Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge

Legge regionale 30 agosto 1976, n. 46.

Concessione di garanzia fidejussoria per anticipazione di cassa alla Societa' Subalpina di Imprese ferroviarie S.p.A. con sede in Domodossola.

(B.U. 7 settembre 1976, n. 37)

Art. 1, 2, 3

Art. 1.

L'Amministrazione regionale e' autorizzata a prestare una fidejussione nell'interesse della Societa' Subalpina Imprese ferroviarie S.p.A., con sede in Domodossola, per un'anticipazione di cassa dell'ammontare massimo di 370 milioni, oltre ad interessi, commissioni ed accessori, estinguibile entro il 31 luglio 1977.
La fidejussione, solidale ed indivisibile con la Societa' di cui al precedente comma, concerne l'estinzione dell'anticipazione nonche' il pagamento degli interessi, delle commissioni e degli accessori, ed e' presentata con espressa rinuncia al beneficio di cui all'articolo 1957, primo comma, del Codice Civile ed alla preventiva escussione della Societa' medesima.

Art. 2.

Ai fini dell'attuazione della presente legge, nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1976 sara' iscritto il capitolo n. 605, con la denominazione "Garanzia fidejussoria per l'anticipazione di cassa alla Societa' Subalpina di Imprese ferroviarie S.p.A., con sede in Domodossola" e con lo stanziamento di 450 milioni.
All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione da 1000 milioni a 550 milioni dello stanziamento di cui al capitolo n. 1010 del bilancio per l'anno finanziario 1976.
Le somme non utilizzate nell'esercizio finanziario 1976 potranno essere impegnate nell'esercizio finanziario successivo.
Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge regionale e' dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi del sesto comma dell'articolo 45 dello Statuto.