Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge

Legge regionale 7 giugno 1976, n. 31.

Modifiche alla Legge Regionale 23 maggio 1975, n. 34 recante 'Concessione di contributi in conto capitale ai Comuni ed ai loro consorzi, nonche' alle comunita' montane per la formazione di strumenti urbanistici '.

(B.U. 15 giugno 1976, n. 25)

Art. 1, 2, 3

Art. 1.

Alla legge regionale 23 maggio 1975, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:
Il quinto comma dell'articolo 1 e' sostituito dal seguente: "Sono ammessi al contributo i Comuni con popolazione inferiore ai 65 mila abitanti".
Il secondo comma dell'articolo 3 e' sostituito dal seguente: "La spesa preventiva puo' comprendere gli oneri occorrenti per l'impianto dell'ufficio urbanistico comunale o intercomunale, oltreche' per gli incarichi, le consulenze e le indagini preliminari, sulla base di parametri che saranno fissati con deliberazione della Giunta regionale".
L'ultimo comma del predetto articolo 3 e' sostituito dal seguente: "In sede di prima applicazione saranno considerate per il 1975 le domande trasmesse entro il 31 dicembre 1975 e per il 1976 le domande trasmesse entro il 30 giugno 1976".
L'articolo 4 e' sostituito dal seguente: "Nei limiti degli stanziamenti indicati al successivo articolo 6, la Giunta regionale delibera la concessione del contributo a favore dei Comuni ammessi a beneficio con l'indicazione della spesa ritenuta ammissibile".
Il terzo comma dell'articolo 5 e' sostituito dal seguente: "L'erogazione del contributo e' disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale nella seguente misura:
1) con acconti fino alla concorrenza del 50% del contributo concesso, da erogare sulla base di stati di avanzamento degli studi, nel periodo di formazione del piano, prima della data di trasmissione dello strumento urbanistico all'Assessorato alla pianificazione e Gestione Urbanistica per la prescritta istruttoria;
2) fino alla concorrenza del residuale 50, del contributo concesso, quando lo strumento urbanistico sara' stato approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale".

Art. 2.

La concessione di contributi per l'impianto degli uffici urbanistici intercomunali di cui all'art. 1 e' subordinata alla creazione del consorzio fra i Comuni interessati alla redazione del piano regolatore intercomunale.
Per il funzionamento di detti uffici deve essere utilizzato personale comandato o distaccato dalle amministrazioni comunali o da quelle provinciali.
Dopo la costituzione degli organi comprensoriali a norma della legge regionale 4-6-1975, n. 41 l'erogazione dei contributi previsti dal 1° comma del presente articolo sara' subordinata alla definizione dei rapporti tra gli uffici intercomunali e gli organi comprensoriali.
Nelle sedi di Comprensorio l'ufficio urbanistico intercomunale fa parte delle strutture del Comprensorio.

Art. 3.

Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1 della legge regionale 23 maggio 1975, n. 34, e' autorizzata una ulteriore spesa di 1 miliardo per l'anno finanziario 1976 e di 700 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1977 e 1978.
All'onere per l'anno 1976 si provvede per 300 milioni mediante una quota, di pari ammontare, della disponibilita' esistente nel fondo speciale di cui al capitolo n. 1404 del bilancio per l'anno finanziario 1975, ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64, e, per 700 milioni, mediante una riduzione di pari ammontare, dello stanziamento di cui al capitolo n. 1404 del bilancio per l'anno finanziario 1976. Lo stanziamento del capitolo n. 1105 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1976 sara' conseguentemente aumentato da 100 milioni a 1.100 milioni.
Nel bilancio dell'anno finanziario 1977 e nel bilancio dell'anno finanziario 1978 il capitolo n. 1105 della spesa sara' iscritto con lo stanziamento di 800 milioni.
Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.