programmi e alle direttive della Regione".
Nel testo sub lettera h) sono abolite le ultime parole:
"da questa legge".
Il testo sub lettera i) e' sostituito dal seguente:
"i) puo' nell'ambito delle finalita' indicate nel presente articolo assumere quote di partecipazione in societa' ed Enti di interesse agricolo".
Sono aggiunti i testi delle seguenti lettere:
m) l'Ente puo' far ricorso al credito agrario in base all'art. 12 della legge 30-4-1976, n. 386;
n) puo', in base alle direttive della Regione, realizzare impianti, attrezzature e servizi di interesse comune per i produttori agricoli assumendone la gestione diretta nella fase di avviamento;
o) puo' inoltre assicurare la temporanea gestione diretta di tali impianti e servizi in caso di gravi difficolta' o dissesto delle cooperative e di altri organismi associativi che abbiano gia' realizzato le iniziative suddette;
p) in ogni caso la gestione degli impianti di cui alle lett. n) ed o) deve essere affidata o riaffidata ai produttori interessati entro 5 anni. Le gestioni dirette degli impianti collettivi stessi da parte dell'Ente di Sviluppo sono considerate imprese agricole a tutti gli effetti;
q) svolge ogni altra attivita' prevista dalla legge 30-4-1976, n. 386, su richiesta della Giunta Regionale; inoltre svolge ogni altra attivita' che, nel quadro dei compiti e delle finalita' assegnate all'Ente, sia richiesta dalla Giunta Regionale.
Nell'ambito degli indirizzi e delle scelte programmatiche della Regione, l'Ente predispone, entro il 30 settembre di ogni anno, un programma di attivita' per l'anno successivo.

Art. 3.

Il Consiglio di Amministrazione e' nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale su conforme delibera della Giunta stessa, e dura in carica quanto il Consiglio Regionale.
Il Consiglio di Amministrazione resta in carica, dopo la scadenza, con funzioni di ordinaria amministrazione, fino all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione.
Ogni membro del Consiglio di Amministrazione, nonche' il Presidente, scade insieme al Consiglio di Amministrazione qualunque sia l'epoca dell'avvenuta nomina.
Del Consiglio di Amministrazione fanno parte, oltre al Presidente:
a) tredici membri eletti dal Consiglio Regionale con voto limitato a due terzi;
b) dodici membri designati dalle organizzazioni professionali e sindacali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, in proporzione alla effettiva rappresentativita' regionale di ciascuna di esse;
c) un membro in rappresentanza del personale designato dell'E.S.A.P..
Le modalita' relative all'applicazione di quanto previsto dalle lettere b) e c) saranno definite dal Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge.
Per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione normalmente scaduto, le modalita' di cui al precedente comma, saranno definite entro un mese dall'insediamento della nuova Giunta Regionale.
In mancanza della designazione dei propri rappresentanti da parte di alcuni degli organismi indicati nelle lettere b) e c) entro due mesi dalla richiesta dei competenti organi regionali, il Consiglio di Amministrazione puo' essere nominato e validamente insediato con pienezza di poteri, purche' siano stati designati almeno due terzi dei membri assegnati.

Art. 4.

La lettera e) dell'art. 5 della L.R. 24-4-1974, n. 12 e' cosi' sostituita:
"e) alla nomina, nella sua prima riunione, tra i suoi componenti, di due Vice-Presidenti e del Comitato Esecutivo previsto dall'art. 8 della L.R. 24-4-1974, n. 12".

Art. 5.

Dopo l'ultimo comma dell'art. 6 della legge regionale 24-4-1974, n. 12 e' aggiunto il seguente comma:
"Il Consiglio di Amministrazione puo' deliberare la costituzione nel suo seno, di gruppi di lavoro per specifici problemi.
Il Direttore dell'Ente esercita le funzioni di Segretario del Consiglio e partecipa alle sedute con voto consultivo".

Art. 6.

L'ultimo comma dell'art. 7 della legge regionale 24-4-1974, n. 12, e' cosi' sostituito:
"In caso di assenza o impedimento del Presidente ne esercita le funzioni, a turno, uno dei Vice-Presidenti".

Art. 7.

Il primo comma dell'art. 8 della legge regionale 24-4-1974, n. 12, e' cosi' sostituito:
"Il Comitato Esecutivo e' costituito dal Presidente, dai due Vice-Presidenti e da quattro membri eletti in seno al Consiglio di Amministrazione, di cui almeno due scelti tra i membri di nomina del Consiglio Regionale".

Art. 8.

L'articolo 9 della legge regionale 24-4-1974, n. 12, e' cosi' sostituito:
"Il Collegio dei Sindaci e' composto dal Presidente, da 4 membri effettivi e da due supplenti, nominati con decreto dal Presidente della Giunta Regionale previa deliberazione della Giunta.
Due dei membri effettivi sono designati rispettivamente dal Ministero del Tesoro e dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste.
Il Collegio dei Sindaci dura in carica quanto il Consiglio dell'Ente.
Il Collegio dei Sindaci:
a) esamina i bilanci e predispone le relazioni che le accompagnano;
b) controlla la gestione finanziaria dell'Ente;
c) trasmette ogni sei mesi al Presidente della Giunta Regionale una relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente.
I Sindaci possono partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione e possono intervenire nelle sedute del Comitato Esecutivo".

Art. 9.

L'art. 10 della legge regionale 24-4-1974, n. 12, e' cosi' sostituito:
"Non possono far parte del Consiglio, ne' del Collegio Sindacale dell'Ente, i Senatori, i Deputati, i Consiglieri regionali, di Comprensorio e di Comunita' Montane".

Art. 10.

L'art. 12 della legge regionale 24-4-1974, n. 12, e' cosi' sostituito:
"Il personale dell'Ente e' equiparato al personale regionale ai sensi dell'art. 72 dello Statuto.
Il Consiglio di Amministrazione predispone il regolamento organico dell'Ente da sottoporre all'approvazione del Consiglio Regionale su relazione della Giunta.
Tale regolamento organico sostituisce ogni altra norma equipollente in materia, emanata in precedenza dalla Regione.

Art. 11.

Il Presidente dell'E.S.A.P. al fine degli adempimenti previsti dall'art. 72 dello Statuto regionale:
a) trasmette entro il mese di settembre di ogni anno al Presidente della Giunta Regionale il bilancio preventivo ed una relazione programmatica;
b) predispone una relazione annuale sull'attivita' svolta dall'E.S.A.P. e la sottopone entro sei mesi dalla fine di ogni esercizio finanziario, al Presidente della Giunta Regionale, che, previo esame della Giunta stessa, la presenta con le proprie osservazioni, al Consiglio Regionale.
Alla relazione devono essere allegati il bilancio ed i programmi approvati dall'E.S.A.P..
Il Presidente della Giunta Regionale, su conforme delibera della Giunta stessa esercita il controllo sostitutivo nell'ipotesi prevista dalla lettera b) dell'art. 5 della legge 30 aprile 1976, n. 386.
Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo devono essere inviate alla Giunta Regionale entro sette giorni dalla data della seduta del Consiglio o del Comitato e diventano esecutive se la Giunta non ne pronuncia l'annullamento entro venti giorni dalla data del loro ricevimento.
L'esecutivita' della deliberazione e' sospesa se nel suddetto termine siano richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio e puo' essere riproposta dall'E.S.A.P. con le procedure di cui al comma precedente.
In tal caso, il provvedimento diventa esecutivo se entro il termine di venti giorni la Giunta Regionale non adotta le determinazioni di sua competenza.
E' abrogato l'art. 13 della legge regionale 24 aprile 1974, n. 12.

Art. 12.

Il primo comma dell'art. 16 della legge regionale 24-4-74, n. 12 e' cosi' sostituito:
"Al Presidente, ai Vice-Presidenti ed ai Sindaci dell'Ente, e' dovuta un'indennita' di carica".

Art. 13.

L'art. 17 della legge regionale 24-4-1974, n. 12 e' cosi' sostituito:
"L'Ente ha un patrimonio ed un bilancio proprio.
Alle spese per il funzionamento ed all'attivita' dell'Ente si provvede:
a) con il fondo di dotazione iniziale;
b) con i contributi stanziati annualmente dalla Regione;
c) con la quota proveniente dal riparto dello stanziamento di cui all'art. 18, 3° comma della legge 386/76, quale concorso dello Stato nelle spese di finanziamento degli Enti regionali di sviluppo;
d) con le rendite patrimoniali;
e) con i proventi riscossi per servizi ed attivita';
f) con le oblazioni volontarie, le liberalita' ed i contributi disposti da Enti pubblici e da privati;
g) con i contributi dello Stato, della CEE e di altri organismi".

Art. 14.

L'ultimo comma dell'art. 18 della legge regionale 24-4-1974, n. 12, e' cosi' sostituito:
"Il Conto consuntivo deve essere approvato per l'esercizio concluso, entro il mese di giugno".

Art. 15.

L'art. 20 della legge regionale 24-4-1974, n. 12 e' cosi' sostituito:
"I contributi di cui all'art. 17, lett. b), della legge regionale 24-4-1974, n. 12, sono fissati dal bilancio regionale".

Art. 16.

Per quanto non previsto dalla presente legge, valgono le norme della legge 30-4-1976, n. 386.

Art. 17.

In favore del personale nominato nel ruolo organico provvisorio dell'Ente di Sviluppo Agricolo del Piemonte per la fase di primo impianto vengono stabiliti benefici di primo inquadramento di cui ai seguenti commi, ad integrazione della legge regionale 26 maggio 1975, n. 35.
I periodi di servizio prestati presso pubbliche Amministrazioni saranno valutati con le modalita', le misure e per i fini previsti dagli artt. 66 e 67 della legge regionale 12 agosto 1974, n. 22 adottando le misure piu' favorevoli nel caso di servizi resi presso altri Enti di Sviluppo Agricolo.