Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge

Legge regionale 27 ottobre 1976, n. 52.

Modificazioni alla Legge Regionale 6 maggio 1974, n. 13 e rifinanziamento di alcuni interventi.

(B.U. 9 novembre 1976, n. 46)

Art. 1, 2, 3

Art. 1.

L'articolo 8 della legge regionale 6 maggio 1974 n. 13 e' sostituito dal seguente:
"Alla ricostituzione dei boschi percorsi dal fuoco puo' provvedere direttamente la Giunta regionale con finanziamenti a totale carico della Regione.
Per l'occupazione temporanea dei terreni boscati da ricostruire a norma del precedente comma, non viene corrisposta, in deroga alle vigenti leggi, alcun indennita' al proprietario.
La Giunta regionale puo' anche concedere contributi fino al 90% delle spese necessarie per l'esecuzione delle opere di cui al primo comma determinate dagli Uffici forestali regionali, agli enti o privati interessati che intendano eseguire le opere di ricostruzione e ne facciano richiesta entro sei mesi dalla data in cui si e' verificato l'incendio".

Art. 2.

Le parole "...compensi fissi giornalieri..." del 4° comma dell'art. 4 della legge regionale 6 maggio 1974, n. 13 sono sotituite con il termine "... compensi orari...".

Art. 3.

Per le attivita' previste dall'art. 3 ed all'art. 6, lettere a, b, c, d, e, g, l, della legge regionale 6 maggio 1974, n. 13, e' autorizzata la spesa di lire 45 milioni per l'anno finanziario 1976 e per ciascuno degli anni finanziari successivi.
Agli oneri di cui al precedente comma si provvede, per l'anno finanziario 1976 e gli anni finanziari successivi, mediante la riduzione di una somma di pari ammontare dello stanziamento previsto al capitolo 1344 del bilancio 1976 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.
Nel bilancio per l'anno finanziario 1976 sara' conseguentemente iscritto il capitolo n. 1338, con la denominazione "Spese per le attrezzature, gli impianti e le opere riguardanti la prevenzione e l'estinzione degli incendi forestali (artt. 3 e 6 lett. a, b, c, d, e, g, l, della legge regionale 6-5-1974 n. 13) con lo stanziamento di lire 45 milioni".
Nei bilanci degli anni finanziari successivi sara' iscritto il corrispondente capitolo con la denominazione e lo stanziamento di cui al precedente comma.
Le spese autorizzate ai sensi della presente legge non impegnate nell'esercizio finanziario di competenza, possono essere impegnate negli esercizi finanziari successivi anche in corrispondenza di attivita' da effettuare negli esercizi medesimi.
Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.