Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge

Legge regionale 30 agosto 1976, n. 48.

Rifinanziamento della legge regionale 4-6-1975 n. 45 e modifiche.

(B.U. 7 settembre 1976, n. 37)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Art. 1.
(Finalita')

La Regione Piemonte, con la presente legge, dispone un primo rifinanziamento, con integrazioni e modifiche, della legge regionale 4 giugno 1975, n. 45, prolungandone l'operativita' fino all'esercizio 1979, con riserva di incrementare ulteriormente gli stanziamenti per le provvidenze previste dalle vigenti disposizioni, in relazione a nuove assegnazioni di fondi statali per le finalita' considerate dalla legge 7 agosto 1973 n. 512, dalla legge 23 aprile 1975, n. 125 art. 3 e da altre consimili norme legislative.
Ai sensi dell'art. 2 della legge 19-5-1976, n. 335 i successivi rifinanziamenti per gli esercizi 1977, 1978 e 1979 potranno essere disposti con le leggi relative all'approvazione dei rispettivi bilanci.

Art. 2.
(Trasferimento mutui)

L'autorizzazione ad accendere mutui per l'anno finanziario 1976 per un ammontare complessivo di 4000 milioni di cui all'art 22 della legge regionale 2 luglio 1974, n. 17, modificato dalla legge regionale 8 settembre 1975, n. 51 e' convertita alle finalita' di cui alla legge regionale 4 giugno 1975 n. 45; il capitolo n. 124 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1976 e' conseguentemente soppresso ed e' istituito, nello stato di previsione medesimo, il capitolo n. 125 con la denominazione "Provento dei mutui autorizzati a copertura di spese relative a contributi in capitale per lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo in agricoltura" e con la dotazione di 4000 milioni.
Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.
(Integrazione all'art. 4)

"All'art. 4 della legge regionale 4-6-1975 n. 45, e' aggiunto quanto segue.
g) Assistenza alla cooperazione.
La Giunta Regionale e' autorizzata a concedere contributi a favore di consorzi di cooperative tra produttori agricoli, o anche di singole cooperative, purche' aventi rilevanti dimensioni ed a larga base associativa, nonche' di associazioni di produttori a larga base associativa riconosciute dallo Stato o dalla Regione per la realizzazione di idonei programmi di assistenza tecnica.
I contributi di cui sopra potranno essere erogati nella misura del 75% della spesa riconosciuta ammissibile per il personale tecnico, limitatamente ad un massimo di due unita' per ente beneficiario e nella misura massima del 50% per le altre spese riconosciute ammissibili ai fini della realizzazione dei programmi.
Il contributo non puo' costituire duplicazione di analoghe voci previste tra le spese di gestione. La Giunta Regionale puo' promuovere la formazione ed il perfezionamento di dirigenti di cooperative agricole e loro consorzi.

Art. 4.
(Integrazione all'art. 4)

All'art. 4 della legge regionale 4-6-1975 n. 45, dopo la lettera g) di cui al precedente articolo, e' aggiunto quanto segue:
"h) Progetti.
La Giunta Regionale e' autorizzata ad erogare contributi in conto capitale nella misura massima del 90% a favore dell'Ente di Sviluppo Agricolo del Piemonte o di consorzi di cooperative, di singole cooperative o anche di Associazioni di produttori, purche' di rilevanti dimensioni ed a larga base associativa, per la redazione di progetti, compresi i relativi studi, di impianti per la raccolta, conservazione trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici".

Art. 5.
(Modifiche ed integrazioni all'art. 4)

All'art. 4 della legge regionale 4-6-1975 n. 45, dopo la lettera h) di cui al precedente articolo, e aggiunto quanto segue:
"i) Prestiti per macchine ed attrezzature.
La Giunta Regionale e' autorizzata a concedere ai beneficiari di cui all'articolo 2 della presente legge, contributi in conto interessi su prestiti quinquennali per l'acquisto di macchine ed attrezzature relative ad impianti per la produzione, raccolta, conservazione, commercializzazione e trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici".
All'art. 4 della legge regionale 4-6-1975 n. 45, alla lettera b), terzo comma, dopo le parole "ai Consorzi irrigui" sono aggiunte le parole "ed ai Comuni e loro Consorzi".
All'art. 4 della legge regionale 4-6-1975 n. 45, alla lettera b), e' aggiunto il seguente comma: "I consorzi irrigui possono essere costituiti anche in modo non prevalente da imprenditori agricoli ed essere retti da statuti nei quali non e' sancito il voto pro capite per i soci persone fisiche".

Art. 6.
(Modifiche ed integrazioni all'art. 2)

All'art. 2 della legge regionale 4-6-1975 n. 45, al primo comma, dopo "cooperative agricole" sono aggiunte le parole "ivi comprese le cooperative di conduzione e di servizio".
All'art. 2 della legge regionale 4-6-1975 n. 45, alla lettera a) primo comma, dopo "imprenditori agricoli associati" e' aggiunto "a mezzo di atto pubblico e con un minimo di 5 soci".
All'art. 2 della legge regionale 4-6-1975 n. 45, l'ultimo comma della lettera a) e' cosi' sostituito:
"Ai fini della presente legge e' considerato imprenditore agricolo la persona fisica che esercita personalmente e professionalmente l'agricoltura, impegnandovi in modo prevalente la propria attivita'".
All'art. 2, lettera f) e' aggiunto il seguente comma:
"E' consentita l'estinzione anticipata dei prestiti e dei mutui assistiti da concorso regionale negli interessi. Il contributo negli interessi puo' essere attualizzato a vantaggio dell'operatore per i mutui di miglioramento fondiario. In merito si richiama quanto previsto all'articolo 19 della legge 9-5-1975 n. 153".
All'art. 2 della legge regionale 4-6-1975 n. 45, alla lettera g) e' aggiunto quanto segue:
"Gli imprenditori agricoli singoli o associati e le cooperative agricole di conduzione che allevano bestiame suino od avicunicolo debbono avere una capacita' produttiva almeno del 35% del fabbisogno alimentare del bestiame allevato".
All'art 2 della legge regionale 4-6-1975 n. 45, alla lettera h) e' aggiunto quanto segue:
"Per le altre specie e' richiesta l'adesione ai piani di profilassi se esistenti".

Art. 7.
(Modifiche ed integrazioni all'art. 5)

All'articolo 5 della legge regionale 4-6-1975 n. 45 sono aggiunti i seguenti commi:
"La fidejussione puo' essere concessa anche prescindendo dall'intervento del Fondo Interbancario, quando sia da prestare nell'interesse di cooperative agricole o di loro consorzi, nei riguardi di opere di particolare rilevanza economica e sociale, nonche' in presenza di obiettive difficolta' di finanziamento da parte degli istituti esercenti il Credito Agrario.
In tali casi il provvedimento relativo alla concessione della fidejussione e' adottato dal Consiglio Regionale, su proposta della Giunta".

Art. 8.
(Integrazione all'art. 2)

All'art. 2 della legge regionale 4-6-1975 n. 45, alla lettera a) e' aggiunto il seguente comma:
"Possono beneficiare delle agevolazioni della presente legge anche le cooperative costituite tra lavoratori agricolo-forestali, per l'attivita' di rimboschimento, per le lavorazioni ed utilizzazioni forestali nonche' per la coltivazione, raccolta e lavorazione dei prodotti del sottobosco".

Art. 9.
(Autorizzazione di spesa)

Per la concessione dei contributi in capitale di cui all'art. 4 lettere a), b), e), nonche' per le attivita' di cui alla lettera f), della legge regionale 4 giugno 1975, n. 45 e' autorizzata la spesa di 6660 milioni per l'anno finanziario 1976.
Per la concessione di contributi in conto interessi di cui all'art. 4 lettera a) della legge regionale 4 giugno 1975, n. 45 e' autorizzato il limite d'impegno di 340 milioni per l'anno finanziario 1976.
Per la concessione dei contributi in conto interessi di cui all'art. 4 lettera c) della legge regionale 4 giugno 1975 n. 45, e' autorizzata, per l'anno finanziario 1976, la spesa di 500 milioni, e la spesa di 250 milioni per ciascuno degli anni 1977-1978-1979.
Per la concessione della garanzia fidejussoria di cui all'art 5 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 45, e' autorizzato per l'anno finanziario 1976, il limite d'impegno di 25 milioni. Per la concessione dei contributi in capitale di cui all'art. 3 della presente legge e' autorizzata, per gli anni finanziari 1976-1977-1978-1979, la spesa di 200 milioni.
Per la concessione dei contributi in capitale di cui all'art. 4 della presente legge e' autorizzata, per gli anni finanziari 1976-1977-1978-1979, la spesa di 100 milioni.
Per la concessione dei contributi in conto interessi su prestiti quinquennali di cui all'art. 5 della presente legge, e' autorizzato, per l'anno finanziario 1976, il limite d'impegno di 135 milioni.
Il limite d'impegno di lire 200 milioni, autorizzato per l'anno finanziario 1975 per contributi in interessi su mutui straordinari ventennali per la trasformazione di passivita' onerose, di cui all'art. 4 lettera b) ed all'art. 8 della legge regionale 4-6-1975 n. 45, potra' essere utilizzato anche per la erogazione di contributi in conto interessi relativi ai mutui integrativi ventennali per le strutture cooperative di cui all'art. 4 lettera a).

Art. 10.
(Disposizioni contabili)

All'onere di 6660 milioni, per l'anno finanziario 1976, di cui al primo comma del precedente articolo, si provvede:
- per 4000 milioni mediante una disponibilita' di pari ammontare derivante dalla soppressione del capitolo n. 1324 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1976;
- per 100 milioni mediante una disponibilita' di pari ammontare derivante dalla riduzione del capitolo n. 1018 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1976, corrispondente alla eliminazione della voce n. 3 della rubrica n. 11 dell'elenco n. 3;
- per 2560 milioni mediante una quota di pari ammontare della somma di 9493 milioni assegnata alla Regione ai sensi dell'articolo 10 della legge 16 ottobre 1975 n. 493, ed iscritta al capitolo n. 1395 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1976.
Nello stato di previsione della spesa per l'anno 1976 sara' conseguentemente istituito il capitolo n. 1287, con la denominazione "Interventi regionale per la Cooperazione e l'Associazionismo in agricoltura Contributi in capitale per strutture associative, spese di gestione, contributi di avviamento e per azioni promozionali" e con lo stanziamento di 6660 milioni.
All'onere di 340 milioni per l'anno finanziario 1976, di cui al secondo comma del precedente articolo, si provvede mediante una riduzione di pari ammontare dello stanziamento di cui al capitolo 1404 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1976.
Nello stato di previsione della spesa per l'anno 1976 sara' conseguentemente istituito il capitolo 1290 con la denominazione "Interventi regionali per la Cooperazione e l'Associazionismo. Contributi negli interessi per mutui ventennali per strutture ed il ripiano di passivita' onerose" e con lo stanziamento di 340 milioni.
All'onere di 500 milioni per l'anno finanziario 1976, di cui al terzo comma del precedente articolo, si provvede:
- per 200 milioni mediante la disponibilita' di pari ammontare derivante dalla soppressione del capitolo 730 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1976;
- per 300 milioni mediante una riduzione di pari ammontare dello stanziamento del capitolo n. 740 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1976.
Nello stato di previsione della spesa per l'anno medesimo sara' conseguentemente istituito il capitolo n 1291 con la denominazione "Interventi regionali per la Cooperazione e l'Associazionismo. Contributi negli interessi sui prestiti per le anticipazioni ai conferenti" e con lo stanziamento di 500 milioni.
All'onere di 200 milioni, per l'anno finanziario 1976, di cui al quarto comma del precedente articolo, si provvede mediante una riduzione di pari ammontare dello stanziamento di cui al capitolo n. 1404 del corrispondente stato di previsione della spesa e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, del capitolo n. 1293, con la denominazione "Interventi regionali per la Cooperazione e l'Associazionismo. Prestazione di garanzia sussidiaria ai mutui per strutture associative e per passivita' onerose" e lo stanziamento di 25 milioni.
All'onere di 200 milioni, per l'anno finanziario 1976, di cui al quinto comma del precedente articolo, si provvede mediante una riduzione, nella rispettiva misura di 196 milioni e di 4 milioni degli stanziamenti di cui ai capitoli n.740 e n. 731 dello stato di previsione della spesa del corrispondente anno e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, del capitolo n. 1265/1, con la denominazione "Contributi in capitale per il potenziamento dell'assistenza tecnica a favore di Consorzi di Cooperative tra produttori agricoli, o di singole Cooperative a larga base associativa" e con lo stanziamento di 200 milioni.
All'onere di 100 milioni, per l'anno finanziario 1976, di cui al sesto comma del precedente articolo, si provvede mediante una riduzione di pari ammontare dello stanziamento del capitolo n. 740 dello stato di previsione della spesa del corrispondente anno, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, del capitolo 1266, con la denominazione "Contributi in capitale a favore dell'ESAP, o di Consorzi di Cooperative o di singole Cooperative od anche di associazioni di produttori, purche' di rilevanti dimensioni, per la redazione di progetti di impianti per la raccolta, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici" e con lo stanziamento di 100 milioni.
All'onere di 135 milioni, per l'anno finanziario 1976, di cui al settimo comma del precedente articolo, si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, dello stanziamento di cui al capitolo n. 1404 dello stato di previsione della spesa dello stesso anno e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, del capitolo n 1268 con la denominazione "Contributi in conto interessi su prestiti quinquennali per l'acquisto di macchine ed attrezzature per l'ammodernamento di impianti per la produzione, raccolta, conservazione, commercializzazione e trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici" e con lo stanziamento di 135 milioni.
Le somme non impegnate in ciascuno esercizio finanziario possono essere impegnate negli esercizi finanziari successivi anche per le attivita' effettuate negli esercizi successivi stessi.
Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.