Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge

Legge regionale 10 gennaio 1977, n. 4.

Modificazioni ed integrazioni alle leggi regionali 30-12-1974 n. 43 e 3-2-1975 n. 8, concernenti rispettivamente 'Norme per il finanziamento della spesa per l'assistenza ospedaliera' e 'Prime disposizioni in materia di assistenza ospedaliera '.

(B.U. 18 gennaio 1977, n. 3)

Art. 1, 2

Art. 1.

L'articolo 1 della L.R. 30-12-1974 n. 43 e' sostituito dal seguente: "Il fondo regionale per l'assistenza ospedaliera e' alimentato:
a) dalla quota annuale attribuita alla Regione del fondo nazionale per la assistenza ospedaliera di cui agli artt. 14 e 16 della legge 17-5-1974 n. 386;
b) dalle quote di degenza dovute da ricoverati non iscritti nei ruoli di cui all'art. 13 della legge 17-8-1974 n. 386, da ricoverati nelle sale separate di cui all'art 47 del D.P.R. 27-3-1969 numero 130 e dalle quote differenziali dovute da ricoverati in classi diverse;
c) dai proventi per prestazioni ambulatoriali, depurati dalle quote di spettanza dei sanitari;
d) dall'ammontare complessivo netto dei redditi derivanti dalle gestioni patrimoniali degli Enti Ospedalieri;
e) dai proventi derivanti da azioni di rivalsa o surroga;
f) da eventuali stanziamenti integrativi a carico del bilancio della Regione nella misura stabilita con la legge regionale".
Lo stanziamento assegnato ai sensi dell'art. 16 della legge 17-8-1974 n. 386, l'importo delle quote di cui alle suddette lettere b), c), d), e), f) viene ripartito tra gli enti ospedalieri sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 2 e successivi della presente legge.
In sede di ripartizione una quota del fondo sara' utilizzata per fronteggiare gli oneri derivanti dall'attuazione degli altri compiti connessi con il trasferimento alla Regione dell'assistenza ospedaliera.

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 5 della legge regionale 3 febbraio 1975, n. 8 e' abrogato.