Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge

Legge regionale 10 gennaio 1977, n. 3.

Integrazione del fondo speciale per gli asili-nido di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044 per l'anno 1976.

(B.U. 18 gennaio 1977, n. 3)

Art. 1

Art. 1.

Ai fini dell'integrazione del fondo per gli asili-nido nell'anno 1976 stabilita in lire 2950 milioni ai sensi della legge regionale 16 aprile 1975, n. 22, si provvede mediante l'accensione di un mutuo, di pari ammontare, ad un tasso non superiore al tredici per cento e per una durata non superiore ad anni trenta, da estinguere mediante semestralita' costanti posticipate. La Giunta regionale e' autorizzata ad assumere, con propria deliberazione, il mutuo predetto.
Nello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1976 sara' conseguentemente iscritto il capitolo n. 116, con la denominazione "Provento del mutuo per il finanziamento degli oneri relativi all'integrazione regionale del piano per gli asili-nido per l'anno 1976" e con la dotazione di 2950 milioni.
Nel corrispondente stato di previsione della spesa sara' iscritto il capitolo 1169, con la denominazione "Contributi a carico della Regione, per il piano di costruzione, impianto ed arredamento degli asili-nido per l'anno 1976" e con lo stanziamento di 2950 milioni.
All'onere derivante dall'ammortamento del mutuo di cui ai precedenti commi, valutato in 200 milioni, si provvede, per l'anno finanziario 1976, mediante una riduzione degli stanziamenti di cui ai capitoli n 1018 e n. 1406 dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno, nella rispettiva misura di 180 milioni e di 20 milioni, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, dei capitoli n. 556 e n. 1423, relativi alle quote interessi ed alle quote di rimborso del capitale, con il rispettivo stanziamento di 180 milioni.
Al maggior onere derivante dall'ammortamento del mutuo valutato in 200 milioni per l'anno finanziario 1977 e per ciascuno degli anni finanziari successivi si provvede utilizzando una quota di pari ammontare della maggiore somma derivante dal riparto, ad oneri dell'anno 1977, del fondo di cui all'art. 8 della legge 15 maggio 1970 n. 281 modificato dall'articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 356.
Nei bilanci di previsione degli anni 1977 e successivi saranno iscritti i capitoli n. 556 e n. 1423 con stanziamenti pari, in complesso, alle rate d'ammortamento scadenti nei rispettivi anni.
Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.