Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge

Legge regionale 31 agosto 1977, n. 46.

Norme per l'esercizio delle funzioni delegate alle Regioni con D.P.R. 15-1-1972, n. 8 in materia di interventi in dipendenza di calamita' naturali.

(B.U. 6 settembre 1977, n. 36)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Art. 1.

La Regione Piemonte, entro i limiti delle competenze fissate dal D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, e successive modificazioni, promuove interventi per la realizzazione di opere di prevenzione, soccorso e ripristino resesi necessarie a seguito di calamita' naturali particolarmente gravi.

Art. 2.

Gli interventi di cui al precedente art. 1 possono riguardare:
a) lavori di pronto intervento ai sensi del D.L. 12-4-1948, n. 1010, che possono essere eseguiti, anche a carattere definitivo, direttamente od a mezzo delle Province, dei Comuni e delle Comunita' Montane.
Le provvidenze di cui sopra possono essere estese agli interventi gia' iniziati od eseguiti, sia a cura della Regione che per iniziativa di Province, Comuni e Comunita' Montane;
b) lavori di ripristino e di sistemazione definitiva delle opere pubbliche di competenza regionale, danneggiate. Il ripristino delle opere puo' essere effettuato in sede piu' adatta e con strutture o dimensioni diverse da quelle preesistenti, qualora sia necessario far corrispondere le opere stesse ad esigenze idrauliche, idrogeologiche od urbanistiche. I lavori di cui al presente comma possono essere eseguiti dalle Province, dai Comuni e dalle Comunita' Montane o direttamente dalla Regione.
c) concessione di contributi sulla spesa occorrente per assicurare la stabilita', per la riparazione o la ricostruzione di fabbricati urbani di proprieta' privata di qualsiasi natura o destinazione:
l) nella misura del 90% quando si tratta di alloggi la cui consistenza fosse, prima del sinistro, di non piu' di tre vani e accessori;
2) nella misura dell'80% quando si tratti di alloggi la cui consistenza fosse, prima del sinistro, di quattro o cinque vani e accessori;
3) nella misura del 70% negli altri casi.
L'ammontare dei contributi di cui ai commi precedenti non puo' superare la somma di L. 10.000.000 per ciascuna unita' immobiliare.
Le domande per la concessione di contributi, corredati dal computo metrico-estimativo dei lavori, debbono essere presentati entro 90 giorni dal provvedimento Statale che autorizza gli interventi, ai competenti Uffici Regionali del Genio Civile che provvedono agli accertamenti circa la natura ed entita' del danno subito dall'immobile.

Art. 3.

Qualora i lavori di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2 vengano eseguiti dalle Province, dai Comuni o dalle Comunita' Montane, la Regione, determinata la spesa necessaria per l'esecuzione di ciascun intervento, potra' concedere all'Ente medesimo un contributo forfettario in capitale commisurato alla spesa predetta.
Per l'erogazione di detto contributo le somme relative al finanziamento regionale sono poste a disposizione dell'Ente interessato nella misura del 50% dell'importo previsto in progetto a presentazione, da parte degli Enti interessati, del verbale di consegna dei lavori; per l'ulteriore 40%, previa presentazione dello stato di avanzamento emesso al raggiungimento del 40% dei lavori, il 10% od il minor importo necessario, a presentazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione debitamente approvati.
Le somme di cui al comma precedente dovranno essere introitate dagli enti sul titolo "Partite di giro" del rispettivo bilancio, vincolate al pagamento di quanto dovuto per l'opera cui si riferiscono ed a tale titolo gestite.
Per le opere realizzate direttamente dalla Regione, in sede di approvazione dei progetti: puo' essere disposta l'anticipazione in favore dei dirigenti degli Uffici Tecnici periferici delle somme previste, salvo l'obbligo di rendiconto.
I contributi di cui al punto c) dell'art. 2 saranno erogati in misura proporzionale, sulla base di apposita dichiarazione dell'Ufficio regionale del Genio Civile competente, che attesti l'avvenuta esecuzione di almeno il 50% dei lavori.
Il saldo verra' corrisposto a seguito di analoga certificazione di regolare esecuzione dei lavori.

Art. 4.

I programmi d'intervento sono approvati dalla Giunta Regionale sentita la Commissione consiliare competente.

Art. 5.

Le opere pubbliche previste dalla presente legge sono dichiarate di pubblica utilita' ed i relativi lavori sono indifferibili ed urgenti a tutti gli effetti di legge.
I progetti di dette opere saranno sottoposti ai pareri tecnici previsti dalle vigenti leggi regionali e, se realizzati a cura diretta della Regione, saranno approvati con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

Art. 6.

Per sopperire alle necessita' derivanti dagli eventi alluvionali del maggio 1977 eccedenti l'apposito finanziamento statale, nonche' per consentire la realizzazione di quelle opere, gia' ammesse a contributo regionale in annualita' ai sensi della legge regionale 16-5-1975, n. 28 e successive modificazioni, per le quali gli Enti interessati non possono ottenere il finanziamento per effetto della legge 17 marzo 1977, n. 62, la Regione Piemonte potra' concedere contributi in annualita' nella misura e per la durata occorrenti al totale ammortamento, compresi gli oneri per le spese di interessi, dei mutui da contrarsi con la Cassa Depositi e Prestiti o con gli Istituti di Previdenza del Ministero del Tesoro.

Art. 7.

Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'art. 1 della presente legge si provvede mediante utilizzo della somma che risultera' assegnata alla Regione Piemonte in base ad apposito provvedimento legislativo statale.
Nel bilancio per l'anno finanziario 1977 saranno iscritti: - il capitolo n. 375 di entrata, con la denominazione: "Assegnazione di fondi per la realizzazione di opere di prevenzione, soccorso e ripristino resesi necessarie a seguito di calamita' naturali particolarmente gravi", nonche' il capitolo n. 12180, con la denominazione: "Interventi per la realizzazione di opere di prevenzione, soccorso e ripristino resesi necessarie a seguito di calamita' naturali particolarmente gravi" e con dotazione e stanziamento rispettivamente pari all'ammontare dell'assegnazione di cui al precedente comma.
Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

Al finanziamento degli oneri derivanti dai limiti di impegno, valutati ciascuno in 1600 milioni per l'anno finanziario 1977 e per l'anno finanziario 1978, relativi alla concessione dei contributi di cui al precedente articolo 6, si provvedera' con la prima variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1977 successiva all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.