Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge

Legge regionale 6 settembre 1977, n. 47.

Interventi straordinari in agricoltura per eccezionali calamita' naturali.

(B.U. 13 settembre 1977, n. 37)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Art. 1.
(Finalita')

Al fine di realizzare un tempestivo intervento finanziario a favore delle aziende agricole danneggiate da eccezionali avversita' atmosferiche e di permetterne una sollecita ripresa economica, e' autorizzata l'erogazione da parte della Regione di anticipazioni sulle provvidenze dello Stato previste dagli artt. 5 e 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364.
La Regione concede altresi' contributi per il ripristino delle strutture fondiarie danneggiate, di cui all'art. 5 della presente legge e contributi in capitale alle Cantine sociali per minori conferimenti.

Art. 2.
(Riconoscimento di eccezionalita' degli eventi e delimitazione zone Proposte regionali)

Gli interventi di cui all'articolo precedente, sono adottati sulla base delle proposte della Giunta regionale al Ministero competente per l'emanazione dei decreti di riconoscimento del carattere di eccezionalita' delle calamita' naturali o delle avversita' atmosferiche e di delimitazione delle zone colpite di cui all'art. 2 della legge 25-5-1970, n. 364 e successive modificazioni ed integrazioni.
Gli interventi previsti al comma precedente possono essere disposti anche prima dell'emanazione dei decreti ministeriali anzidetti.
Le deliberazioni di proposta della Giunta Regionale dovranno essere adottate non oltre 30 giorni dal verificarsi dell'evento calamitoso.
In caso di urgenza, le proposte possono essere formulate dal Presidente della Giunta Regionale, fatta salva la successiva ratifica da parte della Giunta stessa.

Art. 3.
(Anticipazione agevolazioni contributive)

La Giunta Regionale, con propria deliberazione, puo' disporre l'anticipazione agli aventi diritto del contributo in conto capitale di cui all'art. 5, 2° comma, della legge 25-5-1970, n. 364, alla cui erogazione provvedono gli Ispettorati Agrari Provinciali secondo le modalita' previste dalla legge regionale 15-1-1976, n. 3.
L'anticipazione e' graduata in rapporto al danno subito e comunque non puo' superare l'importo previsto dalla legge 25-5-1970, n. 364 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4.
(Anticipazione agevolazioni creditizie e contributive)

La Giunta Regionale puo' disporre l'anticipazione delle agevolazioni sui prestiti di cui agli artt. 5, 1° e 2° comma e 7 della legge 25-5-1970, n. 364.
A tal fine la Regione stipula apposita convenzione con gli Istituti e gli Enti esercenti in credito agrario, i quali, in base alla quota di concorso negli interessi riscossa sui fondi statali per le operazioni di cui al primo comma, procedono, nei confronti dell'Amministrazione regionale, al conguaglio degli interessi corrisposti dall'Amministrazione stessa.

Art. 5.
(Ripristino strutture fondiarie)

Al fine di favorire l'immediato ripristino delle strutture danneggiate, la Giunta Regionale puo' concedere alle aziende agricole che possono beneficiare del contributo in conto capitale previsto dall'art. 4, 1° e 2° comma della legge 25-5-1970, n. 364, il concorso negli interessi sui prestiti contratti con gli Istituti di credito autorizzati per il ripristino delle strutture stesse.
Il Concorso negli interessi e' concesso fino al momento dell'effettiva erogazione dei contributi statali e comunque per un periodo massimo di due anni.
E' accordata preferenza ai coltivatori diretti singoli ed associati ed alle cooperative agricole.
Il tasso a carico dei conduttori di aziende agricole e' quello stabilito per il credito agrario di miglioramento. Resta a carico del fondo regionale la differenza tra il tasso di riferimento fissato in base all'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni, e quello a carico degli agricoltori.
Qualora il contributo in conto capitale previsto dall'art. 4, 1° e 2° comma della legge 25-5-1970, n. 364 non sia liquidato ai beneficiari del concorso in interessi previsto dal presente articolo la Giunta Regionale puo' concedere all'avente diritto la trasformazione della passivita' per un importo non superiore a quello del prestito di un mutuo a tasso agevolato in base all'art. 5 lett. a) della legge regionale 8-9-1975, n. 51.
Le provvidenze di cui al presente articolo sono concesse con deliberazione della Giunta regionale, a seguito della quale gli Istituti ed enti abilitati all'esercizio del credito agrario sono autorizzati a concedere i relativi prestiti e mutui.

Art. 6.
(Mancato o parziale accoglimento delle proposte)

In caso di mancato o parziale accoglimento delle proposte di cui all'art. 2, ovvero in caso di eccedenza delle somme anticipate dalla Regione per gli interventi di cui agli artt. 3 e 4 della presente legge rispetto alle disponibilita' derivanti dalla applicazione della legge 25-5-1970, n. 364, l'onere delle provvidenze concesse e non reintegrate resta a carico della Regione.

Art. 7.
(Termine presentazione domande)

Le domande per la concessione delle provvidenze di cui agli artt. 3 - 4 e 5 della presente legge, devono essere presentate entro 50 giorni dalla data di pubblicazione delle deliberazioni della Giunta regionale di cui all'art. 2, sul Bollettino Ufficiale della Regione, agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio, i quali cureranno la relativa istruttoria con le modalita' stabilite dal 4° e 5° comma dell'art. 3 della legge regionale 15-1-1976, n. 3.

Art. 8.
(Contributi alle Cantine Sociali per minori conferimenti)

Le misure massime dei contributi in conto capitale previsti dal terzo e quarto comma dell'art. 1 della legge regionale 14-1-1974, n. 1, sono rispettivamente elevate da L. 450 a L. 800 e da L. 650 a L. 1.000 per ogni quintale di uva conferita in meno.

Art. 9.
(Decorrenza)

Le provvidenze previste dalla presente legge si applicano per gli eventi verificatisi dopo il 1° gennaio 1977.
Per gli eventi verificatisi anteriormente all'entrata in vigore dalla presente legge, il termine di 50 giorni di cui al precedente articolo 7 decorre dalla data dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.
(Fondo interbancario di garanzia)

Le operazioni di credito agrario di cui alla presente legge ed alla L.R. 31-10-1973, n. 24, sono assistite dalla garanzia sussidiaria del "Fondo interbancario di garanzia" di cui all'art. 36 della legge 2-6-1961, n. 454 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 11.
(Rinvio)

Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le norme della legge 25-5-1970, n. 364 e successive modificazioni ed integrazioni .

Art. 12.
(Disposizioni finanziarie)

Le anticipazioni di cui agli artt. 3 e 4 della presente legge sono disposte rispettivamente a carico dei capitoli n. 18500, n. 18560 e n. 18580 del bilancio per l'anno finanziario 1977 e dei corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni finanziari successivi.
Ai fini di cui al precedente comma nei capitoli n. 3500, n. 3560 e n. 3580 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1977 e dei corrispondenti capitoli 18500, 18560 e 18580 dello stato di previsione della spesa per l'anno medesimo saranno iscritte rispettivamente la somma di L. 500 milioni, la somma di L. 1.000 milioni e la somma di L. 1.000 milioni.
Con successive leggi regionali, compresa quella di approvazione del bilancio, saranno determinate le somme da iscrivere nei capitoli n. 3500, n. 3560 e n. 3580 di entrata nonche' 18500, 18560 e 18580 di spesa dei bilanci per gli anni finanziari 1978 e successivi.
Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13.
(Disposizioni finanziarie)

Per gli interventi di cui agli artt. 5 ed 8 della presente legge e' autorizzata la spesa di L. 300 milioni a decorrere dall'anno finanziario 1977.
All'onere di cui al precedente comma si provvede utilizzando le autorizzazioni di spesa stabilite per l'anno medesimo dalla legge regionale 31-10-1973, n 24 e dalla legge regionale 14-1-1974, n. 1 nella rispettiva misura di L. 100 milioni e L. 200 milioni con conseguente soppressione degli stanziamenti dei capitoli n. 7460 e n. 12960 dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.
Nello stato di previsione della spesa per l'anno medesimo sara' istituito il cap. 12970 con la denominazione: "Fondo regionale per le calamita' naturali in agricoltura" e con lo stanziamento di L. 300 milioni.
Nel bilancio degli anni finanziari 1978 e successivi sara' iscritto il cap. 12970 con la denominazione e lo stanziamento indicati nel precedente comma.
Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.
(Modifiche L.R. 31101973 n. 24)

Sono soppressi gli art. 2, 3, 4, 1° comma della legge regionale 31-10-1973, n. 24.