Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge

Legge regionale 31 gennaio 1977, n. 12.

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1977.

(B.U. 8 febbraio 1977, n. 6)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
All. A.

Art. 1.

E' approvato in lire 422.635.000.000, come dalla tabella n. 1, annessa alla presente legge, lo stato di previsione dell'entrata della Regione per l'anno finanziario 1977.
Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento e la riscossione dei tributi istituiti dalla Regione, la riscossione dell'imposta locale sui redditi con l'aliquota stabilita dalla Regione ed il versamento, nella cassa della Regione, delle somme e dei proventi dovuti nell'anno finanziario 1977.

Art. 2.

E' approvato in lire 422.635.000.000 come dallo stato di previsione di cui alla tabella n. 2, annessa alla presente legge, il totale generale delle spese della Regione per l'anno finanziario 1977.
E'autorizzato il pagamento delle spese, in conformita' allo stato di previsione di cui al precedente comma.

Art. 3.

E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l'anno finanziario 1977 annesso alla presente legge.

Art. 4.

Sono considerate spese obbligatorie e d'ordine, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 40 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione della spesa.
Il Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione della Giunta, dispone con proprio decreto il prelevamento, dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, di cui al capitolo n. 10140, delle somme da iscrivere nei capitoli di spesa indicati nell'elenco di cui al precedente comma.

Art. 5.

E' approvato l'elenco n. 2, annesso allo stato di previsione della spesa, dei capitoli relativi alla restituzione di somme avute in deposito o comunque introitate per conto di terzi.
Il Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione della Giunta Regionale, dispone con proprio decreto l'iscrizione, in corrispondenza con gli accertamenti delle entrate, delle somme occorrenti per la regolazione delle spese di cui al precedente comma.

Art. 6.

Per provvedere ad eventuali deficienze nelle assegnazioni di bilancio, che non riguardino le spese di cui ai precedenti articoli 4 e 5, il Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione della Giunta, provvede, con proprio decreto, in conformita' dell'articolo 42 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, al prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste, di cui al capitolo n. 10160 ed alla loro iscrizione nei capitoli da integrare od in capitoli nuovi.
I decreti del Presidente della Giunta Regionale che dispongono i prelevamenti dal fondo di cui al comma precedente sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione e sono presentati entro 30 giorni dalla pubblicazione al Consiglio per la convalida con legge regionale.

Art. 7.

Il Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione della Giunta Regionale, dispone con proprio decreto l'iscrizione delle somme assegnate alla Regione dallo Stato in capitoli istituiti o da istituire nello stato di previsione dell'entrata, anche in eccedenza alle dotazioni ad essi eventualmente conferite, nonche' l'iscrizione di dette somme in corrispondenti capitoli di spesa ed in conformita' alle loro specifiche destinazioni.

Art. 8.

Le somme ripartite a favore della Regione Piemonte sul fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, in eccedenza a quelle stanziate nel capitolo n. 140 dello stato di previsione dell'entrata, sono iscritte nel capitolo n. 140 medesimo e nel fondo di cui al capitolo n. 13960 dello stato di previsione della spesa con la procedura di cui al precedente articolo.
Con analoga procedura si provvedera' all'iscrizione, nei capitoli n. 143 dello stato di previsione dell'entrata e n. 13960 dello stato di previsione della spesa, delle somme assegnate per le finalita' indicate da leggi di contenuto particolare per le quali sia prevista la confluenza nel fondo regionale di sviluppo.
Le somme di cui ai precedenti commi verranno utilizzate per il finanziamento delle spese stabilite nei provvedimenti legislativi statali o regionali a cui si riferiscono e, ove prescritto, secondo gli indirizzi di cui alle deliberazioni del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica.

Art. 9.

Sono confermate, per l'anno finanziario 1977, le autorizzazioni di spesa:
- di 10.000 milioni per la concessione dei contributi in capitale nelle spese per la costruzione di collettori e di impianti di depurazione degli scarichi di acque reflue, di cui alla legge regionale 29 aprile 1975, n. 23;
- di 1.120 milioni per la concessione di contributi per l'acquisto di autobus destinati al trasporto pubblico di persone, di cui alla legge regionale 11 novembre 1976, n. 54;
- di 2.000 milioni per la concessione di contributi per il rinnovo e l'efficienza del materiale rotabile delle imprese esercenti autoservizi di linea di cui alla legge regionale 11 novembre 1976, n. 54;
- di 10.100 milioni per la concessione dei contributi in capitale per il miglioramento ed il potenziamento della zootecnia, di cui alla legge regionale 2 luglio 1974, n. 17;
- di 650 milioni per la concessione di contributi in capitale a favore di cantine sociali, di cui alla legge regionale 11 settembre 1974, n. 31;
- di 2.000 milioni per la concessione dei contributi in capitale per opere di urbanizzazione primaria di aree destinate ad insediamenti industriali ed artigianali, di cui a]la legge regionale 9 aprile 1975, n. 21;
- di 300 milioni per la concessione delle rate dei contributi quinquennali per investimenti nel settore del turismo e dell'industria alberghiera, di cui alla legge regionale 13 agosto 1974, n. 23.
Sono altresi' confermate le autorizzazioni ad accendere i mutui indicati nelle leggi regionali di cui al precedente comma.

Art. 10.

La spesa per la concessione all'Istituto di Ricerche Economico-Sociali (I.R.E.S.) del contributo di cui all'articolo 12, lettera b), della legge regionale 2 settembre 1974, n. 29 e' determinata, per l'anno finanziario 1977, in 600 milioni ed e' iscritta nel capitolo n. 970 del relativo stato di previsione.

Art. 11.

E' approvato il bilancio di previsione dell'Azienda regionale per la gestione della tenuta "La Mandria" per l'anno finanziario 1977, allegato al quadro generale riassuntivo della presente legge.

Art. 12.

La presente legge regionale e' dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto.

Allegato A.


Atto in allegato: Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1977
OMISSIS