Legge regionale 10 gennaio 1977, n. 5. Modifiche alla legge regionale 30 ottobre 1972, n. 11 e 4 maggio 1976, n. 23. (B.U. 18 gennaio 1977, n. 3) Il primo comma dell'art. 23 della legge regionale 30 ottobre 1972, n. 11 e' sostituito dal seguente:
"E' istituito presso il Consiglio regionale un "Fondo di solidarieta' tra i Consiglieri della Regione Piemonte" con lo scopo di liquidare un premio di reinserimento a quei Consiglieri che cessino dall'incarico di Consigliere per dimissioni o che non siano rieletti nella successiva legislatura ovvero che non si ripresentino candidati".
L'art. 3 della legge regionale 4 maggio 1976, n. 23 e' di conseguenza modificato come segue:
"La liquidazione del premio di reinserimento dovuta ai Consiglieri regionali che cessino dall'incarico di Consigliere per dimissioni che non vengano rieletti nella successiva legislatura ovvero che non si ripresentino candidati, di cui all'art. 23 L.R. 30-10-1972 n. 11, parte seconda, al titolo di 'Fondo di solidarieta'", ferme restando le altre disposizioni normative relative al fondo medesimo, viene fissata e determinata nella seguente misura a far tempo dal 1° gennaio 1976: pari all'ultima mensilita' della indennita' consiliare lorda percepita in carica dal Consigliere cessato, moltiplicata per ogni anno di effettivo servizio del mandato, il cui importo massimo non superi comunque le dieci mensilita'; a tale effetto la frazione di anno di effettivo esercizio in carica, non inferiore ai sei mesi ed un giorno, viene computata come anno intero, quella minore non e' considerata".