Legge regionale 4 maggio 1976, n. 23. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 ottobre 1972, n. 11 sulla istituzione del fondo di previdenza e di solidarieta' per i consiglieri regionali. (B.U. 11 maggio 1976, n. 19) A decorrere dal 1° gennaio 1976 la quota contributiva a carico dei Consiglieri regionali di cui all'art. 4 della L.R. 30 ottobre 1972, n. 11 viene elevata al 13% dell'indennita' consiliare lorda. A far data dal 1° gennaio 1976 la misura degli assegni vitalizi, di cui all'art. 12 della citata legge regionale 30-10-1972, n. 11, viene modificata in base alla seguente tabella, indicante, rispetto agli anni di contribuzione, la quota percentuale spettante, determinata sulla indennita' mensile lorda dovuta ai Consiglieri in carica, nello stesso mese a cui si riferisce l'assegno vitalizio.
La liquidazione del premio di reinserimento nella vita professionale, dovuta ai Consiglieri regionali che non verranno rieletti nella successiva legislatura o che non si ripresentino candidati, di cui all'art. 23 L.R. 30-10-1972, n. 11, parte seconda, al titolo di "Fondo di solidarieta'", ferme restando le altre disposizioni normative relative al fondo medesimo, viene fissata e determinata nella seguente misura a far tempo dal 1° gennaio 1976: pari all'ultima mensilita' della indennita' consiliare lorda percepita in carica dal Consigliere cessato, moltiplicata per ogni anno di effettivo servizio nel mandato, il cui importo massimo non superi comunque le dieci mensilita'; a tale effetto la frazione di anni di effettivo esercizio in carica, non inferiore a sei mesi ed un giorno, viene computata come anno intero, quella minore non e' considerata.
anni di contribuzione versati percentuale sull'indennita' mensile lorda
5 25%
6 30%
7 35%
8 40%
9 45%
10 50%
11 51%
12 52%
13 53%
14 54%
15 55%
16 56%
17 57%
18 58%
19 59%
20 (ed oltre) 60%.
La presente norma non si applica ai Consiglieri cessati dal mandato prima della conclusione della prima legislatura del Consiglio Regionale, per i quali rimarra' valido il trattamento previsto dalla legge regionale 30-10-1972 n. 11.