Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge

Legge regionale 7 maggio 1976, n. 26.

Rifinanziamento della l.r. 6 maggio 1974, n. 14: 'Contributi agli Enti Locali e alle Aziende Pubbliche o a Partecipazione Pubblica per l'acquisto di materiale rotabile' .

(B.U. 18 maggio 1976, n. 20)

Art. 1, 2

Art. 1.

Ai fini dell'attuazione della legge regionale 6 maggio 1974, n. 14, modificata dalla legge regionale 21 marzo 1975, n. 16, e' autorizzata, per l'anno finanziario 1976, la spesa di 5.500 milioni.
All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante l'accensione di un mutuo, di pari ammontare, ad un tasso non superiore al quindici per cento e per una durata non superiore ad anni trenta, da estinguersi mediante semestralita' costanti posticipate. La Giunta regionale e' autorizzata ad assumere, con propria deliberazione il mutuo predetto.
Nello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1976 sara' conseguentemente iscritto il capitolo n. 121 con la denominazione "Provento del mutuo relativo al finanziamento dell'onere per la concessione di contributi in capitale ad Enti locali e ad Aziende pubbliche o a partecipazione pubblica per l'acquisto di materiale rotabile" e con la dotazione di 5.500 milioni. Nello stato di previsione della spesa del medesimo anno sara' corrispondentemente iscritto il capitolo n. 1195, con la denominazione "Contributi in capitale agli Enti locali, alle Aziende speciali di cui al testo unico approvato con il R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578, ed alle Aziende a prevalente partecipazione pubblica nella spesa per l'acquisto di materiale rotabile, e lo stanziamento di 5.500 milioni".
All'onere derivante dall'ammortamento del mutuo di cui ai precedenti commi, valutato in 825 milioni per l'anno finanziario 1976, si provvede mediante una riduzione, nella rispettiva misura di 755 milioni e di 70 milioni, degli stanziamenti di cui ai capitoli n. 1018 e n 1406 del corrispondente stato di previsione della spesa, e mediante l'iscrizione, nello stato di previsione medesimo, dei capitoli n. 619 e n. 1431, riguardanti gli interessi passivi e la quota di capitale per il rimborso del mutuo, con il rispettivo stanziamento di 755 milioni e di 70 milioni.
Nei bilanci per gli anni finanziari 1977 e successivi, sino alla completa estinzione del mutuo, saranno iscritti i capitoli n. 619 e n. 1431, con stanziamenti pari, in complesso, alle rate di ammortamento ricadenti nei relativi anni.
Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

Gli autobus acquistati con il contributo di cui al precedente articolo dovranno recare una indicazione, nella forma che verra' precisata dalla Direzione Compartimentale Trasporti in Concessione, che evidenzi l'intervento regionale.
Tale indicazione dovra' essere apposta anche sugli autobus che hanno usufruito del contributo regionale nei decorsi anni.