Legge regionale 7 maggio 1976, n. 24. Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 1974, n. 10, recante provvedimenti per l'ammodernamento tecnologico e l'incremento della produttivita' nel settore dell'artigianato. (B.U. 18 maggio 1976, n. 20) Alla legge regionale 9 aprile 1974, n. 10, concernente "Provvedimenti per l'ammodernamento tecnologico e l'incremento della produttivita' nel settore dell'artigianato", sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:
La Giunta regionale, d'intesa con gli Istituti di credito interessati, provvedera' ad adeguare alle disposizioni di cui al precedente articolo le convenzioni stipulate ai sensi della legge regionale 9 aprile 1974, n. 10, in atto alla data di entrata in vigore della presente legge.
All'art. 2, dopo il primo comma e' inserito il seguente:
"Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, delibera per ciascun esercizio, entro il 31 gennaio, i criteri prioritari e selettivi per gli interventi di cui al comma precedente. Per l'esercizio 1976 tali criteri saranno deliberati entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".
All'art. 3, Il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Il contributo di cui al precedente articolo e' concesso a prestiti dell'ammontare massimo di lire 30 milioni, ivi compresa la quota per la formazione delle scorte nel limite massimo di L. 7.500.000";
il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"In deroga alla norma contenuta nel precedente comma, per le imprese artigiane costituite in forma di cooperativa l'ammontare massimo dei prestiti ammissibili al contributo regionale e' fissato in lire 5 milioni per ogni socio che partecipi personalmente e professionalmente al lavoro dell'impresa, ed in misura comunque non superiore a L. 100 milioni. In tale ammontare, la quota destinata alla formazione delle scorte non puo' in ogni caso superare l'importo di L. 7.500.000".
All'art. 5, L'ultimo comma e' sostituito dal seguente:
"L'erogazione dei prestiti sara' effettuata previo accertamento, da parte degli Istituti di cui al precedente comma, dell'attuazione delle iniziative per le quali i prestiti medesimi sono concessi e con ammortamento da effettuarsi a rate costanti, semestrali e posticipate".
L'art. 6 e' sostituito dal seguente:
"Le domande per la concessione del contributo regionale, corredate dalla documentazione prescritta ai sensi dell'ultimo comma del presente articolo, devono essere presentate al Presidente della Giunta Regionale.
Ciascuna domanda e' sottoposta all'esame del Comitato tecnico consultivo previsto dal successivo art. 7 il quale formula il proprio parere sulla base degli indirizzi prioritari stabiliti dal Consiglio regionale per l'esercizio di riferimento.
La Giunta regionale, visto il parere del Comitato tecnico consultivo, delibera la concessione del contributo e trasmette un esemplare della domanda, con la relativa documentazione, all'Istituto di credito prescelto dall'impresa artigiana per la concessione del prestito.
Nelle convenzioni di cui al precedente art. 5 saranno stabiliti i termini entro i quali gli Istituti di credito devono svolgere l'istruttoria di competenza e comunicare alla Regione le decisioni adottate.
L'erogazione del contributo e' disposta, con decreto del Presidente della Giunta regionale, direttamente all'Istituto di credito che ha conferito il prestito.
In caso di mancato adempimento dell'obbligo essenziale della destinazione del prestito alle finalita' dichiarate la Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico consultivo, delibera la revoca del contributo.
La Giunta regionale e' autorizzata a stabilire, adottando apposito disciplinare, la documentazione da allegare alle domande di contributo".
All'art. 9, il secondo e il terzo comma sono soppressi.
All'art. 10, nel primo comma alle parole "Nel complessivo ammontare di spesa di lire 50 milioni annui" sono sostituite le altre "nei limiti della somma stanziata";
al secondo comma, la parola "annualmente" e' sostituita con l'altra "semestralmente".
Dopo l'art. 11 sono inseriti i seguenti:
"Art. 11 bis - La Regione corrisponde ad ogni cooperativa artigiana di garanzia un contributo fisso di lire 1 milione per le spese di esercizio dell'anno precedente, aumentato, per le cooperative con oltre 100 soci, della somma di lire 3 mila per ogni socio eccedente tale numero. Il contributo non puo' comunque superare l'importo massimo di lire 4 milioni per anno e viene commisurato in dodicesimi, computando come un mese intero le frazioni di almeno 15 giorni.
Le domande per ottenere il contributo devono essere presentate al Presidente della Giunta regionale, con allegato l'elenco dei soci alla data del 31 dicembre, entro il 31 marzo successivo all'anno in cui il contributo si riferisce.
Le domande di contributo per le spese di esercizio relative all'anno 1975 dovranno essere presentate entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
La concessione del contributo e' disposta dal Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, in base a conforme deliberazione della Giunta regionale stessa".
"Art. 11 ter - Alle Cooperative artigiane di garanzia di nuova costituzione, la Regione corrisponde in concorso spese di impianto un contributo fisso di lire 1 milione.
Alla concessione del contributo provvede il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto, su conforme deliberazione della Giunta stessa".
"Art. 11 quater - Hanno titolo a conseguire i benefici di cui ai precedenti artt. 10, 11, 11 bis e 11 ter le Cooperative artigiane di garanzia costituite e funzionanti in base allo statuto tipo approvato con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato in data 12 febbraio 1959, e composte da almeno 50 soci.
Per continuare a beneficiare delle provvidenze regionali le Cooperative artigiane di garanzia dovranno, in sostituzione delle norme previste agli artt. 31, secondo comma, 35 secondo comma lettera b) 38 primo comma, 46 secondo comma e 52 dello Statuto tipo approvato con D.M. 12-2-1959, uniformare i propri statuti, nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alle seguenti disposizioni:
a) del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa artigiana di garanzia fanno parte di diritto due membri nominati dal consiglio regionale;
b) la Giunta regionale autorizza il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa artigiana di garanzia ad accettare contributi da parte di Enti pubblici o privati, qualora l'accettazione medesima comporti la modifica di norme dello Statuto;
c) il Consiglio regionale nomina il Presidente del Collegio Sindacale delle Cooperative artigiane di garanzia;
d) in caso di scioglimento della Societa', i fondi che risultino disponibili alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passivita', dovranno essere devoluti, dedotte soltanto le quote sociali in misura non superiore all'importo versato, a favore di iniziative predisposte da enti pubblici allo scopo di ammodernamento delle produzioni artigiane e di maggiore conoscenza e diffusione dei relativi prodotti.
La Giunta regionale, alla quale i liquidatori dovranno in ogni caso notificare i motivi e le cause dello scioglimento avra' facolta' di disporre della destinazione della somma predetta;
e) la Giunta regionale approva le eventuali deroghe e modifiche dello statuto tipo approvato con D.M. 12-2-1959".
All'art. 12, alle parole "entro il 15 novembre di ogni anno" sono sostituite le altre "entro il 31 dicembre di ogni anno".
All'art. 13, dopo l'ottavo comma e' inserito il seguente:
"Le somme stanziate ed eventualmente non impegnate nell'esercizio di riferimento possono essere utilizzate nell'esercizio successivo".
Dopo l'art. 13 e' aggiunto il seguente:
"Art. 13 bis - Sono autorizzati l'aumento di 250 milioni del limite d'impegno stabilito dall'art. 13, primo comma, per l'anno finanziario 1976, nonche' l'aumento, di pari ammontare, delle conseguenti annualita' dall'anno 1976 al 1985.
E' autorizzata l'ulteriore spesa di 50 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1976 al 1985 per la concessione della garanzia sussidiaria di cui all'art. 8.
All'onere di cui ai precedenti commi si provvede, per l'anno finanziario 1976, mediante una riduzione di 300 milioni dello stanziamento di cui al capitolo n. 1404 del corrispondente stato di previsione della spesa e mediante l'integrazione degli stanziamenti di cui ai capitoli n. 1364 e n. 1366 dello stato di previsione medesimo, nella rispettiva misura di 250 milioni e di 50 milioni.
Per la concessione del concorso regionale nella formazione del patrimonio sociale delle Cooperative artigiane di garanzia, di cui all'art. 9, lettera a), e' autorizzata l'ulteriore spesa di 50 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1976 e 1977.
Per la concessione dei contributi di cui agli articoli 11 bis e 11 ter e' autorizzata la spesa di 30 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1976, 1977 e 1978.
All'onere di cui al 4° e 5° comma del presente articolo si provvede, per l'anno finanziario 1976, mediante una riduzione di 80 milioni dello stanziamento di cui al capitolo n. 1018 del corrispondente stato di previsione della spesa, nonche' mediante l'integrazione di 50 milioni dello stanziamento di cui al capitolo n. 826 e' la istituzione, nello stato di previsione medesimo, del capitolo n. 829 con la denominazione "Contributi a Cooperative artigiane di garanzia nelle spese di esercizio e nelle spese di impianto", con lo stanziamento di 30 milioni.
Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio".