Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge

Legge regionale 13 luglio 1977, n. 37.

Ulteriore rifinanziamento della legge regionale 8-9-1975, n. 51 'Interventi regionali per lo sviluppo dell'Agricoltura e delle Foreste negli anni 1975-1976-1977 '.

(B.U. 19 luglio 1977, n. 29)

Art. 1

Art. 1.

Sono autorizzate le spese:
- di 6200 milioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 5, lettera b), della legge regionale 8 settembre 1975, n. 51;
- di 500 milioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 7, lettera b), della legge regionale 8 settembre 1975, n. 51;
- di 300 milioni per la concessione di contributi per favorire l'accesso al credito agrario di conduzione, ai sensi della legge regionale 12 marzo 1974, n. 7.
All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante l'utilizzazione di una quota di 7.000 milioni dell'avanzo finanziario stabilito dal rendiconto consuntivo per l'esercizio finanziario 1975.
Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1977 saranno istituiti:
- il capitolo n. 12741 con la denominazione "Contributi in capitale per miglioramenti fondiari. Interventi relativi all'anno 1976", e con lo stanziamento di 6.200 milioni;
- il capitolo 12841 con la denominazione "Contributi in capitale per la meccanizzazione agricola. Interventi relativi all'anno 1976" e con lo stanziamento di 500 milioni;
- il capitolo n. 12701 con la denominazione "Contributi in conto interessi per favorire l'accesso al credito agrario di conduzione. Interventi relativi all'anno 1976", e con lo stanziamento di 300 milioni.
Le somme stanziate con la presente legge saranno utilizzate esclusivamente per il finanziamento delle richieste di contributi presentate entro il 31-12-1976.
Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio. Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza, possono essere impegnate nell'esercizio finanziario successivo.