Legge regionale 26 marzo 1976, n. 16. Partecipazione della Regione alla Societa' per Azioni S.A.M.I.A. - S.P.A. . (B.U. 6 aprile 1976, n. 14) Allo scopo di promuovere iniziative commerciali per sostenere ed incrementare le attivita' economiche del Piemonte e di favorire lo sviluppo e il coordinamento di tali iniziative, relativamente ai settori produttivi - industriale, agricolo e artigianale - e a quelli commerciali, la Regione assume una partecipazione azionaria nella Societa' per Azioni S.A.M.I.A. , con sede in Torino. La Giunta regionale e' autorizzata a compiere tutte le operazioni occorrenti per consentire alla Regione l'acquisizione al proprio patrimonio, mediante sottoscrizione di corrispondenti quote del capitale azionario, di n. 17.000 azioni di serie A, di nominali L. 10.000 caduna, della Societa' per Azioni S.A.M.I.A. , per un valore complessivo nominale di 170 milioni di lire.
I membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della S.p.A. S.A.M.I.A. , la cui nomina sara' riservata alla Regione Piemonte, ai sensi degli artt. 2458 e 2459 del C.C., saranno designati dal Consiglio regionale, assicurando la rappresentanza delle minoranze.
Per la sottoscrizione delle quote di capitale azionario di cui all'art. 2 della presente legge e' autorizzata, per l'anno finanziario 1976, la spesa di 170 milioni.
La Giunta regionale e' altresi' autorizzata a prestare fidejussione alla Societa' S.A.M.I.A. per le eventuali necessita' di finanziamenti destinati ad investimenti, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio.
I Consiglieri di Amministrazione come sopra nominati sono vincolati, nell'esercizio del mandato, alla osservanza degli indirizzi e delle direttive impartite dai competenti organi della Regione.
Per gli oneri legali connessi alle operazioni di cui al precedente comma e' autorizzata, per l'anno finanziario 1976, la spesa di 5 milioni.
Agli oneri di cui ai precedenti commi si provvede mediante una quota, di pari ammontare, della disponibilita' esistente nel fondo speciale di cui al capitolo n. 1404 del bilancio per l'anno finanziario 1975, ai sensi della legge 27-2-1955 n. 64, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1976, nel capitolo n. 1390 (Rubrica n. 3 - Interventi in campo finanziario - Categoria XII - Partecipazioni azionarie e conferimenti), con la denominazione "Oneri relativi alla sottoscrizione di quote di capitale azionario della S.p.A. S.A.M.I.A. , nonche' oneri legali connessi", e con lo stanziamento di 175 milioni.
Il Presidente della Giunta e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.