Legge regionale 15 marzo 1977, n. 16. Estensione della normativa di cui all'art. 71 della L.R. 12-8-1974, n. 22, per l'inquadramento in ruolo in base al titolo di studio posseduto. (B.U. 29 marzo 1977, n. 13) Il personale che, alla data di entrata in vigore della legge regionale 12-8-74, n. 22, era in possesso del titolo di studio proprio della qualifica regionale superiore a quella attribuibile in applicazione delle leggi regionali 12-8-74, n. 22 e 5-12-75, n. 60, ha diritto, a domanda, di ottenere l'estensione delle procedure previste dall'art. 71 della l.r. n. 22, 1° 2° 3° comma ai fini dell'attribuzione - anche in soprannumero cosi' come previsto dall'art. 68 della l.r. n. 22 - ai sensi dell'art. 73 della l.r. 12-8-74, n. 22, modificato dalla l.r. 5-12-75, n. 60, con effetto dal 4-9-74 della qualifica di Istruttore se in possesso del diploma di laurea, di Segretario, se in possesso del diploma di istruzione secondaria di 2° grado, e di operatore specializzato o operatore se in possesso del diploma di istruzione secondaria di 1° grado.
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge valutati in 50 milioni per il periodo dal 4 settembre 1974 al 31 dicembre 1976, si provvede mediante l'utilizzo di una quota di pari ammontare, della disponibilita' esistente nel fondo speciale di cui al capitolo n. 1018 - Rubrica 3 n. 2 del bilancio per l'anno finanziario 1976, ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64, e mediante l'iscrizione delle somme di 40 milioni e di 10 milioni, rispettivamente nei capitoli n. 720 e n. 740 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1977.
Ai fini economici si applica l'art. 4 della l.r. 5-12-75, n. 60.
All'onere per l'anno finanziario 1977 e per ciascuno degli anni finanziari successivi, valutato in 20 milioni annui, si fara' fronte con le somme stanziate nei capitoli n. 720 e n. 740 dei relativi bilanci.
Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.