Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge

Legge regionale 25 giugno 1976, n. 32.

Istituzione dell'Azienda Regionale per la gestione della tenuta La Mandria.

(B.U. 28 giugno 1976, n. 27)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Art. 1.
(Istituzione dell'Azienda)

E' istituita l'azienda per la gestione dei beni mobili, immobili e loro pertinenze in essi compresi, di proprieta' della Regione, costituenti la tenuta "La Mandria".

Art. 2.
(Finalita' dell'Azienda)

L'azienda, operando nel quadro delle direttive programmatiche e sotto il controllo del Consiglio regionale, si propone di:
a) conservare e difendere i beni ambientali e culturali affidati alla sua gestione;
b) assicurare la piu' efficace azione protettiva e di valorizzazione nei confronti dei boschi, dei terreni e degli allevamenti;
c) provvedere all'organizzazione, alla regolamentazione e al controllo della fruibilita' pubblica della tenuta, realizzando le strutture necessarie;
d) promuovere iniziative atte a sensibilizzare la pubblica opinione al rispetto ed alla salvaguardia dei beni ambientali e culturali;
e) provvedere alla vigilanza sui beni affidati alla sua gestione.

Art. 3.
(Organi dell'Azienda)

Sono organi dell'azienda:
a) il Presidente;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Comitato Tecnico-Politico.

Art. 4.
(Il Presidente)

Il Presidente dell'azienda e' nominato dal Presidente della Giunta Regionale, ed e' scelto fra i membri del Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'azienda, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e ne attua le deliberazioni.

Art. 5.
(Costituzione del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione e' composto dal Presidente e da 4 membri, di cui 2 espressi dalla minoranza, eletti dal Consiglio Regionale.
I suoi componenti durano in carica cinque anni, decadono in ogni caso al termine del mandato del Consiglio Regionale che li ha eletti. In caso di dimissioni o comunque di vacanza del posto, il membro che viene nominato in sostituzione, fatta salva la proporzione di cui al primo comma, dura in carica per il periodo di nomina del membro sostituito. Finche' non sia riunito il nuovo Consiglio di Amministrazione sono prorogati i poteri del precedente.
Il Consiglio di Amministrazione puo' essere sciolto con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione del Consiglio Regionale, per azione contraria alle norme di legge o per gravi inadempienze che pregiudichino gli interessi dell'Azienda, e altresi' nel caso di riorganizzazione dell'Azienda in conformita' di provvedimenti della Regione.

Art. 6.
(Competenze del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione provvede a:
a) presentare, sentito il parere del Comitato Tecnico-Politico, alla Giunta Regionale il programma quinquennale e i piani stralcio annuali di gestione e di miglioramento da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Regionale;
b) approvare, sentito il parere della Giunta Regionale, il bilancio preventivo e le variazioni da apportarvi nel corso dell'esercizio;
c) approvare, sentito il parere della Giunta Regionale, per ogni esercizio, il rendiconto consultivo finanziario, patrimoniale ed economico della gestione;
d) presentare alla Giunta Regionale proposte in ordine alle concessioni, autorizzazioni, contratti e convenzioni che incidano sull'entita' dei beni all'Azienda affidati o ne vincolino la disponibilita' ovvero costituiscano diritti reali a favore di terzi;
e) proporre alla Giunta Regionale gli atti ed i contratti necessari per l'attivita' aziendale che comportino una spesa superiore a L. 10 milioni;
f) proporre alla Giunta Regionale l'approvazione dell'organico del personale necessario per l'attivita' dell'Azienda;
g) designare il direttore;
h) esprimere il proprio parere su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal Presidente, dal Comitato Tecnico-Politico ed al Direttore;
i) richiedere al Comitato Tecnico-Politico studi, elaborazione o indagini in ordine a problemi relativi all'attivita' o alle linee di sviluppo dell'Azienda.

Art. 7.
(Convocazione e adunanze del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione e' convocato dal Presidente. Esso si riunisce in via ordinaria almeno quattro volte all'anno e in via straordinaria ogni volta che la sua convocazione sia disposta dal Presidente oppure sia richiesta da almeno tre dei suoi componenti o dal Comitato Tecnico-Politico.
La convocazione in via ordinaria avviene con preavviso di almeno cinque giorni. La convocazione in via straordinaria avviene con preavviso di almeno quarantotto ore.
L'adunanza e' valida con la presenza di almeno tre dei componenti.
Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del Presidente.

Art. 8.
(Il Comitato TecnicoPolitico)

Il Comitato Tecnico-Politico e' costituito da:
a) il Presidente della Giunta Regionale che lo presiede;
b) l'Assessore regionale ai Parchi naturali, il quale e' delegato ad esercitare le funzioni del Presidente in caso di assenza del medesimo;
c) l'Assessore regionale all'Agricoltura e Foreste o suo delegato;
d) l'Assessore regionale al Turismo, Caccia e Pesca o suo delegato;
e) cinque Consiglieri regionali, di cui due della minoranza;
f) cinque membri del Comitato Comprensoriale dell'area torinese, eletti con voto limitato a tre nominativi;
g) sette esperti, nominati dal Consiglio Regionale, scelti nell'ambito di ciascuna delle seguenti categorie: agronomi, periti forestali, architetti esperti in restauri, veterinari o zoologi, botanici, museologi, sociologi.
I suoi componenti durano in carica cinque anni; decadono in ogni caso al termine del mandato del Consiglio Regionale che li ha eletti.
In caso di dimissioni o comunque di vacanza del posto il membro che viene nominato in sostituzione dura in carica per il periodo di nomina del membro sostituito. Finche' non sia riunito il nuovo Comitato Tecnico-Politico sono prorogati i poteri del precedente.
Il Comitato Tecnico-Politico esprime al Consiglio di Amministrazione il suo parere sul programma quinquennale di gestione, sui piani stralcio annuali e sulle eventuali variazioni che si verificassero nel corso dell'esercizio e avanza proposte al Consiglio di Amministrazione in ordine all'attivita' e alle linee di sviluppo dell'azienda, eventualmente sulla base degli studi, elaborazioni o indagini richieste dal Consiglio stesso. Si pronuncia su eventuali proposte o osservazioni elaborate dal personale tecnico dell'azienda.
Il Comitato Tecnico-Politico si riunisce almeno quattro volte all'anno per la discussione del piano di attivita' dell'azienda e ogni volta che la sua convocazione sia disposta dal suo Presidente oppure sia richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti o dal Consiglio di Amministrazione o dal Direttore.
Il Comitato Tecnico-Politico puo' chiamare a partecipare alle sue riunioni, ai fini consultivi, specialisti o tecnici.
Alle riunioni del Comitato Tecnico-Politico partecipano di diritto i membri del Consiglio di Amministrazione.

Art. 9.
(Il Direttore)

Il Direttore dell'azienda e' nominato dal Presidente della Giunta Regionale su designazione del Consiglio di Amministrazione dell'azienda, sentito il parere del Comitato Tecnico-Politico.
Il Direttore e' membro del Comitato Tecnico-Politico e partecipa con voto consultivo alle riunioni del Consiglio di Amministrazione dell'azienda.
Il Direttore dirige, sorveglia e coordina tutti i servizi dell'azienda e ne risponde al Consiglio di Amministrazione e al Presidente: cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dei provvedimenti del Presidente; esercita gli altri compiti, inerenti all'attivita' del personale e alla gestione dell'azienda.

Art. 10.
(Personale)

Al personale dipendente dell'Azienda autonoma e al Direttore compete il trattamento economico e normativo di diritto privato previsto dal contratto collettivo del settore.

Art. 11.
(Bilancio)

L'Azienda ha un proprio bilancio che viene allegato al bilancio della Regione e, contestualmente ad esso, approvato dal Consiglio Regionale.
Il bilancio preventivo deve essere presentato alla Giunta Regionale entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello cui si riferisce; il rendiconto consuntivo finanziario, patrimoniale ed economico entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno finanziario cui si riferisce.
L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Art. 12.
(Finanziamenti)

L'azienda provvede alle spese di impianto e di gestione:
a) con il fondo di dotazione iniziale della Regione;
b) con il contributo di funzionamento stanziato annualmente dalla Regione;
c) con gli introiti a qualunque titolo derivanti dalla gestione dell'Azienda;
d) con gli eventuali contributi straordinari stabiliti con leggi regionali;
e) con gli eventuali contributi dello Stato e degli Enti locali;
f) con le eventuali altre entrate o contributi derivanti da lasciti, donazioni e ogni altro atto di liberalita'.
Gli eventuali utili netti, risultanti dal conto economico di esercizio, sono devoluti al bilancio della Regione e verranno introitati in apposito capitolo di entrata.

Art. 13.
(Servizio di tesoreria)

Il servizio di tesoreria dell'azienda e' affidato ad un istituto di credito con deliberazione del Consiglio Regionale e si svolgera' secondo le norme di cui alla legge regionale 5 dicembre 1975, n. 59, in quanto compatibili.

Art. 14.
(Disposizioni finanziarie per il fondo di dotazione)

All'onere di 900 milioni per il conferimento del fondo di dotazione di cui all'art. 12, lettera a), della presente legge, si provvede mediante una riduzione, di pari ammontare, dello stanziamento di cui al capitolo n. 1404 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1976, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, del capitolo n. 1391, con la denominazione "Conferimento del fondo di dotazione all'azienda autonoma regionale della Tenuta "La Mandria" , e con lo stanziamento di 900 milioni".
Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 15.
(Disposizioni finanziarie per la concessione del contributo regionale di funzionamento)

Agli oneri per la concessione del contributo regionale di cui all'art. 12, lettera b), della presente legge, si provvede, per l'anno finanziario 1976, mediante una riduzione di 500 milioni dello stanziamento di cui al capitolo n. 1018 dello stato di previsione della spesa del corrispondente anno e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, del capitolo n. 360, con la denominazione Contributo nelle spese di funzionamento dell'azienda autonoma regionale della Tenuta "La Mandria", e con lo stanziamento di 500 milioni.
La concessione del Contributo di cui al comma precedente per gli anni 1977 e seguenti sara' autorizzata con successive leggi regionali che ne stabiliranno l'ammontare.
Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 16.
(Disposizioni finali)

Per l'esecuzione delle opere necessarie alla valorizzazione, alla strutturazione e alla manutenzione dei beni affidati alla sua gestione, l'azienda provvede o in amministrazione diretta o mediante affidamento a terzi.
Entro sei mesi dalla sua costituzione, il Consiglio di Amministrazione predispone il regolamento di organizzazione, di gestione e dell'organico del personale, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Regionale.

Art. 17.
(Disposizioni transitorie per l'organico del personale)

L'azienda provvedera' alla prima costituzione del proprio organico con il personale dipendente dell'Azienda agricola "La Mandria".
Al personale di cui al comma precedente verra' conservato il trattamento economico, normativo e giuridico in atto, con riconoscimento a tutti gli effetti delle anzianita' maturate. A tal fine saranno introitati dall'Azienda autonoma i fondi per indennita' di quiescenza del personale, di cui al precedente comma, accantonati alla data di cessazione del rapporto di lavoro con la precedente proprieta' della Tenuta "La Mandria".

Art. 18.
(Disposizioni transitorie finanziarie)

Nelle more della costituzione degli organi dell'azienda di cui all'art. 3, la Giunta regionale ha facolta' di provvedere all'erogazione dei fondi necessari per le spese di ordinaria amministrazione successive alla data di stipulazione dell'atto di acquisto della Tenuta, ivi comprese quelle riguardanti la prima strutturazione dell'area ad uso pubblico, riferendo i pagamenti al capitolo n. 1000 del bilancio 1976 ed il rimborso da parte dell'Azienda al corrispondente capitolo n. 100 dell'entrata dello stesso bilancio.

Art. 19.
(Urgenza)

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.