Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge

Legge regionale 7 luglio 1976, n. 34.

Rifinanziamento della Legge Regionale 4 giugno 1975, n. 46, 'Interventi a favore di Consorzi fra Enti locali per lo smaltimento dei rifiuti solidi '.

(B.U. 13 luglio 1976, n. 29)

Art. 1, 2

Art. 1.

Per la concessione dei contributi in capitale di cui alla legge regionale 4 giugno 1975, n. 46, art. 3, primo comma, e' autorizzata, per l'anno 1976, la spesa di 1.400.000.000.
All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante l'accensione di un mutuo di pari ammontare, ad un tasso non superiore al tredici per cento e per una durata non superiore a trent'anni, da estinguersi mediante semestralita' costanti posticipate.
La Giunta regionale e' autorizzata ad assumere, con propria deliberazione, il mutuo predetto.
Nello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1976 sara' conseguentemente iscritto il cap. n 108 con la denominazione "Provento del mutuo relativo al rifinanziamento dei contributi in capitale a Consorzi fra Enti locali, nelle spese per l'allestimento di discariche controllate dei rifiuti solidi" e la dotazione di 1.400.000.000. Nello stato di previsione della spesa del medesimo anno sara' corrispondentemente iscritto il cap. n. 1123, con la denominazione "Contributi in capitale, a Consorzi tra Enti locali, nelle spese per l'allestimento di discariche controllate dei rifiuti solidi" e lo stanziamento di 1.400.000.000.
All'onere derivante dall'ammortamento del mutuo di cui ai precedenti commi, valutato in 195.000.000 per l'anno finanziario 1976, si provvede mediante una riduzione, nella rispettiva misura di 175.000.000 e di 20.000.000, degli stanziamenti di cui ai cap. n. 1018 e n. 1406 del corrispondente stato di previsione della spesa, e mediante l'iscrizione, nello stato di previsione medesimo, dei cap. n. 398 e n. 1417, riguardanti gli interessi passivi e la quota di capitale per il rimborso del mutuo, con il rispettivo stanziamento di 175.000.000 e di 20.000.000.
Negli stati di previsione della spesa per gli anni finanziari 1977 e successivi, sino alla completa estinzione del mutuo saranno iscritti i cap. n. 398 e n. 1417, con stanziamenti pari alle rate di ammortamento ricadenti nei relativi anni.
Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni del bilancio.

Art. 2.

Per la concessione dei contributi in interesse di cui all'art. 3, secondo comma, della legge regionale 4 giugno 1975, n. 46, sono autorizzati, per l'anno 1976, il limite di impegno di 450.000.000 e le conseguenti annualita' di spesa per gli anni finanziari dal 1976 al 2000.
All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare del fondo speciale di cui al cap. n. 1404 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1976 e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, del cap. n. 1122 con la denominazione "Contributi in interesse a favore di Consorzi fra Enti locali, nelle spese per la realizzazione di impianti di trattamento dei rifiuti solidi" e lo stanziamento di 450.000.000.
Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.