Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge

Legge regionale 4 maggio 1976, n. 20.

Istituzione della consulta regionale per il turismo, sport e tempo libero.

(B.U. 11 maggio 1976, n. 19)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Art. 1.

La Regione Piemonte in attuazione delle finalita' di cui agli articoli 4 e 9 dello Statuto istituisce una Consulta Regionale per il Turismo, lo Sport e il Tempo Libero.

Art. 2.

La Consulta ha il compito di stabilire un rapporto permanente fra la Regione e gli Enti e le Associazioni, che, in relazione ai propri compiti istituzionali, possono fornire utili indicazioni per la formulazione dei programmi regionali in materia di Turismo, Sport e Tempo Libero.

Art. 3.

La Consulta Regionale per il Turismo, lo Sport e il Tempo Libero e' composta da:
a) Il Presidente della Giunta Regionale;
b) l'Assessore Regionale al Turismo, Industria Alberghiera, Sport e Tempo Libero;
c) l'Assessore Regionale alla Pubblica Istruzione;
d) l'Assessore Regionale all'Assistenza;
e) un rappresentante regionale dell'Unione Nazionale Comuni Enti Montani (U.N.C.E.M.);
f) un rappresentante regionale dell'Associazione Nazionale Comuni d'Italia (A.N.C.I. );
g) un rappresentante per ciascuna Provincia del Piemonte;
h) un rappresentante regionale delle associazioni di categoria del commercio;
i) un rappresentante regionale delle associazioni di categoria dell'artigianato;
l) un rappresentante regionale delle organizzazioni professionali agricole;
m) un rappresentante regionale delle associazioni albergatori;
n) un rappresentante regionale delle associazioni del Campeggio e del Caravanning;
o) tre rappresentanti regionali delle confederazioni sindacali unitarie dei lavoratori;
p) sei rappresentanti regionali di enti e di associazioni di promozione del turismo sociale;
q) sei rappresentanti regionali degli enti di promozione sportiva;
r) un rappresentante regionale del CONI;
.s) un rappresentante regionale delle associazioni escursionistiche ed alpinistiche.
La Consulta e' presieduta dal Presidente della Giunta regionale, in sua assenza dall'Assessore al Turismo.
Ai lavori della Consulta possono partecipare i membri della Commissione Consiliare competente.
Le funzioni di Segretario della Consulta Regionale sono espletate da un funzionario dell'Assessorato al Turismo.

Art. 4.

La Consulta Regionale e' nominata con decreto del Presidente della Giunta Regionale e dura in carica per un triennio.
I rappresentanti saranno scelti fra canditati proposti dalle varie associazioni ed enti interessati.
I soci componenti possono essere riconfermati.

Art. 5.

Ai componenti della Consulta regionale del Turismo, Sport e Tempo Libero, non appartenenti all'Amministrazione Regionale e' attribuita una indennita' di L. 10.000 per ogni giornata di seduta.
Le indennita' di cui al precedente comma si intendono al lordo delle ritenute fiscali e la loro corresponsione decorre dalla prima seduta alla quale ciascun componente la Consulta ha partecipato.
Alla liquidazione dell'indennita' provvede periodicamente la Giunta regionale sulla base di prospetti riepilogativi delle presenze sottoscritti dal Presidente della Consulta.
Ai componenti che risiedono in un Comune diverso da quello sede dell'Amministrazione Regionale, viene corrisposto, quando si rechino alla seduta della Consulta, il rimborso delle spese di viaggio.

Art. 6.

All'onere previsto dal precedente articolo 5 si provvede, per l'anno finanziario 1976, a carico dello stanziamento iscritto nel capitolo n. 84 del corrispondente stato di previsione della spesa.
All'onere di cui al precedente comma si provvede, per gli anni 1977 e 1978 con lo stanziamento di cui al capitolo n. 84 dello stato di previsione del corrispondente bilancio.