Legge regionale 9 luglio 1976, n. 40. Integrazione straordinaria del cap. 236 di spesa del bilancio per l'anno finanziario 1976, per favorire l'esercizio del diritto allo studio. (B.U. 20 luglio 1976, n. 30) Per la realizzazione del servizio di mensa ed altri interventi idonei a favorire la realizzazione della scuola a pieno tempo di cui alla legge regionale 2 settembre 1974, n. 27, modificata dalla legge regionale 4 giugno 1975, n. 39, e' autorizzata, per l'anno finanziario 1976, la ulteriore spesa di 1000 milioni.
La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione, di pari ammontare, dello stanziamento di cui al capitolo n. 1018 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1976 e mediante l'integrazione di 1000 milioni dello stanziamento di cui al capitolo n. 236 dello stato di previsione medesimo.
Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
(Urgenza)