Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge

Legge regionale 7 luglio 1976, n. 37.

Delega al Comune di Tortona della gestione della comunita' protetta per Profughi.

(B.U. 13 luglio 1976, n. 29)

Art. 1, 2, 3

Art. 1.

La Regione, in attuazione dell'art. 118, 3. comma, della Costituzione e degli artt. 66 e 67 del proprio Statuto, delega al Comune di Tortona la gestione della "Comunita' protetta per profughi".

Art. 2.

Il Comune di Tortona gestisce la suddetta Comunita' , nel rispetto delle norme che regolano gli interventi nei confronti dei Profughi, allo scopo di pervenire alla chiusura della Comunita' stessa, con conseguente inserimento nel contesto sociale di quanti ancora vi si trovano.
Il provvedimento di chiusura della Comunita' medesima e' adottato dalla Giunta regionale.
E' compresa nella gestione anche l'erogazione di provvidenze stabilite dalla Regione nei confronti dei Profughi ospiti della "Comunita'".

Art. 3.

La Regione mette anticipatamente a disposizione del Comune di Tortona, sui fondi di cui al successivo comma, le somme occorrenti alla gestione della "Comunita' protetta per Profughi". Il Comune di Tortona presenta annualmente alla Regione il rendiconto delle spese sostenute, anche ai fini degli eventuali conguagli.
Nel bilancio dell'anno finanziario 1976 sara' iscritto il cap 526 con la denominazione "Spese per la gestione della Comunita' protetta per Profughi di Tortona" con lo stanziamento di L. 7.000.000.
All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione, di pari ammontare, dello stanziamento di cui al cap. 516 del bilancio 1976.
Nei bilanci degli anni 1977 e successivi, fino alla chiusura della "Comunita'" sara' iscritto il cap. n. 526, con la denominazione "Spese per la gestione della Comunita' protetta per Profughi di Tortona" e lo stanziamento di L. 7.000.000.
Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.