Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge

Legge regionale 20 ottobre 1977, n. 50.

Regolamentazione degli interventi per il mantenimento dell'equilibrio faunistico nelle aree istituite in parchi o riserve naturali regionali.

(B.U. 2 novembre 1977, n. 44)

Art. 1, 2, 3, 4

Art. 1.
(Divieto di esercizio venatorio)

Nelle zone istituite con legge regionale, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, in parchi naturali, aree attrezzate o riserve naturali, e' vietato l'esercizio venatorio.
Nelle aree di cui al precedente comma sono consentiti gli interventi tecnici per il mantenimento dell'equilibrio faunistico secondo quanto previsto dal successivo articolo 2.

Art. 2.
(Catture ed abbattimenti)

Nelle aree di cui al precedente articolo 1 resta salva la disciplina in tema di cattura di cui agli articoli 52 e 67 bis del R.D. 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni ed integrazioni, e di cui all'articolo 20 della legge regionale 13 agosto 1973, n. 21, cosi' come modificato ed integrato dalla legge regionale 12 agosto 1977, n. 40.
Nelle aree istituite in parchi naturali o aree attrezzate, purche' cio' non sia espressamente vietato dalle leggi istitutive, possono essere consentiti abbattimenti selettivi, anche al fine di mantenere un equilibrato rapporto con l'ambiente, in base a piani annuali che dovranno prevedere:
a) l'individuazione dei territori su cui l'abbattimento e' consentito, da effettuare tenendo conto delle situazioni ambientali ed in particolar modo della localizzazione delle aree destinate ad attivita' agricole;
b) l'individuazione delle specie e il numero complessivo dei capi per ciascuna specie di cui e' concesso l'abbattimento.
I piani di abbattimento di cui al comma precedente, adottati dall'Amministrazione del parco naturale o dell'area attrezzata, sentito il parere vincolante del Comitato Provinciale della Caccia nonche' il parere delle Associazioni venatorie provinciali rappresentative, devono essere inviati alla Regione entro il 30 giugno dell'anno cui si riferiscono e sono sottoposti entro il 31 luglio all'approvazione della Giunta Regionale.
Gli abbattimenti verranno eseguiti da persone, che ne abbiano fatto richiesta all'Amministrazione del parco naturale o dell'area attrezzata, e che dimostrino di conoscere la situazione faunistica e ambientale dell'area, nominativamente designate dall'Amministrazione stessa e a cio' autorizzati con decreto del Presidente della Giunta Regionale: gli abbattimenti sono comunque limitati ad un capo giornaliero per specie per ogni singola persona.
Nelle aree istituite in riserve naturali gli abbattimenti di cui al presente articolo potranno essere eseguiti soltanto qualora le motivazioni che hanno indotto a sottoporre a tutela le aree medesime non siano espressamente di carattere faunistico.

Art. 3.
(Ripopolamenti)

Fatta salva la disciplina in tema di ripopolamento di cui all'articolo 52 del R.D. 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni ed integrazioni, e all'articolo 8 della legge regionale 13 agosto 1973, n. 21, nelle aree di cui alla presente legge sono altresi' consentite iniziative di ripopolamento, a cura dell'Amministrazione del parco naturale, della riserva naturale o dell'area attrezzata, previa approvazione della Giunta Regionale, sentito il Laboratorio di Zoologia applicata alla caccia dell'Universita' di Bologna. Tali iniziative sono effettuate con la collaborazione del Comitato Provinciale della Caccia competente per territorio.

Art. 4.
(Norma transitoria)

Nelle zone inserite nel piano regionale dei parchi e delle riserve naturali, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, e nel piano medesimo definite parchi naturali o aree attrezzate, fino alla costituzione degli organi di Direzione e di Amministrazione che verranno previsti dalle singole leggi istitutive, i piani di abbattimento, di cui al secondo comma del precedente articolo 2, possono essere formulati dalla Giunta Regionale, sentito il parere del Comitato Provinciale della Caccia e delle Associazioni venatorie provinciali rappresentative.
Gli abbattimenti verranno eseguiti da persone che ne abbiano fatto richiesta al Comitato Provinciale della Caccia, e che dimostrino di conoscere la situazione faunistica e ambientale dell'area.
Salva ogni successiva determinazione delle leggi istitutive, l'abbattimento, nell'ambito dei piani di cui al presente articolo, e' gratuito.