Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge

Legge regionale 20 gennaio 1977, n. 9.

Proroga e modifiche delle disposizioni della legge regionale 12 agosto 174, n. 23 concernente provvedimenti per l'incentivazione turistico-ricettiva.

(B.U. 1 febbraio 1977, n. 5)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Art. 1.

Le disposizioni della legge regionale 12 agosto 1974, n. 23, concernente "Provvedimenti per l'incentivazione turistico-ricettiva", sono prorogate fino a tutto l'anno 1976, con le modifiche di cui all'articolo 2 della presente legge.

Art. 2.

L'ultimo capoverso della lettera a) del primo comma dell'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
"Nei territori montani definiti tali dalle leggi vigenti, il contributo e' determinato in ragione del 7% a favore degli imprenditori privati ed in ragione dell'8% a favore degli Enti pubblici o delle Associazioni che, senza fine di lucro, svolgono attivita' dirette ad incrementare il turismo sociale o giovanile. In alternativa al suddetto contributo sono concessi, limitatamente alle iniziative il cui costo complessivo non superi la spesa di lire 60 milioni, contributi costanti in capitale per un periodo di 5 anni in misura annua pari alle percentuali sopra indicate, sulla meta' della spesa ammissibile".
Dopo il primo comma dell'articolo 3 e' inserito il seguente comma:
"Le domande devono inoltre essere corredate dalla licenza edilizia che dovra' essere efficace all'atto della concessione dei contributi".
L'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
"I contributi saranno concessi con priorita' nell'ordine:
l) per opere, in territori montani definiti tali dalle leggi vigenti e in particolare nelle zone di nuova incentivazione turistica secondo i piani o le esigenze indicate dai Comuni o dalle Comunita' Montane, ad iniziativa dei soggetti seguenti indicati in ordine di precedenza:
a) Enti locali e Societa' con prevalente partecipazione di capitale pubblico;
b) Cooperative e Consorzi di piccoli operatori turistici ed Associazioni che, senza fine di lucro, svolgono attivita' dirette ad incrementare il turismo sociale o giovanile;
c) piccole e medie aziende a prevalente conduzione familiare;
2) per opere, all'infuori dei territori di cui al punto 1), ad iniziativa dei medesimi soggetti e nello stesso ordine di precedenza di cui alle lettere a), b) e c).
Dopo il primo comma dell'articolo 6 e' inserito il seguente comma:
"I contributi relativi a villaggi turistici, villaggi ristrutturati, nel rispetto dell'ambiente e delle tradizioni edilizie locali, a fini turistici, campeggi e impianti turistici di trasporto a fune sono concessi con esplicita motivazione che evidenzi la coerenza delle opere rispetto alle linee della politica regionale in tema di pianificazione territoriale, con particolare riguardo ai parchi naturali e all'assetto urbanistico. Per le medesime opere la concessione dei contributi e' subordinata alla stipula, tra la Giunta Regionale e i richiedenti, di una apposita convenzione, al fine di stabilire modalita' di gestione e di esercizio degli impianti da finanziare".
Il secondo comma dell'articolo 8 e' sostituito dal seguente:
"I contributi di cui all'articolo 2, lettere a) e b), sono corrisposti direttamente agli Istituti mutuanti in rate semestrali posticipate, fatta eccezione per i contributi di cui all'ultimo capoverso delle stessa lettera a) che sono corrisposti direttamente agli interessati in rate annuali".
Il quinto comma dell'articolo 10 e' sostituito dal seguente:
"Per le iniziative previste dall'articolo 1, lettere b) e c), i beneficiari delle provvidenze accordate debbono obbligarsi, con atto soggetto a registrazione, a mantenere la continuita' della destinazione dell'opera realizzata per la durata di anni 15".
L'ultimo comma dell'articolo 10 e' sostituito dal seguente:
"In caso di mutamento di destinazione delle opere di cui ai due precedenti commi, il Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione della stessa, sentito il parere degli Enti di cui all'ultimo comma del precedente articolo 3, disporra' la revoca del provvedimento ed il recupero delle somme erogate".

Art. 3.

Per l'anno 1976 le domande di contributi devono essere proposte entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Le documentazioni, a corredo delle domande di contributi presentate fra il 1° ottobre 1975 e la data di entrata in vigore della presente legge, verranno considerate utili.

Art. 4.

Ai fini dell'attuazione della presente legge sono autorizzati per l'anno 1976:
l) il limite di impegno di 200 milioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 2, lettera a), della legge regionale 12 agosto 1974, n. 23;
2) il limite di impegno di 25 milioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 2, lettera b), della legge regionale 12 agosto 1974, n. 23;
3) la spesa di 300 milioni per la concessione dei contributi in capitale di cui all'articolo 2, lettera c), della legge regionale 12 agosto 1974, n. 23;
4) la spesa di 50 milioni per la concessione dei contributi in capitale di cui all'articolo 2, lettera d), della legge regionale 12 agosto 1974, n. 23.
Per la prestazione della garanzia di cui all'articolo 9 della legge regionale 12 agosto 1974, n. 23, e' autorizzata la spesa di 20 milioni per ciascuno degli anni dal 1976 al 1985 e la spesa di 10 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1990.
Per la concessione dei contributi in capitale di cui all'articolo 2, lettera a), della legge regionale 12 agosto 1974, n. 23 - ultimo capoverso - e' autorizzata la spesa complessiva di 50 milioni ripartita in rate di 10 milioni per ciascuno degli anni dal 1976 al 1980.
Le somme non impegnate nell'anno finanziario 1976 possono essere impegnate negli anni finanziari 1977 e 1978.
Le domande presentate nei termini stabiliti dall'articolo 3 della legge regionale 12 agosto 1974, n. 23, e dall'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1974, n. 36, possono essere esaminate ai fini della concessione delle provvidenze finanziate ai sensi del primo comma del presente articolo.
Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

All'onere di 245 milioni, di cui al primo comma, numeri l) e 2), e di cui al secondo comma del precedente articolo, si fa fronte:
- per 65 milioni mediante una riduzione, di pari ammontare, del fondo di cui al capitolo n. 1404 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1976;
- per 95 milioni mediante una riduzione, di pari ammontare, del limite di impegno autorizzato per l'anno finanziario 1974 ai fini della concessione dei contributi di cui all'articolo 2, lettera a), della legge regionale 12 agosto 1974, n. 23, e delle conseguenti annualita' iscritte nel capitolo n. 1368 del bilancio 1975 e nel capitolo n. 1379 del bilancio 1976;
- per 85 milioni, mediante una riduzione, di pari ammontare, del limite di impegno autorizzato per l'anno finanziario 1974, ai fini della concessione dei contributi di cui all'articolo 2, lettera b, della legge regionale 12 agosto 1974, n 23, e delle conseguenti annualita' iscritte nel capitolo n. 1370 del bilancio 1975 e nel capitolo n. 1383 del bilancio 1976, e da iscrivere nei corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi finanziari successivi.
Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1976 gli stanziamenti dei capitoli n. 1379 e n. 1383 saranno conseguentemente ridotti nella rispettiva misura di 95 milioni e di 85 milioni, e saranno istituiti:
- il capitolo n. 1382, con la denominazione "Contributi costanti della durata massima di 15 anni, per la costruzione, la ricostruzione, l'ammodernamento e l'ampliamento di alberghi, pensioni, locande, villaggi turistici e ristrutturati a fini turistici, ostelli per la gioventu', campeggi, case per ferie, rifugi alpini, esercizi della ristorazione ubicati in localita' di interesse turistico ed altri impianti concernenti il turismo sociale e giovanile, nonche' per opere, servizi ed impianti - compresi quelli sportivi e ricreativi - pubblici o di uso pubblico, complementari alla attivita' turistica o comunque atti a favorire lo sviluppo del movimento turistico", e con lo stanziamento di 200 milioni;
- il capitolo n. 1386, con la denominazione: "Contributi costanti della durata massima di 10 anni, per la ristrutturazione e l'adattamento di immobili ubicati nelle zone di montagna in comuni o frazioni con popolazione non superiore a 2.500 abitanti", e con lo stanziamento di 25 milioni;
- il capitolo n 926, con la denominazione:"Oneri conseguenti la prestazione di garanzia sussidiaria ad Istituti convenzionati, per le operazioni di credito relative ad investimenti nel settore del turismo e dell'industria alberghiera", e con lo stanziamento di 20 milioni.
Nel primo rendiconto generale della Regione predisposto dopo l'entrata in vigore della presente legge le somme corrispondenti alle annualita' dei contributi di cui all'articolo 2, lettera a), della legge regionale 12 agosto 1974, n. 23, ricadenti negli anni 1974 e 1975, saranno conservate nel conto dei residui nella misura di 705 milioni e le somme corrispondenti alle annualita' dei contributi di cui all'articolo 2, lettera b), della legge regionale medesima, ricadenti negli anni 1974 e 1975, saranno conservate nel conto dei residui nella misura di 15 milioni.
Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

All'onere di 350 milioni di cui ai numeri 3) e 4) dell'articolo 4 della presente legge si provvede mediante una riduzione, di pari ammontare, dello stanziamento di cui al capitolo n. 1404 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1976 e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, del capitolo n. 1377 con la denominazione: "Contributi in capitale fino al 20% della spesa riconosciuta ammissibile per le opere di arredamento o di rinnovo dell'arredamento degli esercizi del turismo e dell'industria alberghiera", con lo stanziamento di 300 milioni, nonche' del capitolo n. 1378, con la denominazione: "Contributi in capitale fino al 50% delle spese, di importo non superiore a 20 milioni, per opere, impianti e servizi complementari concernenti il turismo e l'industria alberghiera", con lo stanziamento di 50 milioni.
All'onere di 10 milioni, di cui all'articolo 4, terzo comma, della presente legge, si provvede mediante una riduzione, di pari ammontare, dello stanziamento di cui al capitolo numero 1404 dello stato di previsione della spesa del corrispondente anno e mediante l'istituzione nello stato di previsione medesimo, del capitolo n. 1388, con la denominazione "Contributi rateali, della durata di 5 anni, per investimenti nel settore del turismo e dell'industria alberghiera, di importo non superiore a 60 milioni, oppure fino alla concorrenza di 60 milioni per le iniziative di investimento di maggior importo", e con lo stanziamento di 10 milioni.
Per le successive quote annuali del contributo di cui al precedente comma, nei bilanci per gli anni dal 1977 al 1980 sara' iscritto il capitolo 1388, con lo stanziamento di 10 milioni.
Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.