Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge

Legge regionale 4 maggio 1976, n. 21.

Estensione al 1976 della legge regionale 6 maggio 1974 n. 15: Contributi alle imprese private per le spese di acquisto di autobus nuovi.

(B.U. 11 maggio 1976, n. 19)

Art. 1, 2, 3

Art. 1.

Il contributo di cui alla legge regionale 6 maggio 1974, n. 15, modificata con la legge regionale 21 marzo 1975, n. 17, e' accordato anche per gli autobus acquistati durante l'anno 1976.

Art. 2.

Gli autobus acquistati con il contributo di cui al precedente articolo dovranno recare una indicazione, nella forma che verra' precisata dalla Direzione Compartimentale Trasporti in Concessione, che evidenzi l'intervento regionale.
Tale indicazione dovra' essere apposta anche sugli autobus che hanno usufruito del contributo nei decorsi anni.

Art. 3.

Ai fini dell'attuazione della legge regionale 6 maggio 1974, n. 15, modificata come all'articolo 1 della presente legge, e' autorizzata, per l'anno finanziario 1976, la spesa di 1.700 milioni.
All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante la accensione di un mutuo, di pari ammontare, ad un tasso non superiore al quindici per cento e per una durata non superiore ad anni trenta, da estinguersi mediante semestralita' costanti posticipate. La Giunta regionale e' autorizzata ad assumere, con propria deliberazione, il mutuo predetto.
Nello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1976 sara' conseguentemente iscritto il capitolo n. 123, con la denominazione "Provento del mutuo relativo al rifinanziamento dei contributi in capitale, ad imprese private, nelle spese d'acquisto di autobus nuovi" e la dotazione di 1.700 milioni. Nello stato di previsione della spesa del medesimo anno sara' conseguentemente iscritto il capitolo n. 1197, con la denominazione "Contributi in capitale, alle imprese private esercenti autoservizi di linea di concessione regionale nelle spese per l'acquisto di autobus nuovi", e lo stanziamento di 1.700 milioni.
All'onere derivante dall'ammortamento del mutuo di cui ai precedenti commi, valutato in 250 milioni per l'anno finanziario 1976, si provvede mediante una riduzione, nella rispettiva misura di 230 milioni e di 20 milioni, degli stanziamenti di cui ai capitoli n. 1018 e n. 1406 del corrispondente stato di previsione della spesa, e mediante l'iscrizione nello stato di previsione medesimo, dei capitoli n. 623 e n. 1433, riguardanti gli interessi passivi e la quota di capitale per il rimborso del mutuo, con il rispettivo stanziamento di 230 milioni e di 20 milioni.
Nei bilanci per gli anni finanziari 1977 e successivi, sino alla completa estinzione del mutuo, saranno iscritti i capitoli n. 623 e n. 1433, con stanziamenti pari, in complesso alle rate di ammortamento ricadenti nei relativi anni. Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.