Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge

Legge regionale 15 marzo 1977, n. 16.

Estensione della normativa di cui all'art. 71 della L.R. 12-8-1974, n. 22, per l'inquadramento in ruolo in base al titolo di studio posseduto.

(B.U. 29 marzo 1977, n. 13)

Art. 1, 2

Art. 1.

Il personale che, alla data di entrata in vigore della legge regionale 12-8-74, n. 22, era in possesso del titolo di studio proprio della qualifica regionale superiore a quella attribuibile in applicazione delle leggi regionali 12-8-74, n. 22 e 5-12-75, n. 60, ha diritto, a domanda, di ottenere l'estensione delle procedure previste dall'art. 71 della l.r. n. 22, 1° 2° 3° comma ai fini dell'attribuzione - anche in soprannumero cosi' come previsto dall'art. 68 della l.r. n. 22 - ai sensi dell'art. 73 della l.r. 12-8-74, n. 22, modificato dalla l.r. 5-12-75, n. 60, con effetto dal 4-9-74 della qualifica di Istruttore se in possesso del diploma di laurea, di Segretario, se in possesso del diploma di istruzione secondaria di 2° grado, e di operatore specializzato o operatore se in possesso del diploma di istruzione secondaria di 1° grado.
Ai fini economici si applica l'art. 4 della l.r. 5-12-75, n. 60.

Art. 2.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge valutati in 50 milioni per il periodo dal 4 settembre 1974 al 31 dicembre 1976, si provvede mediante l'utilizzo di una quota di pari ammontare, della disponibilita' esistente nel fondo speciale di cui al capitolo n. 1018 - Rubrica 3 n. 2 del bilancio per l'anno finanziario 1976, ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64, e mediante l'iscrizione delle somme di 40 milioni e di 10 milioni, rispettivamente nei capitoli n. 720 e n. 740 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1977.
All'onere per l'anno finanziario 1977 e per ciascuno degli anni finanziari successivi, valutato in 20 milioni annui, si fara' fronte con le somme stanziate nei capitoli n. 720 e n. 740 dei relativi bilanci.
Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.