Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge

Legge regionale 8 agosto 1977, n. 39.

Riorganizzazione e gestione dei servizi Sanitari e Socio-Assistenziali.

(B.U. 23 agosto 1977, n. 34)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Titolo I. Finalita' e obiettivi

Art. 1.

La Regione promuove, nell'ambito di una organica politica di sicurezza sociale, il riordinamento, il coordinamento e lo sviluppo dei servizi sanitari e socio-assistenziali al fine di rendere effettivo il diritto di ogni cittadino alla promozione, al mantenimento e al recupero dello stato di benessere fisico e psichico.

Art. 2.

L'organizzazione dei servizi deve garantire in particolare:
a) l'ammissione di tutti i cittadini, in condizioni di uguaglianza, al godimento dei servizi di cui necessitano;
b) la partecipazione dei cittadini a tutti i livelli di gestione dei servizi;
c) la rimozione delle cause che possano determinare il bisogno di assistenza sanitaria o sociale o fenomeni di emarginazione, in conformita' con i principi sanciti dalla Costituzione e dallo Statuto della Regione e altresi' favorire il recupero dei soggetti affetti da minorazioni psico-fisiche e il loro inserimento o reinserimento nel normale ambiente sociale;
d) l'unificazione dei momenti sociale, sanitario ed assistenziale e la loro caratterizzazione in senso preventivo;
e) la articolazione territoriale degli interventi, in aderenza ai bisogni e alle esigenze di sviluppo delle comunita' locali.
I servizi e gli interventi sanitari e socio-assistenziali sono, nel quadro della programmazione, integrati e armonizzati tra loro nonche' con gli interventi per il lavoro, la casa, l'assetto del territorio e con gli altri interventi che, direttamente o indirettamente, possono favorire il conseguimento delle finalita' della presente legge.

Art. 3.

Il riordinamento dei servizi, di cui al precedente articolo 1, riguarda le seguenti materie:
a) assistenza sanitaria, ospedaliera e farmaceutica, ed assistenza sociale;
b) profilassi delle malattie infettive;
c) igiene ambientale e prevenzione degli inquinamenti;
d) igiene e medicina preventiva e sicurezza del lavoro;
e) igiene nella produzione e distribuzione degli alimenti e delle bevande;
f) igiene ed assistenza veterinaria; vigilanza sull'alimentazione zootecnica e sugli alimenti di origine animale;
g) tutela materna ed infantile ed assistenza ai minori;
h) igiene e medicina scolastica e dell'eta' evolutiva, assistenza psico-medico-pedagogica e tutela sanitaria dell'attivita' sportiva;
i) assistenza scolastica, per quanto inerisce a mense e trasporti;
l) assistenza sociale, sanitaria e psicologica al singolo, alla coppia e alla famiglia;
m) assistenza all'anziano;
n) assistenza, recupero e riabilitazione dei soggetti affetti da malattie sociali e da minorazioni psico-fisiche;
o) prevenzione, cura e riabilitazione dell'alcoolismo e delle tossicodipendenze;
p) igiene mentale;
q) educazione sanitaria;
r) formazione ed aggiornamento degli operatori socio-sanitari;
s) informazione e documentazione sulle materie precedentemente indicate.

Art. 4.

La Regione, per il conseguimento delle finalita' della presente legge, e per rendere possibile a tutti i livelli l'esercizio organico delle funzioni attinenti alle materie di cui al precedente articolo 3:
a) delega ai Comuni e alle Comunita' montane l'esercizio delle funzioni amministrative proprie, comprese quelle delegate dallo Stato, perche' le esercitino in forma consortile o decentrata, in base alla dimensione delle singole zone indicate dalla legge regionale 9 luglio 1976, n. 41;
b) promuove, avvalendosi degli organismi Comprensoriali, all'interno di ciascuna zona, per l'esercizio delle funzioni proprie degli Enti locali o ad essi delegate, la costituzione del Consorzio o il decentramento amministrativo a livello subcomunale;
c) promuove in ciascuna zona il coordinamento, con le attivita' degli enti delegati, delle funzioni svolte dalle Province, dagli altri Enti pubblici e dai Consigli di Distretto scolastico;
d) stabilisce i requisiti dei servizi prestati da enti od istituzioni pubblici o privati, che rendano possibile il riconoscimento della loro utilita' e validita' per il coordinamento con le Unita' locali dei servizi, come definite dal primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 9 luglio 1976, n. 41.

Titolo II. Azzonamento e consorzi

Art. 5.

La gestione unitaria delle funzioni riordinate ai sensi della presente legge e' assicurata mediante il consorzio tra Comuni, o tra Comuni e Comunita' montane, e per il Comune di Torino, mediante il decentramento amministrativo sub-comunale.
Il consorzio non puo' comprendere Comunita' montane il cui territorio includa piu' di una delle zone previste dalla legge regionale 9 luglio 1976 n. 41.

Art. 6.

L'esercizio delle funzioni riordinate ai sensi della presente legge e' disciplinato da statuti e regolamenti appositamente adottati dagli enti che provvedono alla relativa gestione.
Il Consorzio e' costituito e lo statuto e' approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previo parere favorevole del Consiglio regionale.

Art. 7.

Lo statuto consortile deve indicare gli organi del consorzio, le loro attribuzioni ed inoltre:
- contenere norme per assicurare l'attuazione delle finalita' della presente legge;
- garantire il principio della rappresentanza delle minoranze consiliari in seno all'assemblea consortile;
- garantire la partecipazione democratica dei cittadini, sulla base dell'articolo 2 dello Statuto della Regione, alla formulazione ed all'attuazione dei programmi, a mezzo di un comitato di partecipazione di cui facciano comunque parte rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle altre forze sociali organizzate presenti sul territorio.
Uno speciale regolamento, elaborato di concerto con il Comitato di partecipazione di cui al comma precedente, determina le modalita' di funzionamento del Comitato medesimo.
Per il Comune di Torino, che si articola in zone sulla base della legge regionale 9 luglio 1976 n 41 il regolamento deve contenere le norme per la delega di funzioni amministrative.

Titolo III. Deleghe

Art. 8.

Salvo quanto altro stabilito dalla presente legge, restano alla competenza della Regione le funzioni amministrative concernenti:
a) l'autorizzazione e la classificazione delle case di cura private;
b) i concorsi dei medici, delle ostetriche e dei veterinari
condotti;
c) i concorsi e lo stato giuridico degli ufficiali sanitari;
d) i concorsi per le sedi farmaceutiche;
e) le tariffe per le prestazioni a privati da parte dei laboratori provinciali di igiene e profilassi, nonche' da parte degli ufficiali sanitari e dei veterinari condotti;
f) la contrattazione collettiva delle convenzioni con le categorie sanitarie per le prestazioni di ordine preventivo, curativo e riabilitativo;
g) la determinazione dei requisiti di idoneita' al funzionamento degli istituti assistenziali e dei presidi soggetti al rilascio dell'idoneita', nell'ambito delle leggi in materia;
h) l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta, entro i limiti fissati dalla legge 23 dicembre 1975 n. 245;
i) l'erezione e la classificazione, le fusioni, i concentramenti, i raggruppamenti, le estinzioni, i consorziamenti e le modifiche statutarie degli Enti ospedalieri, nonche' degli Enti o delle Istituzioni pubbliche aventi finalita' sanitarie e socio-assistenziali di cui alla legge 17 luglio 1890 n. 6972 e successive modificazioni ed integrazioni, nell'ambito delle leggi in materia e comunque sentito il parere dei Consorzi e del Comune in cui l'istituzione ha sede;
l) le variazioni patrimoniali degli Enti e delle istituzioni di cui al punto precedente, per quanto di competenza della Regione;
m) il controllo sugli organi degli enti o delle istituzioni sanitarie e socio-assistenziali.

Art. 9.

Oltre a quelle precedentemente indicate, i Comuni e le Comunita' montane possono affidare ai consorzi altre funzioni proprie in materie affini a quelle previste dalla presente legge, allo scopo di assicurare in forma integrata l'erogazione dei servizi sanitari e socio-assistenziali nell'ambito delle zone costituite ai sensi della legge regionale 9 luglio 1976, n. 41.

Art. 10.

Qualora un Consorzio, od il Comune di Torino, non esercitino le funzioni loro demandate, la Giunta regionale, sentiti gli enti medesimi e previa assegnazione di un adeguato termine, si sostituisce ad essi negli adempimenti di loro competenza.
La Giunta regionale comunica ai Consorzi e al Comune di Torino le direttive emanate dagli organi statali per l'esercizio delle funzioni delegate.

Art. 11.

Per quel che concerne le norme e le procedure di formazione ed attuazione del piano regionale socio-sanitario, degli indirizzi socio-sanitari ed ospedalieri dei piani comprensoriali, dei programmi zonali pluriennali ed annuali unitari ed integrati di gestione dei servizi, si applicano le disposizioni della legge di cui al primo comma dell'articolo 75 dello Statuto Regionale.

Art. 12.

Entro 60 giorni dalla approvazione del piano regionale dei servizi sanitari e socio-assistenziali, o nel diverso termine stabilito dal Piano regionale di sviluppo per ciascuna zona di cui alla legge regionale 9 luglio 1976, n. 41, i Consorzi, sentiti gli enti consorziati e sulla base delle indicazioni programmatiche regionali, formano i programmi zonali unitari ed integrati di gestione dei servizi. Entro lo stesso termine provvede anche il Comune di Torino, sentiti i Consigli circoscrizionali.
I programmi zonali devono prevedere:
a) gli obiettivi prioritari degli interventi, in armonia con i principi generali stabiliti dal precedente articolo 2 ed i relativi standards funzionali;
b) la eventuale articolazione territoriale dei programmi zonali;
c) le modalita' di organizzazione del personale, ivi comprese le norme per favorire e disciplinare la residenzialita' degli operatori, l'aggiornamento professionale, l'orario di lavoro e la piena utilizzazione del personale gia' in servizio negli Enti locali;
d) le modalita' per la riconversione dei servizi sanitari e socio-assistenziali, cosi' da fornire alla generalita' dei cittadini che vivono in una determinata area servizi territoriali aperti e non emarginanti;
e) l'integrazione funzionale e l'articolazione territoriale di tutte le strutture e dei servizi inseriti nel programma zonale;
f) il coordinamento e l'integrazione, anche a mezzo di convenzioni, con i servizi gestiti da altri Enti pubblici, che non siano i Comuni, i loro Consorzi o le Comunita' montane, o da Istituzioni pubbliche o da Istituzioni private che ne facciano richiesta, dei quali siano riconosciute la validita' e l'utilita' ai termini dell'articolo 4 punto d;
g) il piano di finanziamento degli interventi previsti dal programma zonale.
I programmi zonali sono approvati dal Consiglio regionale.

Art. 13.

I programmi zonali pluriennali ed annuali sono presentati, approvati ed aggiornati secondo quanto previsto dal precedente articolo 11.
In particolare il Comune di Torino e i Consorzi di Comuni presentano ai Comitati comprensoriali i programmi pluriennali unitari ed integrati di gestione o le loro articolazioni annuali, in coerenza con il piano dei servizi sanitari e socio-assistenziali della Regione con l'indirizzo in materia socio-sanitaria ed ospedaliera del piano socio economico territoriale del comprensorio e con le previsioni degli altri strumenti di piano.
I Comitati comprensoriali trasmettono al Presidente della Giunta Regionale i programmi di cui al precedente comma, opportunamente coordinati e previo controllo di coerenza con gli indirizzi degli elencati piani, accompagnati dal proprio motivato parere, affinche' la Giunta regionale ne tenga conto nel formulare il programma pluriennale di attivita' e di spesa della Regione od il programma ed il bilancio preventivo annuale, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Regionale.
La Giunta Regionale, dopo tale approvazione, trasmette quindi ai Comitati comprensoriali i programmi approvati con le eventuali modificazioni per la comunicazione agli enti interessati.
Gli Enti di cui al secondo comma del presente articolo presentano, entro il 15 marzo di ogni anno, ai Comitati comprensoriali una relazione sullo stato di attuazione dei programmi ed il conto consuntivo per l'esercizio precedente dei programmi di spesa per materie delegate dalla Regione, secondo quanto previsto dagli articoli 11 e 27 della legge 19 maggio 1976, n. 335.
I Comitati comprensoriali trasmettono quindi relazioni e consuntivi di cui al comma precedente, opportunamente coordinati e previo il controllo di coerenza con i programmi di cui al secondo comma del presente articolo, al Presidente della Giunta Regionale, accompagnati dal proprio motivato parere, per la redazione del conto consuntivo e del l'assestamento di bilancio da approvarsi dal Consiglio Regionale.

Titolo IV. Disposizioni finanziarie

Art. 14.

In relazione agli interventi previsti, il programma zonale indica, per il periodo della sua operativita', i necessari finanziamenti, che sono imputati ai capitoli di spesa dei bilanci consortili e del bilancio del Comune di Torino.
Per quanto attiene ai Consorzi, gli oneri relativi sono finanziati con le entrate degli stessi, costituite da:
a) quote degli enti consorziati;
b) partecipazione alla spesa da parte della Provincia
c) contributi integrativi della Regione;
d) altri eventuali contributi.
I contributi degli enti aderenti sono determinati a norma degli statuti consortili in misura correlata alla relativa consistenza demografica.
Le partite relative alla partecipazione delle Province che si riferiscono ai servizi di competenza delle stesse, in relazione a quanto disposto dall'articolo 4 punto c) della presente legge, ove non conferite convenzionalmente agli Enti delegati od ai Consorzi, sono previste dal bilancio dei Consorzi stessi e del Comune di Torino in termini figurativi.

Art. 15.

La Regione assicura il finanziamento delle spese relative alle materie delegate previste dai programmi zonali, entro i limiti dei corrispondenti capitoli del bilancio regionale.
Il finanziamento di cui al comma precedente e' realizzato:
a) mediante la corresponsione di quote di finanziamento a favore degli Enti delegati;
b) attraverso contributi di cui alla lettera c) del capoverso dell'articolo precedente.

Titolo V. Norme transitorie

Art. 16.

I Comitati comprensoriali promuovono le iniziative necessarie per realizzare sia le aggregazioni consortili e le articolazioni sub-comunali previste dalla presente legge, sia, quando occorra, il coordinamento, nel proprio ambito territoriale, di tutte le attivita' dirette al raggiungimento delle finalita' previste dalla presente legge.
Qualora singole leggi regionali attribuiscano funzioni amministrative nelle materie di cui alla presente legge, gli Enti delegati, quando sia prevista la gestione consortile, continuano ad esercitare le funzioni attribuite fino alla costituzione degli organi consortili.

Art. 17.

In sede di prima applicazione della presente legge i programmi zonali pluriennali ed annuali dei servizi vengono presentati dal Comune di Torino e dai Consorzi ai Comitati comprensoriali entro la data fissata, per ciascuna zona, su proposta della Giunta Regionale con deliberazione del Consiglio Regionale.
I Comitati comprensoriali trasmettono ciascun programma, accompagnato dal proprio motivato parere, alla Giunta Regionale per l'adozione.
Adottato il programma, la Giunta Regionale lo presenta, insieme alla proposta delle quote di finanziamento a favore degli enti delegati, al Consiglio Regionale per l'approvazione.
L'ammontare dei contributi regionali a favore del Consorzio e' determinato, tenuto conto delle esigenze di riequilibrio nella distribuzione delle risorse e dei servizi, con riferimento alla dimensione demografica del bacino di utenza, e tenendo altresi' conto dell'ampiezza del territorio.