Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge

Legge regionale 9 luglio 1976, n. 41.

Definizione degli ambiti territoriali delle Unita' Locali dei servizi.

(B.U. 20 luglio 1976, n. 30)

Art. 1, 2, 3, 4
All. A.

Art. 1.

Il territorio della Regione Piemonte e' suddiviso nelle zone indicate nell'allegato, che fa parte integrante della presente legge.

Art. 2.

Le zone di cui all'art. 1 rappresentano la dimensione territoriale sulla quale si articola il complesso integrato di tutti i servizi di base che costituiscono, nel loro insieme l'Unita' Locale dei Servizi.
Eventuali modifiche alle zone possono essere adottate dal Consiglio regionale, anche in relazione all'art. 3 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 41, sulla base di motivate richieste dei Comuni.

Art. 3.

La Regione provvede con apposite leggi a delegare ai Comuni ed alle Comunita' Montane l'esercizio delle competenze regionali in materia di servizi.

Art. 4.

La gestione e' unica per tutti i servizi compresi nell'Unita' Locale ed e' esercitata dai Comuni e dalle Comunita' Montane, in forma decentrata o consortile, in base alla dimensione delle singole zone nelle quali i Comuni e le Comunita' Montane sono inseriti.
In attesa delle normative di cui all'art. 3, e' consentita la prosecuzione della gestione consortile dei servizi gia' operanti in Unita' Locali diverse, ove non in contrasto con gli indirizzi programmatici della Regione.

Allegato A.

Definizione degli ambiti territoriali delle Unita' Locali dei Servizi
OMISSIS