Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge

Legge regionale 11 novembre 1976, n. 54.

Contributi per l'ammodernamento e il potenziamento del parco veicoli dei trasporti pubblici, in connessione con l'intervento finanziario statale (Piano Autobus).

(B.U. 23 novembre 1976, n. 48)

Art. 1, 2, 3, 4

Art. 1.

Ai sensi dell'articolo 17 del decreto legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito con modificazioni nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, la Regione concede fino al 31 dicembre 1979 e avvalendosi dei fondi stanziati dallo Stato, contributi in capitale alle Aziende pubbliche e a partecipazione pubblica e agli Enti locali che effettuino investimenti per l'acquisto di autobus destinati al trasporto pubblico di persone.
I contributi di cui al precedente comma sono stabiliti nella misura del 50% delle spese riconosciute ammissibili per l'acquisto.

Art. 2.

La Regione concede, per gli anni dal 1976 al 1979, una integrazione dei contributi di cui al precedente articolo, nella misura massima del 25% della spesa riconosciuta ammissibile per l'acquisto.

Art. 3.

Per l'integrazione dei contributi di cui al precedente articolo sono autorizzate le spese di 2.240 milioni per l'anno finanziario 1976 e di 1.120 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1977, 1978 e 1979.
All'onere di 2.240 milioni per l'anno finanziario 1976 si provvede mediante una quota di pari ammontare del provento del mutuo di 5.500 milioni autorizzato ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 26.
Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno finanziario 1976 la dotazione del capitolo n. 121, istituito in attuazione della legge regionale di cui al precedente comma, e' ridotta da 5.500 milioni a 3.260 milioni ed e' istituito il capitolo n. 119, con la denominazione: "provento del mutuo relativo al finanziamento dell'onere per la concessione di contributi alle Aziende pubbliche o a partecipazione pubblica e agli Enti locali, nella misura massima del 25% della spesa riconosciuta ammissibile per l'acquisto di autobus destinati al trasporto pubblico di persone" e con la dotazione di 2.240 milioni.
Nello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio lo stanziamento del capitolo n. 1195, istituito ai sensi della legge regionale di cui sopra, e' corrispondentemente ridotto da 5.500 milioni a 3.260 milioni, ed e' istituito il capitolo n. 1194/1, con la denominazione: "Contributi alle Aziende pubbliche o a partecipazione pubblica e agli Enti locali nella misura massima del 25% della spesa riconosciuta ammissibile per l'acquisto di autobus destinati al trasporto pubblico di persone" con lo stanziamento di 2.240 milioni. Nello stato di previsione medesimo gli stanziamenti dei capitoli n. 619 e n. 1431 saranno ridotti rispettivamente di 263 milioni e di 29 milioni, e saranno istituiti i capitoli n 630 e 1434, riguardanti gli interessi e la quota per il rimborso del capitale relativo al mutuo di 2.240 milioni, con il rispettivo stanziamento di 263 milioni e di 29 milioni.
Nei bilanci degli anni finanziari 1977 e successivi, i capitoli n. 619, 630, 1431 e 1434 saranno iscritti con stanziamenti pari alle rate di ammortamento ricadenti nei relativi anni.
All'onere di 3.360 milioni per gli anni finanziari 1977, 1978 e 1979, si provvede mediante l'accensione, per ciascuno degli anni medesimi, di un mutuo di 1.120 milioni, ad un tasso non superiore al tredici per cento e per una durata non superiore a anni 30, da estinguersi mediante semestralita' costanti posticipate. La Giunta Regionale e' autorizzata ad assumere con proprie deliberazioni i mutui predetti.
Nei bilanci per gli anni finanziari 1977, 1978 e 1979 i capitoli n. 119 di entrata e n. 1194/1 di spesa saranno iscritti rispettivamente con la dotazione o con lo stanziamento di 1.120 milioni, e con denominazioni di cui al 3° e 4° comma del presente articolo; nei bilanci medesimi saranno altresi' iscritti appositi capitoli riguardanti gli interessi passivi e le quote per il rimborso del capitale dei mutui di cui al precedente comma, con stanziamenti pari alle rate di ammortamento ricadenti nei relativi anni.
Al maggior onere derivante dall'ammortamento dei mutui, valutato in 150 milioni per l'anno finanziario 1977, in 300 milioni per l'anno finanziario 1978 e in 450 milioni per l'anno finanziario 1979, si provvede utilizzando quote, di pari ammontare, delle maggiori somme derivanti dal riparto, per ciascuno degli anni medesimi, del fondo di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, modificato dall'articolo 1 della legge 10 maggio 1976, n. 356.
Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.