Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge

Legge regionale 4 maggio 1976, n. 19.

Interventi per la promozione dell'assistenza domiciliare agli anziani, agli inabili ed ai minori, nonche' per il funzionamento di centri di incontro.

(B.U. 11 maggio 1976, n. 19)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Art. 1.
(Principi generali)

La Regione, in attesa della riforma dei servizi sanitari e sociali, al fine di promuovere servizi alternativi rispetto all'accoglimento in istituto e di favorire la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale degli anziani, degli inabili e dei minori in situazione di carente assistenza, eroga contributi a Comuni, Consorzi di Comuni e Comunita' Montane.
I contributi sono assegnati in proporzione agli oneri assunti per l'attivita' di aiuto domestico, per la vita di relazione, per l'assistenza infermieristica e riabilitativa domiciliare, svolte da collaboratori familiari, da personale infermieristico e riabilitativo e da altro personale necessario, nonche' per le spese di gestione di centri di incontro e prestazioni di mensa e lavanderia.

Art. 2.
(Enti beneficiari)

I contributi sono concessi a Comuni, Consorzi di Comuni, Comunita' montane che abbiano istituito od istituiscano e coordinino i servizi di cui all'art. 1 della presente legge.
Qualora i servizi di cui alla presente legge siano svolti dai Consorzi di Comuni e dalle Comunita' montane, non sono erogati contributi ai Comuni facenti parte de]le stesse ad eccezione di quelli con popolazione superiore a 20.000 abitanti.

Art. 3.
(Servizio di assistenza domiciliare)

Il servizio di assistenza domiciliare comprende prestazioni infermieristiche, riabilitative, di aiuto domestico, nonche' altre iniziative dirette ad assicurare la vita di relazione.
Il contributo della Regione e' determinato entro la misura massima dell'80% del costo di gestione.

Art. 4.
(Centri di incontro)

I centri di incontro, organizzati a livello residenziale aperti a tutta la popolazione, forniscono attivita' di animazione sociale, culturale e di tempo libero.
Il contributo della Regione e' determinato entro la misura massima del 50% del costo di gestione.

Art. 5.
(Prestazioni di mensa e lavanderia)

Ai soggetti di cui all'art. 1 gli Enti beneficiari possono inoltre fornire prestazioni di mensa e lavanderia.
Il contributo della Regione e' determinato nella misura massima dell'80% del costo di gestione.

Art. 6.
(Modalita' di gestione)

Gli enti beneficiari gestiscono direttamente i servizi di cui alla presente legge.
Gli stessi Enti, nell'ambito della direzione dei servizi e per l'espletamento dei medesimi, possono convenzionarsi con Enti presenti nel territorio.
Al fine di realizzare la necessaria integrazione delle attivita' di cui alla presente legge con quelle di competenza degli Enti mutualistici ed ospedalieri, gli Enti beneficiari possono convenzionarsi con i medesimi.
Per garantire omogeneita' di applicazione della presente legge, le convenzioni di cui ai precedenti commi dovranno essere adottate di concerto tra gli enti beneficiari e la Giunta Regionale.
In via transitoria gli Enti beneficiari che hanno stipulato, prima del 31 dicembre 1975, convenzioni ai sensi dell'art. 5 della legge 29 luglio 1974, n. 21, sono ammessi a fruire di contributi relativi alle convenzioni in atto sino al 31-12-1976, con i fondi dello stanziamento di bilancio ai sensi della presente legge.
Le attivita' di cui alla presente legge sono gestite dagli Enti beneficiari, con la partecipazione dei cittadini e delle forze sindacali e sociali presenti nel territorio.
Gli stessi Enti favoriscono la partecipazione di persone volontarie alle attivita' relative alla vita di relazione ed ai centri di incontro.

Art. 7.
(Procedure)

Gli Enti interessati, per essere ammessi ai contributi previsti dalla presente legge, devono presentare, entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello per il quale il contributo viene richiesto, domanda al Presidente della Giunta regionale, corredata da analitica documentazione, dimostrativa della tipologia del servizio, del numero e della qualifica del personale addetto, nonche' dell'onere di spesa relativo.
Le richieste di contributi relative all'anno 1976 devono essere inviate, anche ad integrazione di quelle formulate ai sensi dell'art. 6 della legge 29 luglio 1974, n. 21, entro il termine di quaranta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Il Consiglio regionale approva il piano per la ripartizione dei contributi predisposto dalla Giunta entro il termine di giorni cinquanta dalla scadenza del termine di presentazione delle domande.
Entro il 31 marzo di ogni anno gli Enti ammessi ai contributi devono inviare all'Amministrazione regionale il consuntivo accompagnato da una relazione sull'attivita' svolta nell'esercizio precedente.

Art. 8.
(Norme in deroga)

In via transitoria ed eccezionale il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge esplica in base a formali provvedimenti degli enti beneficiari, i servizi previsti dalla legge medesima, in Comuni e Consorzi di Comuni con popolazione complessiva inferiore ai 15.000 abitanti, puo' essere inquadrato nei ruoli organici, con le modalita' previste dai singoli regolamenti organici, in deroga ai limiti di eta'.

Art. 9.

La Regione, con successiva legge, promuove corsi di formazione, qualificazione, riqualificazione degli operatori socio-sanitari.

Art. 10.

La legge regionale 29 luglio 1974, n. 21 e' abrogata dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 11.

Per la concessione dei contributi di cui agli artt. 3 e 5 della presente legge e' autorizzata la spesa di L. 1.800 milioni per l'anno finanziario 1976 e per ciascuno degli anni successivi.
Per la concessione dei contributi di cui all'art. 4 della presente legge e' autorizzata la spesa di L. 400 milioni per l'anno finanziario 1976 e per ciascuno degli anni successivi.
All'onere complessivo di L. 2.200 milioni si provvede:
- per lire 800 milioni, con la disponibilita' derivante dalla cessazione degli oneri stabiliti dalla legge regionale 29-7-1974, n. 21 ed iscritti al capitolo n. 546 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1976, che viene soppresso;
- per lire 1.400 milioni, con una riduzione di pari ammontare dello stanziamento del capitolo n. 1018 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1976.
Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1976 e per ciascuno degli anni successivi saranno conseguentemente iscritti il capitolo n. 547 con la denominazione "Contributi a Comuni, Consorzi di Comuni e Comunita' Montane nelle spese per l'assistenza agli anziani, agli inabili ed ai minori", con lo stanziamento di L. 1.800 milioni, ed il capitolo n. 548 con la denominazione "Contributi a Comuni, Consorzi di Comuni e Comunita' Montane, per la gestione dei centri di incontro" con lo stanziamento di lire 400 milioni.
Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.
(Dichiarazione d'urgenza)

La presente legge regionale e' dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale de]la Regione Piemonte, ai sensi del sesto comma dell'art. 45 dello Statuto.