Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge

Legge regionale 22 febbraio 1977, n. 15.

Norme per l'attuazione delle direttive n.72/159, 72/160, 72/161 e 75/268 del Consiglio delle Comunita' Europee per la riforma dell'agricoltura.

(B.U. 1° marzo 1977, n. 9)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63

Art. 1.
(Finalita')

Con la presente legge la Regione Piemonte stabilisce norme per l'attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunita' Europee per la riforma dell'agricoltura n. 72/159, 72/160, 72/161 e 75/268, nel quadro fissato dalle leggi 9 maggio 1975, n. 153 e 10 maggio 1976, n. 352.
La presente legge promuove, nell'ambito di un programmato disegno di riequilibrio socio-economico del territorio regionale, interventi idonei al conseguimento dei seguenti fini:
a) miglioramento del livello dei redditi e delle condizioni di vita e di lavoro della popolazione agricola attraverso l'ammodernamento ed il potenziamento delle strutture produttive ed il miglioramento della formazione professionale e generale delle persone che lavorano in agricoltura;
b) incremento dell'attivita' agricola per il mantenimento di un livello adeguato di popolazione e conservazione dell'ambiente naturale e delle sue risorse nelle zone Montane e svantaggiate ai sensi della direttiva C.E.E. n. 75/268.
Per la realizzazione degli obiettivi, di cui ai commi precedenti, la Regione promuove ed assicura la partecipazione delle organizzazioni professionali e sindacali maggiormente rappresentative, delle cooperative e delle associazioni dei produttori, e si avvale dei Comitati Comprensoriali di cui alla legge regionale 4 giugno 1975, n. 41 e delle Comunita' Montane di cui alla legge regionale 11 agosto 1973, n. 17.

Titolo I. Ammodernamento e potenziamento delle strutture agricole

Art. 2.
(Condizioni, priorita' e preferenze)

Per promuovere l'ammodernamento delle strutture agricole, la Regione istituisce un regime di aiuti prioritari in favore di quelle aziende agricole nelle quali i lavoratori occupati non abbiano ancora conseguito un reddito comparabile a quello di cui beneficiano i lavoratori di altre attivita' nella stessa zona.
Possono tuttavia essere ammesse a fruire degli aiuti di cui al comma precedente anche quelle aziende che, dovendo sopportare per il loro ammodernamento oneri particolarmente gravosi per investimenti, non riescano a conservare il livello di reddito comparabile.
In tali casi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25 della legge n. 153/75, come modificato dall'art. 11, 5° comma, della legge n. 352/76.
E' assicurata la preferenza alle aziende familiari diretto-coltivatrici, singole ed associate ed alle cooperative di conduzione, costituite da coltivatori diretti e/o lavoratori agricoli.
Il reddito comparabile di cui al presente articolo deve essere realizzato attraverso l'attuazione di un piano di sviluppo aziendale o interaziendale che consenta una piu' razionale ed efficiente organizzazione dei fattori produttivi anche sotto forma di impianti e servizi comuni ed attraverso un piu' intensivo ed utile sfruttamento delle risorse disponibili, secondo le modalita' di cui ai successivi artt. 3 e 4.
Per reddito comparabile o reddito d'obiettivo si intende la remunerazione del lavoro agricolo comparabile a quella degli addetti ai settori extragricoli della zona determinata ai sensi dei successivi artt. 9 e 10.

Sezione I. Piani di sviluppo e beneficiari

Art. 3.
(Programmazione regionale)

I piani di sviluppo aziendali o interaziendali debbono essere in armonia con le linee della programmazione regionale, comprensoriale e delle Comunita' Montane e con gli obiettivi dei piani zonali di sviluppo agricolo ove questi siano operanti.
La durata di realizzazione del piano non puo' superare i sei anni; nelle zone montane e svantaggiate ai sensi della direttiva C.E.E. n. 268/75 puo' essere prorogata fino ad un massimo di nove anni.

Art. 4.
(Piani aziendali e interaziendali di sviluppo)

L'elaborazione del piano aziendale o interaziendale di sviluppo deve essere fondata su una impostazione tecnico-economica che, muovendo dalla descrizione della situazione iniziale dell'azienda o delle aziende in tutti i loro elementi, individui e prefiguri le condizioni di produzione e di reddito al momento in cui il piano stesso sara' interamente attuato.
In particolare il piano deve contenere i seguenti elementi costitutivi:
a) descrizione della situazione aziendale nel corso dell'anno precedente alla sua presentazione;
b) obiettivo di reddito previsto in relazione alla mano d'opera presente in azienda al termine della realizzazione del piano;
c) indirizzi produttivi prescelti, trasformazioni agrarie e conversioni colturali previste;
d) condizioni per la commercializzazione della produzione;
e) elementi di prova sulla reale disponibilita' dei terreni che si intendono acquisire in tempi utili, sia in proprieta' che in affitto, per la formazione o l'ampliamento della superficie aziendale;
f) programma di investimenti e piano dei finanziamenti con l'eventuale indicazione delle garanzie da offrire agli istituti mutuanti.
Dal piano di sviluppo deve comunque emergere che al termine della sua attuazione l'azienda in via di ammodernamento sara' in grado di assicurare in linea di massima per una o due unita' lavorative (ULU) un reddito di lavoro almeno uguale a quello determinato in base ai criteri di cui ai successivi artt. 9 e 10.
Nel caso in cui il piano di sviluppo riguardi una azienda condotta in comune da imprenditori agricoli titolari di proprie aziende o comunque occupati in agricoltura, il reddito da lavoro comparabile deve essere raggiunto da ciascuna ULU, tenendo conto sia del reddito ricavato dall'azienda di cui e' titolare, sia del reddito ricavato dall'attivita' extraziendale.

Art. 5.
(Modifiche di piani)

Ai piani di sviluppo approvati e in corso di attuazione possono essere presentate ed accolte modifiche tanto per i programmi di investimento quanto per gli orientamenti colturali previsti, purche' le varianti proposte non alterino gli obiettivi perseguiti.

Art. 6.
(Piani di sviluppo aziendali o interaziendali)

I piani di sviluppo aziendali o interaziendali possono essere presentati:
a) da imprenditori agricoli a titolo principale: titolari, coadiuvanti familiari che collaborino o abbiano collaborato con il conduttore per almeno tre anni, mezzadri e coloni anche congiuntamente ai proprietari concedenti;
b) da cooperative agricole costituite in prevalenza da coltivatori diretti, mezzadri, coloni o da altri lavoratori agricoli;
c) da imprenditori agricoli regolarmente associati con atto notarile ai fini della presentazione di un piano comune di sviluppo per la ristrutturazione e l'ammodernamento aziendale od interaziendale anche per la conduzione in comune delle aziende, sempreche' i soci ritraggano dall'attivita' aziendale ed associata almeno il 50% del proprio reddito ed impieghino nell'attivita' aziendale ed in quella associata almeno il 50% del proprio tempo di lavoro.
I beneficiari di cui ai punti a) e c) debbono possedere una sufficiente capacita' professionale ai sensi del successivo art. 8 e debbono impegnarsi a tenere almeno per l'intero periodo di attuazione del piano una contabilita' aziendale, ai sensi dei successivi artt. 19 e 20.
I mezzadri ed i coloni possono presentare, piani di sviluppo anche senza l'assenso dei proprietari concedenti. I piani approvati dalla Giunta Regionale saranno attuati sotto la direzione del mezzadro o del colono ai quali sono accordate le facolta' per l'esecuzione dei miglioramenti fondiari che sono riconosciute all'affittuario, ai sensi degli artt. 10 e seguenti della legge 11 febbraio 1971, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni.
Possono altresi' presentare un piano di sviluppo coloro che essendo in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 8 raggiungano almeno il 50% del reddito e del lavoro in agricoltura, non abbiano superato i 45 anni di eta' e dimostrino di conseguire i livelli personali di lavoro e di reddito previsti per la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale alla conclusione del piano di sviluppo, che a sua volta dovra' realizzare il reddito comparabile o d'obiettivo.
Nella concessione degli aiuti e' comunque assicurata preferenza agli imprenditori agricoli di cui al successivo art. 7.

Art. 7.
(Definizione di imprenditore agricolo a Titolo principale)

Sono considerati imprenditori agricoli a titolo principale coloro che dedicano all'attivita' agricola almeno i due terzi del lavoro complessivo e ricavano da tale attivita' almeno i due terzi del reddito globale da lavoro, risultante dalla propria posizione fiscale. Il requisito del reddito e quello inerente al tempo dedicato all'attivita' agricola e' accertato dalla Regione.
Nei territori montani ed in quelli dichiarati svantaggiati, ai sensi della direttiva C.E.E. n. 268/75, i requisiti di tempo e di reddito indicati nel primo comma sono comunque ridotti al 50%.

Art. 8.
(Capacita' professionale)

Il requisito della capacita' professionale si intende acquisito quando il beneficiario abbia esercitato per un triennio anteriore alla data di presentazione del piano una attivita' agricola come capo di azienda, coadiuvante familiare o come lavoratore agricolo ovvero possegga una qualificazione professionale attestata da uno dei titoli di studio di cui all'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153.
Per gli imprenditori agricoli a titolo principale fa testo l'iscrizione all'albo professionale degli imprenditori agricoli di cui alla legge regionale 12 maggio 1975, n. 27.
Per il requisito della capacita' professionale nei riguardi di coloro che intendano iniziare l'attivita' agricola e non siano in possesso dei titoli di studio previsti dal primo comma del presente articolo, valgono le norme di cui alla lettera b) dell'art. 5 della legge regionale 12 maggio 1975, n. 27.

Sezione II. Determinazione del reddito d'obiettivo

Art. 9.
(Reddito d'obiettivo)

Per reddito di lavoro comparabile si intende la retribuzione media, al netto degli oneri sociali, dei lavoratori non agricoli, determinata dall'ISTAT, con riferimento alle singole Province.
La Giunta Regionale, sentito il Comitato tecnico regionale, di cui al successivo art. 28, determina annualmente il reddito d'obiettivo, per le singole province, moltiplicando le retribuzioni di cui al primo comma per il coefficiente di incremento delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti addetti ai settori extra agricoli, al netto degli oneri sociali, verificatosi nell'arco dei sei anni anteriori alla presentazione dei piani di sviluppo.

Art. 10.
(Reddito U.L.U. ed aziende di riferimento)

Il reddito delle singole unita' lavorative uomo (U.L.U.) impiegate nell'azienda che presenta il piano e' determinato tenendo conto dei seguenti elementi:
a) durata del lavoro annuale non superiore a 2.300 ore;
b) remunerazione del capitale proprio utilizzato nell'azienda ad un saggio non inferiore al 2% per la terra ed i fabbricati e remunerazione del restante capitale investito all'interesse legale stabilito dal codice civile;
c) tasso effettivo d'interesse per gli eventuali capitali di terzi;
d) aliquota massima del 20% di reddito proveniente dall'esercizio di attivita' non agricole, a condizione che a piano attuato almeno una U.L.U. tragga la totalita' del reddito da lavoro comparabile nell'azienda agricola.
Nel caso di piani di sviluppo aziendali o interaziendali presentati in zone montane e svantaggiate ai sensi della direttiva CEE n. 268/75, l'aliquota del reddito proveniente da attivita' non agricole puo' essere del 30% per la prima U.L.U. e del 50% per la seconda U.L.U..
Inoltre puo' essere inclusa nel calcolo di reddito d'obiettivo l'indennita' compensativa di cui all'art. 29 della presente legge.
In via alternativa il raggiungimento del reddito di obiettivo puo' essere dimostrato attraverso la realizzazione di un livello di redditivita' pari a quello di un'azienda di riferimento individuata secondo i modelli che saranno stabiliti dalla Giunta Regionale per le diverse zone del territorio regionale, ai sensi del penultimo ed ultimo comma dell'art. 17 della legge 9 maggio 1975, n. 153.
Nel caso in cui il piano di sviluppo riguardi una azienda condotta in comune da coltivatori titolari di proprie aziende o comunque occupati in agricoltura, il reddito di lavoro comparabile o d'obiettivo deve essere raggiunto da ciascuna U.L.U. tenendo conto sia della partecipazione all'azienda condotta in comune, sia del reddito ricavato dall'azienda di cui e' titolare, sia del reddito ricavato dall'attivita' extra-aziendale.

Sezione III. Regime degli aiuti

Art. 11.
(Aiuti)

Il regime degli aiuti previsti dalla Regione per l'attuazione dei piani di sviluppo aziendali ed interaziendali che siano stati regolarmente approvati ai sensi del successivo art. 23 da parte dei Comitati comprensoriali o delle Comunita' Montane, si articola nei seguenti interventi:
a) concorso nel pagamento degli interessi per gli investimenti globalmente necessari all'attuazione dei piani;
b) garanzie sussidiarie per i mutui da contrarre e relativi interessi;
c) cessione in via prioritaria delle terre disponibili o che si renderanno disponibili sia sulla base della legge regionale per il recupero e l'utilizzazione delle terre incolte od insufficientemente coltivate, sia ai sensi degli articoli di cui al successivo Titolo III della presente legge relativo alla cessazione anticipata della attivita' agricola;
d) contributi in conto capitale per lo incremento della produzione di carni bovine, ovine e caprine;
e) aiuti per la tenuta della contabilita' aziendale;
f) aiuti di avviamento alle associazioni dei produttori agricoli per la assistenza interaziendale;
g) premi di insediamento aziendale in zone di collina, collina depressa e montagna a favore dei giovani coltivatori diretti.

Art. 12.
(Limiti degli aiuti)

Il concorso nel pagamento degli interessi riguarda la totalita' dei prestiti e dei mutui contratti fino alla concorrenza di un importo non superiore a 42.060 U.C. per ogni unita' lavorativa uomo impiegata nell'azienda.
La durata del mutuo non puo' superare i 20 anni per gli investimenti fondiari ed i 10 anni per l'acquisto di macchine, di attrezzi, del bestiame consentito e di ogni altra dotazione aziendale.
Le spese ammesse per acquisto di bestiame sono quelle di cui al successivo art. 15.
Sono escluse le spese relative all'acquisto di nuovi terreni. tuttavia nel caso che la disponibilita' di nuovi terreni sia indispensabile per la realizzazione del piano di sviluppo aziendale e soprattutto dei piani interaziendali e risulti impossibile acquisire i terreni stessi se non attraverso l'acquisto in proprieta', tale spesa puo' essere ammessa a beneficiare dell'intervento pubblico di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 13.
(Tassi agevolati)

Il Presidente della Giunta, con proprio decreto, su conforme deliberazione della Giunta medesima, determina nel rispetto del tasso globale stabilito dallo Stato per il credito agrario, l'ammontare del concorso pubblico nel pagamento degli interessi ed il tasso a carico del beneficiario, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 153/75 e dell'art. 10 - punto a - della legge n. 352/76.
In ogni caso l'onere a carico del beneficiario non puo' essere inferiore al 3%. Limitatamente alle zone classificate montane ed altri territori depressi, l'onere a carico del beneficiario non puo' essere inferiore al 2%.
La Giunta Regionale determina ed assegna agli Istituti di credito la quota di concorso ad essi spettante sulla base dei piani di sviluppo approvati dai Comitati comprensoriali e ne da' successiva comunicazione ai Ministeri competenti.

Art. 14.
(Fidejussione)

Agli imprenditori coltivatori diretti, il cui piano di sviluppo sia stato approvato, che abbiano ottenuto il nulla-osta dagli uffici competenti per la concessione del concorso pubblico nel pagamento degli interessi, ma che non siano in grado di prestare sufficienti garanzie per la contrazione dei mutui con gli Istituti di credito, e' concessa da parte del Fondo interbancario di garanzia, di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni e integrazioni, fidejussione per la differenza fra l'ammontare del mutuo, compresi i relativi interessi,ed il valore cauzionale delle garanzie offerte maggiorato del valore attualizzato del concorso negli interessi.
La fidejussione non puo' in linea di massima eccedere il 50%, elevabile al 60% nei casi di cui all'art. 20, 2° comma della legge n. 153/75 ed all'80% nei casi di cui all'art. 10, punto b), della legge n. 352/76.
Nei casi in cui i piani di sviluppo siano stati presentati da affittuari, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, o da cooperative agricole ed altre forme associate, la fidejussione puo' essere concessa fino alla misura massima del 90% dei mutui, sempre comprensivi di capitale ed interesse.
Per gli affittuari, mezzadri e coloni che siano in grado di offrire solo parziali garanzie reali o che non siano in grado di offrire comunque garanzie reali, le operazioni di credito possono essere effettuate dagli istituti di credito anche in deroga ai propri statuti con la sola garanzia fidejussoria di cui al primo comma del presente articolo o con la fidejussione pari alla differenza fra le garanzie eventualmente offerte ed il totale del mutuo.
Per quanto non contemplato nella presente legge, valgono le norme sulla fidejussione previste dalla legge 9 maggio 1975, n. 153, e quelle previste da altre leggi regionali e statali.

Art. 15.
(Acquisto bovini, ovini, caprini e suini)

Quando il piano di sviluppo aziendale o interaziendale preveda l'acquisto di bestiame bovino, ovino e caprino, a titolo di prima dotazione, e' concesso il concorso nel pagamento degli interessi che resta pero' sempre subordinato alla condizione che, alla conclusione del piano, la quota delle vendite degli animali e dei loro prodotti sul complesso delle vendite effettuate dall'azienda superi il 60%. Quando si tratti di investimenti nel settore suinicolo, la concessione delle provvidenze e' subordinata alla condizione che l'investimento resti compreso fra U.C. 10.520 e U.C. 53.333 e che, a conclusione del piano, almeno l'equivalente del 35% del quantitativo di alimenti consumati dai suini possa essere prodotto dall'azienda o da piu' aziende associate.

Art. 16.
(Contributi produzione carne bovina, ovina e caprina)

Nel caso in cui il piano di sviluppo aziendale o interaziendale preveda un orientamento specializzato verso la produzione di carne bovina, ovina o caprina e sempreche' al suo compimento la quota delle vendite di bovini, ovini o caprini superi il 50% del complesso delle vendite effettuate dall'azienda o dalle aziende, anche in aggiunta al concorso nel pagamento degli interessi di cui all'art. 15 puo' essere concesso un contributo in conto capitale per ogni ettaro della superficie necessaria alla produzione bovina, ovina e caprina.
Conformemente al disposto dell'art. 11 della legge 10 maggio 1976, n. 352, il contributo di cui al comma precedente viene erogato in tre anni in ragione di 47 U.C. per ettaro il primo anno, 32 U.C. per ettaro il secondo anno, 16 U.C. per ettaro il terzo anno.
Gli importi complessivi del contributo per azienda non possono superare U.C. 2.350 per il primo anno, U.C. 1600 per il secondo anno e U.C. 800 per il terzo anno.
Nelle zone montane e svantaggiate ai sensi della direttiva C.E.E. n. 75/268, per le aziende che dispongano almeno di 0,5 unita' di bestiame adulto (U.B.A.) per ettaro di superficie foraggera, gli importi per ettaro e complessivi del contributo integrativo di cui ai commi precedenti sono elevabili di un terzo.
In ogni caso, il limite degli importi complessivi per azienda puo' essere superato quando si tratti di stalle sociali e di cooperative di conduzione.

Art. 17.
(Acquisizione terreni)

I coltivatori diretti, i mezzadri o i coloni, singoli od associati, e le cooperative di conduzione che intendano presentare un piano di sviluppo aziendale o interaziendale basato anche sull'acquisizione di terre o sull'ampliamento della superficie aziendale delle loro rispettive aziende, possono rivolgere preliminarmente domanda al Comitato comprensoriale per ottenere dall'organismo fondiario (ESAP), di cui al successivo art. 41, i terreni dei quali quest'ultimo disponga, in applicazione delle disposizioni del Titolo III della presente legge o in virtu' delle norme vigenti per il recupero e l'utilizzazione delle terre incolte o insufficientemente coltivate.

Art. 18.
(Irrigazione, ricomposizione e riordino fondiario)

Per la realizzazione di organiche opere irrigue a carattere collettivo i benefici previsti dalle leggi vigenti sono maggiorati del 20% quando i programmi irrigui prevedano che, a conclusione delle opere, almeno il 40% della superficie agricola irrigata sia utilizzata da aziende che abbiano ottenuto l'approvazione del piano di sviluppo o che il 70% di detta superficie sia utilizzata da aziende che realizzino il reddito d'obiettivo.
Quando ricorrono le condizioni richiamate nel precedente comma, i contributi previsti dal terzo comma dell' art. 5 della legge 14 agosto 1971, n. 817, per la realizzazione di opere di ricomposizione o di riordinamento fondiario, di interesse particolare o di interesse comune a piu' fondi, sono maggiorati del 5 per cento.

Art. 19.
(Aiuti per contabilita' aziendale)

Ai coltivatori diretti che si impegnino, anche indipendentemente dalla presentazione di un piano di sviluppo aziendale o interaziendale, a tenere una contabilita' secondo le metodologiche indicate dall'Amministrazione regionale, in conformita' alle condizioni dell'art. 11 della direttiva 72/159 C.E.E. puo' essere concesso un contributo di U.C. 600, erogabile in quattro rate annue decrescenti in ragione di U.C. 190 per il primo anno, U.C. 165 per il secondo anno, U.C. 140 per il terzo anno e U.C. 105 per il quarto anno.
Ai beneficiari di cui all'art. 6 della presente legge che presentino un piano di sviluppo aziendale o interaziendale per i quali la tenuta della contabilita' e' obbligatoria, potra' essere concesso, in ognuno dei primi quattro anni, il contributo di cui al comma precedente ed un ulteriore contributo annuo di U.C. 80 per ognuno degli anni successivi, fino al termine dell'attuazione del piano.

Art. 20.
(Contabilita' aziendale)

La Giunta Regionale allo scopo di assicurare le condizioni necessarie per la tenuta della contabilita' aziendale di cui all'art. 11 della direttiva n. 159/72 della C.E.E. provvede:
- Ad istituire nell'ambito dei suoi servizi un apposito centro regionale per l'elaborazione dei dati contabili;
- a definire, sentito il parere del Comitato Tecnico regionale di cui all'art. 28, le metodologie contabili e di analisi gestionali valide per tutto il territorio regionale, nonche' i criteri per il riconoscimento di altri eventuali centri di elaborazione dei dati contabili.
I beneficiari di cui all'art. 19 possono provvedere alla tenuta della propria contabilita' aziendale direttamente o attraverso gli enti delle organizzazioni professionali, oppure attraverso le associazioni di cui all'art. 21, purche' si avvalgano, per le necessarie elaborazioni, del centro regionale oppure di altri centri contabili riconosciuti e purche' adottino le metodologie e i modulari predisposti dalla Regione.
L'Amministrazione regionale, allo scopo di garantire la massima funzionalita' al servizio di contabilita' aziendale, provvede ad assicurare la necessaria assistenza e consulenza ai beneficiari che ne facciano richiesta; in tale caso questi saranno tenuti al pagamento del costo del servizio.
Per lo svolgimento della propria attivita' di assistenza e consulenza contabile la Regione puo', attraverso le necessarie intese, utilizzare i tecnici di altri Enti ed associazioni.

Art. 21.
(Aiuti di avviamento alle associazioni di assistenza interaziendale)

La Regione puo' concedere un contributo di avviamento per alleviare le spese di gestione alle associazioni di produttori agricoli formate in prevalenza da coltivatori diretti che si costituiscano, con il voto pro capite, successivamente alla data di entrata in vigore della legge 153/75, per realizzare programmi di assistenza tecnico-economica alle aziende dei propri associati e per conseguire la piu' razionale utilizzazione in comune delle attrezzature e delle dotazioni aziendali.
Nell'erogazione dei contributi e' data priorita', a norma dell'art. 4 dello Statuto della Regione Piemonte, alle associazioni che si impegnino nei settori della programmazione aziendale per la redazione dei piani di sviluppo, per la tenuta della contabilita' e per la realizzazione di nuove attivita' a carattere cooperativistico ed associativo.
Il contributo di cui al primo comma del presente articolo puo' variare da un minimo di U.C. 2.600 ad un massimo di U.C. 7.890, in rapporto al numero degli associati ed all'attivita' esercitata.
Al riconoscimento delle associazioni dei produttori di cui al primo comma ed alla liquidazione del contributo di cui al penultimo comma del presente articolo, provvede la Giunta Regionale con propria deliberazione.

Art. 22.
(Premio di insediamento e permanenza)

Ad integrazione degli aiuti previsti negli articoli precedenti, la Regione, allo scopo di incoraggiare l'insediamento e la permanenza dei giovani nei territori di collina, collina depressa e montagna, istituisce un premio speciale di insediamento e di permanenza nell'attivita' agricola a favore dei giovani coltivatori diretti, mezzadri e coloni che non abbiano superato i 35 anni di eta' e che, in forma singola od associata, intendano insediarsi o, se gia' insediati, continuare l'attivita' di imprenditori agricoli a titolo principale nelle suddette zone.
I giovani di cui al comma precedente possono fruire del premio, subordinatamente all'approvazione di un piano di sviluppo aziendale o interaziendale da essi presentato in forma singola od associata.
L'ammontare del premio e' fissato nella somma di lire 500.000 annue, che viene erogato per l'intera durata del piano aziendale o interaziendale di sviluppo.
Per l'accertamento delle capacita' professionali dei beneficiari di cui al presente articolo valgono le norme contenute nel precedente art. 8.
I giovani che intendono insediarsi nelle zone di collina, collina depressa e montagna hanno diritto di precedenza nell'assegnazione delle terre da parte dell'organismo fondiario (ESAP).
Il premio di cui al primo comma del presente articolo deve essere considerato integrativo e non sostitutivo della speciale indennita' compensativa di cui al successivo art. 29.

Sezione IV. Esercizio delle funzioni

Art. 23.
(Attribuzione delle funzioni)

Le funzioni amministrative inerenti l'applicazione degli aiuti previsti al presente Titolo sono esercitate dalla Giunta Regionale che si avvale, nelle zone non Montane, dei Comitati comprensoriali di cui alla legge regionale 4 giugno 1975, n. 41, e nelle zone Montane delle Comunita' Montane, di cui alla legge regionale 11 agosto 1973, n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni.
Ai Comitati comprensoriali ed alle Comunita' Montane sono affidati i seguenti compiti:
1) approvare nei limiti delle disponibilita' finanziarie indicate dalla Giunta Regionale o respingere i piani di sviluppo aziendali o interaziendali in base ai criteri indicati dalle precedenti disposizioni ed in conformita' agli obiettivi fissati nei piani comprensoriali di sviluppo, nei piani zonali di sviluppo agricolo se operanti, ed in loro assenza in base alle istruzioni emanate dalla Giunta Regionale ed agli indirizzi del Consiglio Regionale;
2) controllare l'attuazione dei piani secondo le modalita' e gli obiettivi in essi programmati ed in relazione alle successive erogazioni di aiuti.
Nell'esercizio dei compiti affidati i Comitati comprensoriali e le Comunita' Montane si avvalgono della Commissione consultiva comprensoriale di cui al successivo art. 26.
L'ESAP assicura una adeguata assistenza agli aventi diritto per la formazione dei piani aziendali ed interaziendali e per ogni altro adempimento necessario per ottenere l'erogazione degli aiuti previsti.

Art. 24.
(Compiti degli Uffici regionali periferici dell'agricoltura e delle foreste)

Gli uffici regionali periferici dell'agricoltura e delle foreste competenti per territorio provvederanno a:
1) ricevere le richieste di aiuti;
2) eseguire l'istruttoria tecnica ed amministrativa delle domande formulando un motivato rapporto;
3) ogni altro adempimento amministrativo conseguente alla decisione del Comitato comprensoriale o della Comunita' montana.

Art. 25.
(Sospensione o revoca aiuti)

I Comitati comprensoriali o le Comunita' Montane possono proporre alla Giunta Regionale la sospensione o la revoca degli aiuti concessi a norma della sezione III del presente Titolo, quando il beneficiario o i beneficiari:
a) abbiano fornito nel piano aziendale od interaziendale di sviluppo indicazioni non veritiere o tali da indurre in errore, ovvero abbiano taciuto informazioni importanti;
b) non realizzino il piano aziendale o interaziendale secondo le disposizioni previste;
c) abbiano destinato le costruzioni, le installazioni o gli acquisti finanziati in base al piano aziendale od interaziendale a scopi diversi da quelli previsti dal medesimo piano.
Nel caso di revoca i beneficiari, oltre a restituire gli aiuti ricevuti, dovranno rimborsare i relativi interessi, fatto salvo il risarcimento dell'ulteriore danno.

Art. 26.
(Commissione consultiva comprensoriale)

Presso ogni Comprensorio e' istituita una Commissione consultiva composta da:
a) il Presidente del Comitato comprensoriale che la presiede o da un suo delegato;
b) un tecnico agricolo designato dall'Ente di Sviluppo Agricolo del Piemonte;
c) un funzionario tecnico, designato dall'Assessore regionale all'Agricoltura e Foreste;
d) 4 rappresentanti per ciascuna delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;
e) un rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori agricoli dipendenti maggiormente rappresentative a livello nazionale;
f) un rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni cooperativistiche nazionalmente riconosciute e maggiormente rappresentative a livello regionale.
Le funzioni di segretario delle Commissioni di cui al presente comma sono svolte dal funzionario di cui alla precedente lettera c).
La Commissione e' nominata dalla Giunta Regionale, dura in carica 5 anni e, comunque, viene rinnovata ad ogni rinnovo del Consiglio Regionale.
Per le zone montane alla Commissione consultiva comprensoriale fa parte il Presidente della Comunita' Montana interessata o un suo delegato.

Art. 27.
(Conformita' alla programmazione regionale)

Per assicurare il coordinamento delle funzioni attribuite ed il rispetto della programmazione regionale, la Giunta Regionale, sentita la competente Commissione consiliare, impartisce le necessarie direttive.
Nell'espletamento delle funzioni in ordine alla presente legge, la Giunta Regionale si avvale del parere consultivo del Comitato tecnico regionale di cui al successivo art. 28.

Art. 28.
(Comitato tecnico consultivo regionale)

Presso l'Assessorato all'Agricoltura e Foreste e' costituito un Comitato tecnico consultivo regionale composto da:
a) Assessore regionale all'Agricoltura e Foreste che lo presiede o suo delegato;
b) cinque esperti nominati dal Consiglio Regionale di cui due designati dalla minoranza;
c) Presidente dell'Ente di Sviluppo Agricolo del Piemonte o suo delegato;
d) un rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
e) un rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori agricoli dipendenti, maggiormente rappresentative a livello regionale;
f) un rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni cooperativistiche agricole nazionalmente riconosciute e maggiormente rappresentative a livello regionale;
g) un rappresentante per ciascuna Unione Regionale delle Associazioni dei Produttori;
h) un funzionario dell'Assessorato Regionale all'Agricoltura e Foreste con funzione di segretario.
Il Comitato tecnico e' nominato dalla Giunta Regionale, dura in carica 5 anni e, comunque, viene rinnovato ad ogni rinnovo del Consiglio Regionale.

Titolo II. Disposizioni particolari per l'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate

Art. 29.
(Indennita' compensativa)

Allo scopo di alleviare gli svantaggi naturali permanenti nelle zone montane e svantaggiate ai sensi della direttiva C.E.E. n. 268/75 e' istituita una indennita' compensativa annua per gli imprenditori agricoli singoli od associati che provino a coltivare a qualsiasi titolo, come proprietari conduttori diretti, affittuari, coloni, mezzadri, compartecipanti, un fondo avente una superficie agricola utilizzata di almeno tre ettari, purche' si impegnino a proseguire la coltivazione per almeno un quinquennio, secondo gli obiettivi di cui all'articolo 1 della legge 10 maggio 1976 n. 352.
Gli imprenditori sono esonerati da tale impegno qualora percepiscano una pensione di invalidita' e vecchiaia, oppure in casi di forza maggiore ed in caso di espropriazione o di acquisizione per motivi di pubblica utilita'.
Nella valutazione del minimo accettabile di superficie agricola utilizzata si terra' conto delle caratteristiche socio-economiche delle diverse zone e, in particolare, delle quote di comproprieta', delle partecipazioni a proprieta' collettive, consortili, interessenze, Comunita' agrarie e simili, dei diritti attivi e di uso civico; nel caso di forme associate di gestione si segue il criterio di cui all'art. 5 ultimo comma della legge n. 352/76.
Nella concessione dell'indennita' compensativa viene accordata precedenza ai coltivatori diretti, che dedichino almeno il 50% del loro tempo di lavoro e ricavino almeno il 50% del loro reddito di lavoro dall'attivita' agricola.
L'indennita' compensativa viene erogata con le modalita' ed i massimali di cui all'articolo 6 comma 2°, 3°, 4°, 5° e 7° della legge 10 maggio 1976 n. 352.
In applicazione della legge n. 352/76 art. 6, 6° comma, il massimale di U.C. 52,50 per U.B.A. di cui al 2° comma dello stesso articolo, o per ettaro di cui al 4° comma vale per la classe d'ampiezza aziendale da ettari 3,00 o ettari 5,00 di superficie agricola utilizzata. Per la classe di ampiezza aziendale compresa fra ettari 5,01 e 8,00 di S.A.U. tale massimale e' di U.C. 40 ed oltre gli ettari 8,01 e' di U.C. 25. Per Aziende abbraccianti piu' classi il massimale deriva da una media ponderale.
Per la determinazione delle U.B.A. vale la tabella di conversione, allegata alla legge n. 352/76.
La domanda per ottenere l'indennita' compensativa deve essere presentata alla Comunita' Montana nel cui territorio ha sede il centro aziendale o dove e' prevalentemente situata la superficie coltivata, entro il 31 marzo dell'annata cui essa si riferisce.
La domanda dev'essere rinnovata nel caso di variazioni nella titolarieta' dell'azienda e nei requisiti, soggettivi ed oggettivi, su cui si era basata la prima concessione.
La domanda dev'essere pure rinnovata, in ogni caso, al termine di un quinquennio.
Durante il corso del quinquennio e fuori dei casi di cui al comma 9° del presente articolo l'interessato, per continuare ad avere titolo all'indennita', deve attestare, entro il 31 marzo di ogni anno, la permanenza integrale dei requisiti che hanno dato luogo alla concessione.

Art. 30.
(Attivita' turistica ed artigianale)

Nelle zone montane e svantaggiate ai sensi della direttiva C.E.E. n. 268/75, per le quali i piani di sviluppo o i programmi annuali delle Comunita' Montane, ove esistano, o, in loro assenza, i programmi regionali di intervento prevedano specifici interventi per la promozione della attivita' turistica o per la salvaguardia e lo sviluppo di attivita' artigianali, le provvidenze previste dall'art. 15 della legge 9 maggio 1975, n. 153, richiamate dall'art. 10 della legge 10 maggio 1976, n. 352, possono riguardare investimenti anche di carattere turistico o artigianale realizzati nell'ambito della azienda agricola, per un importo non superiore a U.C. 10.520 per azienda.

Art. 31.
(Miglioramento produzione foraggera e sistemazione pascoli ed alpeggi)

Nelle zone montane e svantaggiate ai sensi della direttiva C.E.E. n. 75/268 la Regione puo' concedere aiuti per investimenti collettivi volti al miglioramento della produzione foraggera, alla sistemazione dei pascoli ed alpeggi sfruttati in comune e all'attuazione delle opere di servizio necessarie per assicurare una loro razionale gestione e per migliorare gli allevamenti.
Beneficiari degli aiuti possono essere le associazioni di operatori agricoli, con preferenza per quelle costituite in forma cooperativa, i cui soci dedichino la maggior parte della loro attivita' all'allevamento zootecnico; i Comuni; le Comunita' Montane; le Universita' agrarie; le comunioni familiari ed altri organismi ed enti a queste assimilabili.
In particolare, le azioni e le opere ammissibili ai finanziamenti sono quelle elencate nell'art. 12 terzo comma della legge 10 maggio 1976, n. 352.
La spesa ammissibile non potra' eccedere il quadruplo della partecipazione massima della C.E.E., che e' fissata in U.C. 20.000 per singolo investimento collettivo e in U.C. 100 per ettaro di pascolo o di alpeggio sistemato o attrezzato.
L'aiuto in forma creditizia, o in forma contributiva, o nelle due forme congiuntamente non potra' superare il 75 per cento della spesa ammissibile.
I mutui a tasso agevolato potranno essere concessi applicando le disposizioni piu' favorevoli di cui all'art. 10 punto a) della legge 10 maggio 1976, n. 352, richiamate nell'art. 13 della presente legge.
I premi di orientamento per l'incremento della produzione di carni bovine, ovine e caprine di cui all'art. 16 della presente legge possono essere estesi alle iniziative previste nel presente articolo.

Art. 32.
(Aziende non in grado di raggiungere il reddito comparabile)

Nelle zone montane e svantaggiate ai sensi della direttiva C.E.E. n. 75/268 potranno, in via d'eccezione, essere finanziati gli investimenti anche in aziende che, pur approfittando dei criteri piu' favorevoli previsti per tali zone nella presente legge all' art. 3, 2° comma, all'art. 6 ultimo comma ed all'art. 10, 2° e 3° comma, non siano in grado di raggiungere il reddito di lavoro comparabile.
Non si applicheranno pero', in tali casi, le condizioni piu' favorevoli di finanziamento che sono state previste nell'art. 10, 1° comma della legge 10 maggio 1976, n. 352 e nell'art. 16, 4° comma della presente legge.

Art. 33.
(Attribuzione delle funzioni)

Le funzioni inerenti la applicazione degli aiuti previsti al presente titolo sono esercitate dalla Giunta Regionale che si avvale delle Comunita' Montane di cui alla legge regionale 11 agosto 1973, n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni.
Nell'esercizio dei compiti affidati, le Comunita' Montane si avvalgono della Commissione consultiva comprensoriale di cui al precedente art. 26.

Titolo III. Incoraggiamento alla cessazione dell'attivita' agricola e destinazione delle terre resesi disponibili per l'ammodernamento delle strutture agricole aziendali e per l' assetto del territorio

Art. 34.
(Finalita')

Per favorire, anche attraverso una adeguata mobilita' dei terreni, l'ammodernamento delle aziende agricole di cui al titolo I della presente legge e per consentire la utilizzazione a scopo di rimboschimento o di pubblica utilita' di terreni non piu' utilmente coltivabili, la Regione istituisce aiuti particolari per la cessazione anticipata dell'attivita' agricola a favore dei beneficiari di cui al successivo art. 37, sempreche' la mobilita' dei terreni e l'anticipata cessazione della attivita' agricola sia in armonia con la programmazione regionale comprensoriale e delle Comunita' Montane a norma dell'art. 3 della legge n. 153/75 e sia necessaria per la realizzazione delle scelte individuali nei piani zonali di sviluppo agricolo.

Art. 35.
(Aiuti)

Per il raggiungimento delle finalita' di cui al precedente articolo sono previsti i seguenti aiuti:
a) una indennita' annua di prepensionamento a favore di coloro che cessano l'attivita' agricola;
b) un premio di apporto strutturale per coloro che cedono le terre di cui dispongono.

Art. 36.
(Requisiti e priorita')

La concessione di aiuti di cui agli articoli precedenti del presente titolo, e' subordinata alla condizione che le superfici rese disponibili per cessazione della attivita' agricola vengano cedute a titolo di proprieta' o enfiteusi o affitto per almeno 15 anni ad aziende che presentino un piano di sviluppo aziendale od interaziendale degli articoli 2 e seguenti, ovvero all'organismo fondiario ESAP di cui al successivo art. 41.

Sezione I. Indennita' di cessazione

Art. 37.
(Beneficiari)

L'indennita' di anticipata cessazione della attivita' agricola puo' essere concessa su domanda presentata da imprenditori agricoli appartenenti ad una delle sottoindicate categorie:
a) proprietari coltivatori diretti o conduttori di aziende agricole che destinino le loro terre ai sensi del precedente art. 36;
b) affittuari coltivatori diretti o conduttori di aziende agricole, enfiteuti, mezzadri e coloni, quando i proprietari delle rispettive aziende consentano la destinazione delle terre ai sensi del precedente art. 36;
c) coadiuvanti familiari permanenti e lavoratori agricoli dipendenti a carattere permanente che prestino la loro attivita' presso la azienda il cui titolare benefici della indennita' di anticipata cessazione.
Per ogni azienda puo' essere preso in considerazione, ai fini della concessione dell'indennita', un solo imprenditore agricolo ed un solo coadiuvante familiare o lavoratore dipendente.
La richiesta del coadiuvante familiare permanente prevale su quella del lavoratore agricolo dipendente.

Art. 38.
(Requisiti)

Gli aventi diritto che intendano presentare domanda per usufruire dell'indennita' di anticipata cessazione dell'attivita' agricola debbono possedere i seguenti requisiti:
a) avere compiuto 55 anni e non aver superato il sessantacinquesimo anno di eta';
b) avere esercitato l'attivita' agricola durante il quinquennio precedente alla presentazione della domanda, dedicandovi almeno il 50% del proprio tempo di lavoro ricavandone almeno il 50% del proprio reddito complessivo di lavoro.
Se l'azienda di cui sono titolari gli imprenditori agricoli indicati alle lettere a), b) del precedente articolo 37 superi i 15 ettari, la indennita' di anticipata cessazione compete per essi dal compimento del sessantesimo anno di eta', salvo che per le zone montane.
Gli imprenditori agricoli di cui alle lettere a) e b) dell'articolo precedente per usufruire dell'indennita' di anticipata cessazione debbono inoltre soddisfare alle seguenti condizioni:
1) non avere in corso di realizzazione un piano di sviluppo aziendale o interaziendale;
2) non avere alienato nel biennio precedente, con atto a titolo oneroso o a titolo gratuito, piu' del 20% della superficie aziendale, salvo che cio' sia avvenuto per motivi di pubblica utilita';
3) impegnarsi con atto autenticato da notaio o nei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1965, n. 15 e successive modificazioni a non esercitare ulteriore attivita' professionale agricola che comporti la commercializzazione dei prodotti ottenuti.
In caso di inadempienza si applica la sanzione di cui all'art. 35 della legge 9 maggio 1975, n. 153.
L'imprenditore puo' tuttavia conservare in proprieta', o in uso ai sensi dell' art. 1021 e seguenti del c.c., fino a 3810 mq. di terreno e i fabbricati rurali destinati ad abitazione ed annessi, per i bisogni familiari.
I coadiuvanti familiari ed i lavoratori agricoli di cui alla lettera c) del precedente articolo debbono avere prestato la propria attivita' negli ultimi due anni, presso l'azienda che cessa l'attivita' agricola e debbono risultare iscritti alle rispettive assicurazioni generali obbligatorie e impegnarsi a cessare la loro attivita' in agricoltura nelle forme e con le conseguenze gia' indicate per gli imprenditori agricoli.
L'inadempienza comporta la decadenza della concessione ed il recupero come previsto dall'art. 35 della legge 9 maggio 1975 n. 153.

Art. 39.
(Importo indennita' anticipata cessazione)

L'importo annuo dell'indennita' di anticipata cessazione dell'attivita' agricola frazionabile in 12 mensilita' viene corrisposto a decorrere dalla data di effettiva cessazione nella misura di 900 U.C. per gli aventi titolo che siano coniugati e nella misura di 600 U.C. per gli aventi titolo che non siano coniugati o che siano vedovi, per i coadiuvanti familiari e per i lavoratori agricoli.

Art. 40.
(Prosecuzione versamento contributi volontari)

I beneficiari dell'indennita' di cessazione dell'attivita' lavorativa assicurati obbligatoriamente per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi possono ottenere, anche in mancanza dei requisiti previsti, l'autorizzazione alla prosecuzione di dette assicurazioni mediante il versamento di contributi volontari secondo le norme vigenti per le assicurazioni stesse.
I beneficiari dell'indennita' conservano altresi' il diritto all'assistenza sanitaria ed agli assegni familiari.
Quanto disposto ai precedenti commi non si applica a coloro che, cessata l'attivita' agricola, si dedicano ad altre attivita' lavorative soggette all'obbligo delle assicurazioni sociali per i periodi di durata delle attivita' stesse.

Art. 41.
(Organismo fondiario)

Le funzioni di organismo fondiario sono esercitate dall'Ente di Sviluppo Agricolo regionale del Piemonte (ESAP).
Sulla base delle proposte avanzate dai Comitati comprensoriali e dalle Comunita' Montane l'ESAP predispone il piano di destinazione delle terre acquisibili e lo sottopone alla Giunta Regionale per l'approvazione.
Nei limiti delle disponibilita' finanziarie l'Ente acquisisce a titolo di affitto per almeno 15 anni, o di enfiteusi o in proprieta' le terre disponibili a seguito dell'applicazione delle norme previste nel presente Titolo. Nell'acquisizione in proprieta' l'organismo fondiario deve dare priorita' ai coltivatori diretti ed ai piccoli concedenti iscritti nei ruoli dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con imponibile non superiore a L. 4.000.000.
I terreni che non possono essere utilizzati a scopo di miglioramento strutturale possono essere destinati, in conformita' dei piani zonali, alla realizzazione di piani organici di rimboschimento, ovvero a fini ricreativi, turistici e di conservazione o miglioramento dell'ambiente naturale.

Art. 42.
(Prezzo terre, canone affitto, rendita vitalizia)

Il prezzo di cessione delle terre da parte degli organismi fondiari agli imprenditori non puo' essere superiore a quello corrisposto all'originario proprietario; il canone d'affitto corrisposto dagli imprenditori all'organismo fondiario e da questo al proprietario, deve corrispondere alle vigenti disposizioni di legge in materia di equo canone.
Gli aventi diritto possono chiedere che, in luogo della corresponsione del prezzo di vendita, venga costituita a loro favore con l'ammontare del prezzo medesimo una rendita vitalizia, che e' reversibile a favore del coniuge superstite, dei figli minori e dei figli maggiori di eta' inabili al lavoro.
L'organismo fondiario puo' anche provvedere con atti precari, alla immediata messa a disposizione di terre che siano richieste da imprenditori ai sensi dell'art. 15 penultimo comma della legge 9 maggio 1975, n. 153, salvo adozione dei provvedimenti definitivi a seguito dell'approvazione dei piani di sviluppo.
In deroga ad ogni disposizione contraria, l'organismo fondiario puo' subaffittare, per i fini di cui al presente titolo, i terreni acquisiti in affitto senza bisogno di consenso del proprietario.

Sezione II. Premio di apporto strutturale

Art. 43.
(Beneficiari)

Il premio di apporto strutturale puo' essere concesso:
a) ai coltivatori proprietari che destinino i loro terreni ad uno degli scopi indicati nel precedente art. 36 ed ai quali venga concessa l'indennita' di anticipata cessazione;
b) ai proprietari di terreni concessi a mezzadria, a colonia, in affitto o in enfiteusi i quali, avendo il loro mezzadro, colono od enfiteuta, chiesto l'indennita' di anticipata cessazione, pongano i propri terreni a disposizione per gli scopi di cui al precedente art. 36;
c) ai proprietari che, pur senza aver alcun titolo all'indennita' di anticipata cessazione, offrano i propri terreni per gli scopi di cui all'art. 36 sopracitato;
d) ai proprietari sui cui fondi gli affittuari, coloni, mezzadri, lavoratori agricoli, si impegnino a realizzare in forma associativa nella azienda di cui diventano titolari, per acquisto o per affitto per la durata di almeno 15 anni, un piano di sviluppo;
e) ai proprietari che cedano il fondo ai propri affittuari, coloni, mezzadri, lavoratori agricoli in proprieta' o in affitto per la durata di almeno 15 anni, per destinarlo all'ingrandimento di aziende per la realizzazione di un piano di sviluppo ai sensi del Titolo I;
f) gli affittuari, coloni, mezzadri ed enfiteuti che cessino l'attivita' agricola anche nel caso in cui non possano fruire della indennita' di cessazione dell'attivita' agricola di cui al presente titolo e che pongano i terreni da essi condotti a disposizione per gli scopi previsti dall'art. 36; in questo caso il premio di apporto strutturale a favore dell'affittuario, mezzadro, colono ed enfiteuta e' cumulabile con quello previsto a favore del proprietario il cui ammontare viene ridotto del 50%;
g) ai proprietari concedenti a mezzadria ed a colonia qualora trasformino tali contratti in affitto della durata di almeno 15 anni.
In ogni caso il premio puo' essere concesso una sola volta per la stessa superficie agraria. esso si aggiunge per gli aventi diritto all'indennita' di cessazione dell'attivita' agricola, al prezzo di cessione dei terreni od al canone d'affitto.

Art. 44.
(Premio apporto strutturale)

L'ammontare del premio d'apporto strutturale e' pari ad otto annualita' del canone di affitto determinato in base alla vigente legislazione sugli affitti rustici.
Detto premio e' ridotto a sei annualita' nel caso di proprietari che non abbiano diritto alla indennita' di anticipata cessazione. il premio e' maggiorato del 25% quando i terreni siano offerti in affitto.
L'ammontare del premio di apporto strutturale e' altresi' maggiorato del 30% nel caso di proprietari di terreni affittati o concessi a mezzadria o a colonia, che siano iscritti nei ruoli delle imposte sul reddito delle persone fisiche per un imponibile non superiore a L. 4.000.000 e che mettano i propri terreni a disposizione mediante vendita od affitto degli affittuari, dei mezzadri e dei coloni per le finalita' di cui al presente titolo.
In luogo del premio di apporto strutturale ai beneficiari di cui al comma precedente, su loro richiesta, puo' essere concessa dall'organismo fondiario la costituzione di una rendita vitalizia alla quale si potra' assommare il prezzo di vendita dei terreni.
Il premio di apporto strutturale e' corrisposto dalla Giunta Regionale successivamente all'effettiva destinazione dei terreni, in conformita' all'utilizzazione stabilita dal presente articolo, in unica soluzione sulla base degli elenchi degli aventi diritto predisposti dai Comitati comprensoriali.

Art. 45.
(Attribuzione delle funzioni)

Le funzioni amministrative inerenti l'applicazione degli aiuti previsti al presente Titolo sono esercitate dalla Giunta Regionale che si avvale, nelle zone non montane, dei Comitati comprensoriali di cui alla legge regionale 4 giugno 1975, n. 41 e, nelle zone montane delle Comunita' Montane di cui alla legge regionale 11 agosto 1973, n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni.
Ai Comitati comprensoriali ed alle Comunita' Montane sono affidati i seguenti compiti:
1) approvare nei limiti delle disponibilita' finanziarie indicate dalla Giunta o respingere le richieste di aiuti previsti dall'art. 35 della presente legge;
2) accertare l'esistenza dei requisiti e delle condizioni richieste dal presente titolo ed in particolare la effettiva destinazione delle terre cedute ai fini stabiliti dall'art. 36 della presente legge;
3) valutare la necessita' dello apporto di nuove terre all'organismo fondiario di cui al citato art. 36 in relazione agli obiettivi dei piani zonali di sviluppo agricolo, dei piani delle Comunita' Montane e dei piani comprensoriali,tenuto conto delle terre incolte od insufficientemente coltivate che si rendano disponibili ed utilizzabili a seguito della normativa per il recupero e la utilizzazione di tali terreni;
4) proporre alla Giunta la sospensione e/o revoca della concessione di tutte le provvidenze in caso di comprovata inadempienza, di false attestazioni da parte dei beneficiari o di erronea concessione degli aiuti stessi.
Gli Uffici regionali periferici dell'Agricoltura e delle Foreste competenti per territorio provvedono a:
1) ricevere le richieste di aiuti per il prepensionamento ed il premio di apporto strutturale;
2) eseguire l'istruttoria tecnica ed amministrativa delle domande formulando un motivato rapporto;
3) svolgere ogni altro adempimento amministrativo conseguente alla decisione ivi compresa l'emissione dei nulla-osta previsti all'art. 44 ed all'art. 46 della legge n. 153/75.
Nel caso di terreni ceduti all'organismo fondiario il nulla-osta per il pagamento del premio di apporto strutturale viene rilasciato dall'organismo stesso.
Nell'esercizio dei compiti affidati i Comitati comprensoriali e le Comunita' Montane si avvalgono della Commissione consultiva comprensoriale di cui all'art. 26.

Art. 46.
(Procedure)

I nulla osta rilasciati dagli Uffici regionali periferici e dall'ESAP agli aventi diritto all'indennita' di anticipata cessazione vengono trasmessi dalla Giunta Regionale contemporaneamente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale che provvede ai relativi pagamenti ed al Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste che provvede al mantenimento dei rapporti finanziari con la Comunita' europea.
Alla concessione dei premi di apporto strutturale provvede la Giunta Regionale.

Titolo IV. Informazione socio-economica e qualificazione professionale delle persone che lavorano in agricoltura

Sezione I. Informazione socio-economica

Art. 47.
(Finalita')

Le finalita' prioritarie dell'attivita' di informazione socio-economica sono:
1) dare alla popolazione agricola una informazione generale sulle possibilita' che le si offrono di migliorare la situazione socio-economica;
2) porre le persone interessate a dare un nuovo orientamento alle loro aziende in contatto con i competenti servizi di divulgazione;
3) far conoscere agli interessati le possibilita' di perfezionamento delle persone che lavorano nell'agricoltura e le prospettive che loro si dischiudono nel settore agricolo e in altri settori;
4) fornire in genere agli interessati consigli ed orientamenti, anche esaminando nel dettaglio casi individuali, per lo svolgimento ed il proseguimento dell'attivita' agricola, o per l'eventuale scelta di un'attivita' non agricola, ovvero per la cessazione definitiva dell'attivita';
5) fornire adeguate informazioni ed organizzare incontri e scambi per consentire o facilitare la partecipazione della popolazione rurale all'elaborazione della programmazione zonale, comprensoriale e delle Comunita' Montane;
6) fare conoscere e valutare le possibilita' di soluzioni associative e cooperativistiche nell'ambito dei processi di produzione, trasformazione e commercializzazione.

Art. 48.
(Servizio di informazione socioeconomica)

Per l'esercizio delle funzioni di informazione socio-economica la Giunta Regionale si avvale di apposito servizio regionale, articolato anche a livello comprensoriale, istituito con deliberazione del Consiglio Regionale su proposta della Giunta.
L'attivita' di informazione socio-economica viene svolta in conformita' con gli indirizzi programmatici del piano regionale di sviluppo e con gli obiettivi e le scelte prioritarie contenute nei piani comprensoriali di sviluppo economico, nei piani di sviluppo delle Comunita' Montane e nei piani zonali agricoli.
Alla formazione dei programmi di informazione socio-economica sono chiamati a partecipare i produttori ed i lavoratori agricoli nelle forme di cui al successivo articolo 50 della presente legge.

Art. 49.
(Informatori socioeconomici)

Lo svolgimento della attivita' di informazione socio-economica e' affidata a personale in possesso dell'attestato di qualificazione professionale di cui all'art. 53 della legge 9 maggio 1975, n. 153.
L'Amministrazione regionale puo' procedere all'assunzione con contratti a termine del personale di cui al precedente comma.
Al personale come sopra assunto verra' corrisposto il trattamento economico stabilito con apposita deliberazione del Consiglio Regionale su proposta della Giunta.
Su richiesta degli interessati e previa partecipazione e superamento dei corsi di riqualificazione potranno essere assegnati all'attivita' di informazione socio-economica anche dipendenti regionali o di altri enti pubblici.

Art. 50.
(Coordinamento della socioinformazione)

Ai Comitati comprensoriali e' affidato il coordinamento della attivita' di informazione socio-economica nell'ambito del comprensorio.
I Comitati comprensoriali debbono predisporre annualmente un programma di lavoro sentita la Commissione comprensoriale consultiva di cui all'articolo 26 e sulla base degli indirizzi impartiti dalla Giunta Regionale.
Nelle zone montane le funzioni di cui ai commi precedenti sono svolte dalle Comunita' Montane.
La Giunta Regionale, sentiti i Comitati comprensoriali e le Comunita' Montane, puo' affidare compiti di socio informazione ad Enti ed associazioni che si accordino per la realizzazione in comune di organici programmi di assistenza tecnica a livello di comprensorio o almeno di zona in funzione delle scelte compiute nei piani zonali di sviluppo agricolo.

Art. 51.
(Relazione annuale e Bollettino di informazione)

Entro il 31 gennaio di ogni anno, la Giunta Regionale inoltra al Ministero del Lavoro ed a quello dell'Agricoltura e Foreste una relazione concernente le attivita' di informazione socio-economica svolte nell'anno precedente, per la regolarizzazione dei rapporti finanziari con la C.E.E..
Di tale relazione e' trasmessa copia al Consiglio Regionale.
Per la divulgazione dell'attivita' di informazione socio-economica l'Amministrazione regionale provvedera' alla redazione ed alla diffusione di un bollettino di informazione come previsto dall'art. 54 della legge 9 maggio 1975, n. 153.
Per una efficace divulgazione di tale notiziario la Giunta potra' avvalersi, anche attraverso opportuni accordi e convenzioni, della collaborazione degli organi di stampa agricoli e delle pubblicazioni delle organizzazioni sindacali e professionali delle categorie agricole, nonche' delle trasmissioni radio-televisive.
Il contenuto e le modalita' della diffusione del suddetto Bollettino verranno stabilite da un apposito Comitato di redazione nominato dal Presidente della Giunta su proposta dell'Assessore all'Agricoltura di concerto con l'Assessore all'Istruzione.

Sezione II. Qualificazione professionale delle persone che lavorano in agricoltura

Art. 52.
(Finalita', requisiti e tipo di corsi)

Per consentire alle persone che lavorano in agricoltura e che abbiano compiuto l'eta' di anni 18 e non abbiano superato gli anni 60 di acquisire una nuova qualificazione nella professione agricola o di migliorare quella che gia' possiedono per meglio affrontare i problemi posti da una moderna organizzazione dell'agricoltura, la Regione finanzia appositi corsi di formazione, qualificazione e di specializzazione ed aggiornamento.
Detti corsi sono articolati in:
a) corsi di formazione e qualificazione generale, economica, tecnica ed imprenditoriale;
b) corsi di aggiornamento e perfezionamento tecnico-professionale per coadiuvanti familiari e lavoratori agricoli dipendenti per migliorare le loro conoscenze e capacita' nei diversi aspetti della produzione agricola.
I corsi di formazione e qualificazione devono avere una durata minima di 200 ore distribuite equamente fra insegnamento teorico di base, esercitazioni pratiche e sopralluoghi aziendali.
I corsi di aggiornamento e perfezionamento devono avere una durata minima di 60 ore riservate prevalentemente ad una formazione a carattere tecnico anche attraverso esercitazioni pratiche.

Art. 53.
(Attestato e premio di frequenza)

A coloro che abbiano frequentato con profitto i corsi di formazione di cui all'articolo precedente, viene rilasciato un attestato ufficiale e viene concesso un premio di frequenza per il mancato guadagno, sempreche' la frequenza alle lezioni non sia stata inferiore al 90% delle ore previste.
Il premio di frequenza e' ragguagliato al salario medio degli addetti ai settori extra-agricoli della zona e viene erogato in base alle effettive ore di mancato guadagno.

Art. 54.
(Esercizio delle funzioni)

Le funzioni amministrative relative alla programmazione ed al coordinamento dei corsi di cui al precedente articolo 55 sono esercitate dalla Giunta Regionale.
Lo svolgimento dei corsi puo' essere affidato, sentito il Comitato comprensoriale o la Comunita' Montana, interamente od in parte, a Consorzi di Comuni, Enti, Istituzioni od organismi costituiti su iniziativa delle associazioni dei produttori e delle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative, che abbiano ottenuto riconoscimento di idoneita' quali enti di formazione professione ai sensi della normativa regionale che regola tale materia.
E' accordata priorita' alle iniziative riguardanti la realizzazione unitaria di organici programmi a livello di comprensorio o almeno di zona.
In ogni caso le norme previste nella presente sezione si dovranno adeguare alla normativa regionale sulla formazione professionale.

Art. 55.
(Funzioni della Giunta)

La Giunta Regionale tra l'altro provvede:
a) all'istituzione di corsi per la formazione ed il perfezionamento del personale impiegato per lo svolgimento della attivita' di formazione professionale;
b) al coordinamento, anche tramite i Comitati comprensoriali dei programmi e delle metodologie adottate;
c) alla fissazione dei criteri atti a garantire un corretto svolgimento delle attivita' di formazione professionale.
La Giunta Regionale puo' inoltre finanziare, anche a totale carico della Regione, corsi per la formazione ed il perfezionamento del personale impiegato nell'attivita' di formazione professionale, svolti dagli Enti e dalle Istituzioni di cui al precedente articolo 54.
Sulla base delle proposte formulate dai Comitati comprensoriali e dalle Comunita' Montane, la Giunta Regionale ripartisce tra essi i fondi relativi allo svolgimento dei corsi di qualificazione, aggiornamento e perfezionamento.

Titolo V. Disposizioni finali

Sezione I. Disposizioni generali

Art. 56.
(Decisioni definitive)

Le decisioni adottate dai Comitati comprensoriali e dalle Comunita' Montane nell'esercizio dei compiti ad essi attribuiti dalla presente legge hanno carattere definitivo.
Il consiglio del Comitato comprensoriale o il consiglio delle Comunita' Montane, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta, possono delegare alla rispettiva Giunta esecutiva, in tutto o in parte, i compiti attribuiti dalla presente legge ai Comitati comprensoriali ed alle Comunita' Montane.

Art. 57.
(Indirizzo e coordinamento)

La Giunta Regionale assicura l'indirizzo ed il coordinamento dell'attuazione della presente legge sulla base delle scelte definite nel piano regionale di sviluppo economico e ripartisce annualmente, tra i Comitati comprensoriali e le Comunita' Montane, i fondi necessari per l'attuazione dei compiti ad essi attribuiti
I Comitati comprensoriali e le Comunita' Montane informano periodicamente la Giunta Regionale sullo svolgimento delle funzioni e dei compiti ad essi attribuiti.
Le disposizioni applicative dalla presente legge, che non abbiano carattere regolamentare, sono adottate dalla Giunta, sentita la competente Commissione consiliare ed il Comitato tecnico regionale di cui all'art. 28.
In caso di inerzia dei Comitati comprensoriali e delle Comunita' Montane, la Giunta regionale puo' invitare gli stessi a provvedere, entro un congruo termine, decorso il quale, essa si sostituira' nel compimento dei singoli atti.

Art. 58.
(Utilizzo di Uffici regionali e di Enti pubblici)

In attesa del riordinamento degli Uffici periferici regionali su base comprensoriale, i Comitati comprensoriali e le Comunita' Montane possono avvalersi degli Uffici regionali periferici, previa intesa con la Giunta, nonche' degli Uffici tecnici di Enti locali o di altri Enti pubblici o di diritto pubblico, previa intesa con gli Enti interessati.

Art. 59.
(Pubblicita' degli atti amministrativi)

Gli elenchi dei beneficiari di tutti gli interventi operati ai sensi della presente legge, con l'indicazione, fra l'altro, anche del tipo d'intervento e della relativa spesa, saranno pubblicati a cura della Giunta Regionale, nell'albo pretorio dei Comuni e negli Uffici periferici dell'Agricoltura e delle Foreste. ne verra' pure data notizia nel Bollettino di informazione socio-economica di cui al precedente art. 51.

Art. 60.
(Rinvio alla normativa statale e comunitaria)

Per tutto quanto non previsto dalla presente legge valgono le norme della legge 9 maggio 1975, n. 153, della legge 10 maggio 1976, n. 352 e delle relative direttive comunitarie.

Sezione II. Disposizioni finanziarie

Art. 61.
(Fondi statali)

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, per gli aiuti previsti nei rispettivi Titoli, la Regione fara' fronte con i fondi ad essa assegnati sugli stanziamenti previsti dalla legge 9-5-1975, n. 153 in base al riparto stabilito dal C.I.P.E..
Le somme non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono essere utilizzate negli esercizi finanziari successivi.
con decreto del Presidente della Giunta, su conforme deliberazione della Giunta medesima, verranno iscritti i rispettivi capitoli in bilancio con gli stanziamenti assegnati dallo Stato.

Art. 62.
(Fondi regionali)

Per la concessione del premio di insediamento e permanenza per i giovani agricoltori, di cui allo art. 22 della presente legge, e' autorizzata la spesa di 300 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1980.
All'onere di 300 milioni per l'anno finanziario 1976 si provvede mediante una riduzione, di pari ammontare, dello stanziamento di cui al capitolo n. 1018 dello stato di previsione della spesa del corrispondente anno e mediante l'iscrizione, nello stato di previsione medesimo, del capitolo n. 739, con la denominazione "Premi di insediamento e permanenza per i giovani agricoltori", e con lo stanziamento di 300 milioni.
Nel bilancio per gli anni finanziari dal 1977 al 1980 il capitolo n. 739 sara' iscritto con la denominazione e lo stanziamento indicati nel precedente comma.
Le somme non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono essere utilizzate negli esercizi finanziari successivi.
Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Sezione III. Disposizioni transitorie

Art. 63.
(Norme transitorie)

Fino a quando i Comitati comprensoriali di cui alla legge regionale 4-6-1975, n. 41 non saranno istituiti e resi operanti, i compiti ad essi attribuiti con la presente legge vengono esercitati dalla Giunta Regionale ai sensi e nelle forme di cui alla legge regionale 15-1-1976, n. 3.
La data di inizio dell'esercizio delle funzioni dei Comitati comprensoriali sara' fissata dalla Giunta Regionale con propria deliberazione.