Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge

Legge regionale 14 gennaio 1977, n. 6.

Norme per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni, per l'adesione ad Enti ed Associazioni e per l'acquisto di documentazione di interesse storico ed artistico.

(B.U. 1 febbraio 1977, n. 5)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Art. 1.

La Regione puo', per materie attinenti le sue funzioni e piu' in generale, per perseguire le finalita' di cui al titolo I dello Statuto:
a) organizzare - sia direttamente che in collaborazione con Enti ed Associazioni pubbliche e private - convegni, riunioni, mostre, rassegne, celebrazioni ed altre manifestazioni;
b) partecipare a convegni, riunioni, mostre, rassegne, celebrazioni ed altre manifestazioni;
c) aderire ad enti, istituti, associazioni e comitati.
In ogni caso deve essere garantito l'interesse regionale dell'iniziativa e salvaguardato il ruolo istituzionale della Regione.

Art. 2.

Nel caso in cui l'organizzazione prevista, dall'art. 1, lettera a) sia esclusivamente gestita dalla Regione, le spese sono poste a totale carico del bilancio regionale; nel caso in cui sia gestita in collaborazione la Regione puo' erogare un contributo finanziario, ovvero puo' assumere direttamente i relativi oneri avvalendosi dei concorsi finanziari all'uopo convenuti.

Art. 3.

La partecipazione di cui all'art. 1, lettera b), puo' consistere nell'erogazione di un contributo finanziario, nell'invio di comunicazioni ed altri apporti di carattere tecnico o illustrativo, nell'intervento di amministratori e funzionari regionali nonche' di esperti, designati con le modalita' di cui all'art. 5.

Art. 4.

L'adesione di cui all'art. 1, lettera c), puo' consistere nel versamento di quote, nell'erogazione di contributi finanziari, in apporti di carattere tecnico, nella partecipazione di amministratori e funzionari regionali nonche' di esperti, designati con le modalita' di cui all'articolo successivo.

Art. 5.

La Giunta Regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, determinano le modalita' delle organizzazioni, delle partecipazioni, delle adesioni di cui all'art. 1, adottando le occorrenti determinazioni ed i conseguenti oneri di partecipazione e di assunzione delle spese.

Art. 6.

Alla spesa per le finalita' di cui all'articolo 1, lettera a), e di cui all'articolo 2 della presente legge, valutata in 30 milioni, si provvede per l'anno finanziario 1976, con lo stanziamento del capitolo n. 16 del corrispondente stato di previsione della spesa, la cui denominazione viene cosi' modificata: "Spese e contributi per l'organizzazione, anche in collaborazione con altri enti, ed associazioni pubbliche e private, di convegni, riunioni, mostre, rassegne, celebrazioni ed altre manifestazioni".
Eventuali concorsi finanziari di altri Enti saranno introitati al capitolo n.77 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno finanziario 1976.
Alla spesa per l'anno finanziario 1977 e per ciascuno degli anni finanziari successivi si provvedera' iscrivendo nei corrispondenti bilanci il capitolo n. 16 con la denominazione di cui al primo comma del presente articolo.
Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

Alla spesa per le finalita' di cui all'articolo 1, lettera b) e di cui all'articolo 3 della presente legge, valutata in 65 milioni, si provvede, per l'anno finanziario 1976, con lo stanziamento del capitolo n. 9 del corrispondente stato di previsione della spesa, la cui denominazione viene cosi' modificata: "Contributi ed altri oneri per la partecipazione a convegni, riunioni, mostre, rassegne, celebrazioni ed altre manifestazioni".
Alla spesa per l'anno finanziario 1977 e per ciascuno degli anni finanziari successivi si provvedera' iscrivendo nei corrispondenti bilanci il capitolo n 67, con la denominazione di cui al precedente comma.
Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

Alla spesa per le finalita' di cui all'articolo 1, lettera c) e di cui all'articolo 4 della presente legge, valutata in 25 milioni, si provvede, per l'anno finanziario 1976, mediante una riduzione di pari ammontare, del fondo di cui al capitolo n. 1018 del corrispondente stato di previsione della spesa (Rubrica 5, n. 2) nonche' mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, del capitolo n. 68, con la denominazione: "Contributi ed altri oneri per l'adesione ad enti, associazioni e comitati" e con lo stanziamento di 25.000.000.
Alla spesa per l'anno finanziario, 1977 e per ciascuno degli anni finanziari successivi si provvedera' iscrivendo nei corrispondenti bilanci il capitolo n. 68 con la denominazione di cui al primo comma del presente articolo.
Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

La legge regionale 4 gennaio 1973, n. 2 e' abrogata.

Art. 10.

La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi del sesto comma dell'articolo 45 dello Statuto.