Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge

Legge regionale 20 gennaio 1977, n. 7.

Modifiche alla L.R. 4-6-1975 n. 43. Norme per l'istituzione dei parchi e delle riserve naturali.

(B.U. 1° febbraio 1977, n. 5)

Art. 1, 2

Art. 1.

L'articolo 3 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43 e' cosi' sostituito:
"I territori individuati nel piano regionale dei parchi e delle riserve naturali sono soggetti fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali di cui al successivo articolo 5, e comunque per non piu' di 5 anni, ai seguenti divieti:
a) manomissione e alterazione delle bellezze naturali;
b) movimenti di terreno e scavi suscettibili di alterare l'ambiente;
c) aperture di cave;
d) esercizio venatorio.
Il pascolo e l'agricoltura si esercitano nelle forme e nei terreni entro cui tali attivita' sono attualmente praticate oppure saranno previste dai piani agricoli zonali.
Per quanto concerne la silvicoltura, fatti salvi gli adempimenti derivanti dall'applicazione del R.D.L. 30-12-1923 n. 3267 e successive modificazioni e integrazioni, sono autorizzati i tagli necessari per evitare il deterioramento delle piante, la ceduazione, i diradamenti ed e' permessa la coltivazione dei pioppi e delle altre essenze industriali da legno.
I tagli dei boschi devono essere autorizzati dal Presidente della Giunta Regionale, sentito il parere dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste.
E' vietato l'abbattimento e l'indebolimento di alberi che abbiano particolare valore ambientale, scientifico o urbanistico.
Il Presidente della Giunta Regionale, sentito il parere degli Ispettorati Ripartimentali delle Foreste, puo' autorizzare l'apertura di strade al servizio esclusivo delle attivita' previste dal 2° e 3° comma del presente articolo.
Entro i limiti e le norme previste dagli strumenti urbanistici vigenti, nei territori stessi e' consentito costruire e ripristinare fabbricati rurali, ivi compresi stalle, tettoie, ed altre pertinenze, ad uso esclusivo dei conduttori dei terreni agricoli e forestali. Tali costruzioni sono vincolate all'uso per cui sono state consentite.
Nella determinazione dei territori da includere nel piano, la Giunta Regionale individua zone territoriali omogenee di tipo F di cui al D. M. 2-4-1968, n. 1444, che, d'intesa con i Comuni competenti, dovranno essere recepite dagli strumenti urbanistici relativi fino all'entrata in vigore del Piano Territoriale di Coordinamento di cui all'art. 8.
La vigilanza e' affidata al personale del Corpo Forestale impiegato dalla Regione, alle guardie di caccia e pesca, agli agenti di polizia locale, urbana e rurale".

Art. 2.

Il 1° comma dell'articolo 7 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43 e' cosi' modificato:
"Le violazioni e i divieti di cui ai punti a), b), e c) ed alle limitazioni di cui ai commi 4°, 5° e 6° dell'articolo 3 della presente legge comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 20.000 ad un massimo di L. 5.000.000".
Il 4° comma dell'articolo medesimo e' cosi' modificato:
"Per la violazione al divieto di cui al punto d) dell'articolo 3 si applicano le sanzioni previste dalle vigenti leggi dello Stato e della Regione".