Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge

Legge regionale 30 agosto 1976, n. 44.

Trasferimenti all'esercizio finanziario 1976 di limiti di impegno e di autorizzazioni di spesa stabiliti per gli esercizi finanziari 1974 e 1975 in materia di Agricoltura e Foreste.

(B.U. 31 agosto 1976, n. 36)

Art. 1, 2, 3, 4, 5

Art. 1.

Le autorizzazioni di spesa stabilite dall'articolo 11, n. 1, 2 e 3, della legge regionale 11 settembre 1974, n. 31, per ciascuno degli esercizi finanziari 1974 e 1975, sono trasferite all'esercizio finanziario 1976, ad integrazione degli stanziamenti dei capitoli n. 1298, n. 1300 e n. 1304, nella rispettiva misura di 900 milioni, 200 milioni e 200 milioni. L'autorizzazione ad accendere i mutui di cui all'articolo 12, 1° comma, della legge regionale 11 settembre 1974, n. 31, per 650 milioni e per ciascuno degli anni finanziari 1974 e 1975, e' conseguentemente trasferita all'esercizio finanziario 1976, nel cui bilancio la dotazione del capitolo n. 126 di entrata risultera' aumentata da 650 milioni a 1.950 milioni.
Nel rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1975 le somme scritte nel capitolo n. 99 dello stato di previsione dell'entrata e nei capitoli n. 1337/1, n. 1337/2 e n. 1337/4 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1974, e le somme iscritte nel capitolo n. 99 dello stato di previsione dell'entrata e nei capitoli n. 1338, n. 1339 e n. 1341 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1975, non saranno riportate o conservate nel conto dei residui.
Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

La decorrenza dei limiti d'impegno di 30 milioni, 30 milioni e 10 milioni, autorizzati dall'articolo 11, n. 4, 5 e 6 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 31, per ciascuno degli esercizi finanziari 1974 e 1975, e' trasferita all'esercizio finanziario 1976 ad integrazione degli stanziamenti dei capitoli n. 1302, n. 1300 e n. 1308, nella rispettiva misura di 60 milioni, 60 milioni e 20 milioni.
Le conseguenti annualita' di spesa avranno scadenza nell'anno 2005.
Nel rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1975 le somme conservate nel conto dei residui per i capitoli n. 1337/3, n. 1337/5 e n. 1337/6 del bilancio 1974 e le somme iscritte nei capitoli n. 1340, n. 1342 e n. 1343 del bilancio 1975 costituiranno economie ai sensi dell'articolo 36 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, con le successive modificazioni ed integrazioni.
Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

La decorrenza dei limiti di impegno di 550 milioni e di 25 milioni autorizzati dagli articoli 8 e 9 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 45, per l'esercizio finanziario 1975 e' trasferita all'esercizio finanziario 1976 ed e' riferita, rispettivamente, ai capitoli n. 1289 e n. 1292.
Le conseguenti annualita' di spesa avranno scadenza nell'anno 2005.
La denominazione del capitolo n. 1289 del bilancio per l'anno finanziario 1976 e' conseguentemente cosi' modificata: " Interventi regionali per la cooperazione l'associazionismo in agricoltura. Contributi negli interessi per mutui ventennali per strutture associative ed il ripiano di passivita' onerose ".
Nel rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1975 le somme iscritte ai capitoli n. 1349/2 e n. 1349/3 dello stato di previsione della spesa per l'anno medesimo non saranno riportate nel conto dei residui e costituiranno economie di spesa.
Gli impegni di spesa stabiliti sullo stanziamento del capitolo n. 1349/2 del bilancio per l'anno finanziario 1975 mantengono la loro efficacia giuridica negli stessi termini in cui furono assunti, fatta eccezione per il differimento delle rispettive decorrenze e scadenze.
Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

La decorrenza dei limiti di impegno autorizzati per complessivi 4.625 milioni dagli articoli 19 e 20 della legge regionale 8 settembre 1975, n. 51 per l'anno finanziario 1975, e' trasferita all'esercizio finanziario 1976 ed e' riferita ai capitoli n. 1317, n. 1275, n. 1283, n. 1285, n. 1279, n. 1349 e n. 1326, nella rispettiva misura di 500 milioni, 1950 milioni, 600 milioni, 600 milioni, 600 milioni, 300 milioni e 75 milioni.
Le annualita' di spesa conseguenti ai limiti di impegno di cui al precedente comma avranno scadenza nell'anno 2005.
La denominazione dei capitoli n 1317, n. 1275, n. 1283, n. 1285, n. 1279, n. 1349 e' conseguentemente cosi' modificata:
- capitolo n. 1317. "Interventi regionali per lo sviluppo dell'agricoltura e delle foreste. Contributo negli interessi di prestiti annuali per l'acquisto di bestiame da ingrasso e di prestiti quinquennali per l'acquisto di bestiame da riproduzione";
- capitolo n. 1275: "Interventi regionali per lo sviluppo dell'agricoltura e delle foreste. Contributi in conto interessi dei mutui ventennali per miglioramenti fondiari";
- capitolo n. 1283: "Interventi regionali per lo sviluppo dell'agricoltura e delle foreste. Contributi negli interessi dei mutui trentennali per l'acquisto di terreni";
- capitolo n. 1285: "Interventi regionali per lo sviluppo dell'agricoltura e delle foreste. Contributo negli interessi dei mutui quinquennali per la meccanizzazione agricola";
- capitolo n. 1279: "Interventi regionali per lo sviluppo dell'agricoltura e delle foreste. Contributi negli interessi dei mutui ventennali per la realizzazione di opere finanziate da altri Enti";
- capitolo n. 1349: "Interventi regionali per lo sviluppo dell'agricoltura e delle foreste. Contributo negli interessi sui mutui ventennali per il miglioramento dei pascoli montani".
Nel rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1975 le somme iscritte ai capitoli n. 1348/1, n. 1330/1, n. 1350/1, n. 1351/1, n. 1351/2, n. 1359/1 e n. 1349/5 dello stato di previsione della spesa per l'anno medesimo non saranno riportate nel conto dei residui e costituiranno economie di spesa.
Gli impegni di spesa stabiliti nell'esercizio finanziario 1975 sugli stanziamenti sopracitati mantengono la loro efficacia giuridica negli stessi termini in cui vennero assunti, fatta eccezione per il differimento delle rispettive decorrenze e scadenze.
Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.
(Urgenza)

La presente legge e' dichiarata urgente, a termini dell'articolo 45, VI comma dello Statuto regionale ed entrera' in vigore il primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.