Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge

Legge regionale 5 dicembre 1975, n. 59.

Istituzione del servizio di tesoreria della Regione Piemonte.

(B.U. 9 dicembre 1975, n. 49)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Art. 1.
(Istituzione del servizio)

E' istituito il servizio di Tesoreria della Regione Piemonte.

Art. 2.
(Affidamento del servizio)

La Giunta regionale affida il servizio di Tesoreria a trattativa privata, mediante convenzione, ad un Istituto di credito di notoria solidita', esercente attivita' nel territorio della Regione, ovvero a piu' Istituti di credito appositamente associati o consorziati.

Art. 3.
(Modalita')

L'Istituto, ovvero l'Associazione o Consorzio degli Istituti di cui al precedente articolo dovra':
a) fornire idonee garanzie per la regolare gestione del servizio;
b) essere dotato di adeguate strutture tecnico-organizzative;
c) gestire gratuitamente il servizio di tesoreria, nonche' il deposito di titoli e di valori di proprieta' della Regione, ovvero eseguite da terzi a favore della Regione;
d) corrispondere un interesse sulle somme di spettanza della Regione, comunque giacenti in Tesoreria;
e) avvalersi, sotto la propria responsabilita' ed a proprio rischio, della collaborazione di altri istituti di credito quando cio' sia necessario per assicurare un servizio rapido e capillare in tutto il territorio della Regione e per garantire la regolare effettuazione degli incassi e dei pagamenti in qualsiasi localita' dell'Italia e dei paesi esteri;
f) concedere mutui alla Regione allo scopo di favorire il finanziamento delle iniziative economiche-finanziarie-sociali della Regione stessa;
g) effettuare i pagamenti disposti dalla Regione, anche quando si verifichi insufficienza o mancanza di disponibilita' nella cassa regionale, secondo le modalita' da stabilire nella convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria.

Art. 4.
(Condizioni generali e convenzione)

Le condizioni generali per l'affidamento del servizio di tesoreria, da porre a base della convenzione, sono approvate dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta Regionale.
La convenzione e' approvata dalla Giunta Regionale ed e' stipulata dal Presidente della Giunta medesima.

Art. 5.
(Vigilanza)

La vigilanza sul servizio di Tesoreria e' esercitata dalla Giunta Regionale.

Art. 6.
(Urgenza)

La presente legge regionale e' dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi del sesto comma dell'art. 45 dello Statuto.