Legge regionale 22 gennaio 1976, n. 6. Provvedimenti urgenti in materia di credito agrario. (B.U. 27 gennaio 1976, n. 4) Il limite di impegno di L. 1.850 milioni, relativo al concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario di cui all'art. 3 del D.L. 24 febbraio 1975, n. 26, convertito nella legge 23 aprile 1975, n. 125 e da erogare ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, iscritto nel capitolo n. 1334/1 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1975, e' utilizzato per gli interventi di cui all'art. 5, lettera a), della legge regionale 8 settembre 1975, n. 51 e per gli interventi di cui all'art. 4, lettera a), della legge regionale 4 giugno 1975, n. 45, secondo le normative previste dalle medesime leggi. Alle cantine sociali, costituite in societa' cooperative, ed ai consorzi di cantine sociali, che effettuino operazioni collettive di raccolta, conservazione, trasformazione, commercializzazione e vendita di prodotti vitivinicoli, puo' essere concesso un concorso nel pagamento degli interessi su prestiti contratti con Istituti ed enti autorizzati ad esercitare il credito agrario per la corresponsione di acconti ai soci conferenti, per le uve conferite nella vendemmia 1975, nella misura stabilita dai competenti organi statali al momento della concessione dei prestiti e con riferimento al prezzo orientativo comunitario del vino.
I prestiti previsti dall'art. 2 sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del "Fondo interbancario di garanzia" di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 ed all'art. 56 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e successive modificazioni ed integrazioni.
Per il concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti di cui all'art. 2 della presente legge e' autorizzata, per l'anno finanziario 1976, una spesa pari alla quota che risultera' assegnata alla Regione Piemonte ai sensi della legge 18 novembre 1975, n. 611, diminuita dalla somma di 30 milioni.
Per la prestazione della garanzia di cui all'art. 3 della presente legge e' autorizzata, per l'anno finanziario 1976, la spesa di 30 milioni.
La presente legge e' dichiarata urgente, a termini dell'art. 45, sesto comma, dello Statuto regionale ed entra in vigore il primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione su Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
(Applicazione del D.L. 24 febbraio 1975, n. 26, convertito nella legge 23 aprile 1975, n. 125)
(Prestiti per acconti ai conferenti in applicazione della legge 18 dicembre 1975 n. 611)
I contributi sono concessi con delibera della Giunta Regionale.
(Fondo interbancario di garanzia fidejussione)
Alle cooperative, che non siano in grado di prestare agli Istituti di credito adeguate garanzie, puo' essere concessa da parte della Regione garanzia fidejussoria ,per la differenza tra l'ammontare del prestito, compresi i relativi interessi, ed il valore cauzionale della garanzia offerta, ove esistente maggiorata del valore del concorso regionale nel pagamento degli interessi.
La garanzia fidejussoria regionale interviene allorquando gli Istituti hanno dimostrato di aver esperito tutte le procedure di riscossione coattiva sui beni dei debitori inadempienti ed hanno dimostrato di aver ottenuto, se operante, l'intervento sussidiario del "Fondo interbancario di garanzia".
La garanzia fidejussoria viene concessa con delibera della Giunta Regionale.
(Disposizione finanziaria)
Nello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1976 sara' conseguentemente istituito il cap. n. 40 con la denominazione "Assegnazione di fondi relativa al concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti contratti da cantine sociali per la corresponsione di acconti ai soci conferenti" e con dotazione pari alla quota indicata nel precedente comma.
Nel corrispondente stato di previsione della spesa istituito il cap. n. 1301, con la denominazione "Concorso nel pagamento degli interessi su prestiti contratti da cantine sociali, per la corresponsione di acconti ai soci conferenti" e con stanziamento pari alla spesa di cui al primo comma.
Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
(Disposizione finanziaria)
Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1976 sara' conseguentemente istituito il cap. n. 1309, con la denominazione "Oneri conseguenti la prestazione di garanzia fidejussoria ai prestiti contratti da cantine sociali per la corresponsione di acconti ai soci conferenti" e con lo stanziamento di 30 milioni.
Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato a apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
(Urgenza)