Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge

Legge regionale 24 novembre 1975, n. 56.

Contributi straordinari alle Imprese private concessionarie di Autoservizi di linea in dipendenza della perequazione contrattuale dei dipendenti del settore.

(B.U. 2 dicembre 1975, n. 48)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Art. 1.

Per consentire l'attuazione contrattuale in sede regionale del protocollo d'intesa, convenuto per il periodo 1-7-1974 - 31-12-1975 tra il Ministero del Lavoro e le Organizzazioni Sindacali dei dipendenti da imprese private che gestiscono autolinee in concessione e applicano il contratto ANAC, allo scopo di realizzare la perequazione retributiva e normativa dei lavoratori del settore e al fine, altresi', di garantire l'efficienza e la continuita' dei detti pubblici servizi, la Regione Piemonte concede alle imprese medesime:
a) un contributo annuo pari a L. 2.350.000 per ciascun dipendente in servizio nell'anno 1975;
b) un contributo "una tantum" pari a L. 150.000 (comprensive degli oneri a carico del lavoratore), oltre agli inerenti oneri a carico dell'Impresa, per ogni dipendente in servizio nel periodo dal 1-7-1974 al 31-12-1974, in aggiunta all'acconto erogato ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 4-12-1974, n. 35. Il contributo sara' determinato per ciascun dipendente in proporzione al periodo di servizio nel semestre.

Art. 2.

I contributi di cui al precedente articolo sono concessi alle imprese:
- che applichino il nuovo contratto di lavoro stipulato in sede regionale il 6 ottobre 1975 per l'attuazione del protocollo di intesa;
- il cui conto economico di esercizio risulti passivo per il complesso dell'attivita' aziendale dei trasporti nell'anno precedente a quello cui i contributi si riferiscono.
Il loro importo e' contenuto nei limiti del disavanzo del conto economico annuale, comprendente i contributi accordati ad ogni altro titolo dalla Regione Piemonte.
Sono escluse dal beneficio dei contributi le imprese che gestiscono soltanto autolinee di gran turismo o servizi a contratto.

Art. 3.

La misura dei contributi per ciascuna azienda e' determinata in base al personale iscritto nel libro matricola e riconosciuto necessario, con deliberazione della Giunta Regionale, per l'esercizio delle linee regionali e comunali, nonche' per gli autoservizi di linea interregionali, quando l'azienda esplichi attivita' prevalenti nel territorio della Regione Piemonte.
Il pagamento dei contributi sara' autorizzato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale sulla scorta delle liquidazioni predisposte dalla Direzione Compartimentale Trasporti in Concessione, previa detrazione di quanto corrisposto ai sensi della legge regionale 5 maggio 1975, n. 24.
In relazione al nuovo contratto di cui al precedente art. 1, le imprese dovranno adottare un foglio paga che riporti le indicazioni contenute in apposito modello, reso noto dalla Direzione Compartimentale Trasporti in Concessione, nonche' conformare la propria contabilita' alle disposizioni che saranno rese note dalla Direzione medesima.

Art. 4.

Per ciascun agente che abbia cessato il servizio nel periodo dal 1°-7-1974 al 31-12-1974, alle imprese di cui all'art. 2, e' inoltre concesso un contributo pari alla differenza fra il trattamento economico e di buonuscita previsto dal nuovo contratto di lavoro e quello del precedente contratto ANAC. Tale contributo sostituisce quello di cui al punto b) dell'art. 1.
Per i dipendenti che hanno cessato o cesseranno il servizio nell'anno 1975, alle imprese di cui al precedente comma e' concesso un contributo pari alla differenza tra il trattamento di buonuscita previsto dal nuovo contratto di lavoro e quello previsto dal precedente contratto ANAC.

Art. 5.

A partire dal l° gennaio 1976 il contributo di cui alla lettera a) dell'art. 1 e' commisurato a L. 2.300.000 - per ogni agente in servizio e riconosciuto necessario, in conseguenza del minor numero di ore riconoscibili per lavoro straordinario.
Viene inoltre garantito per ciascuno degli agenti in servizio al l° luglio 1974 e che cessi dal servizio a partire dal 1° gennaio 1976, un contributo, fino ad un massimo di Lire 1.800.000, commisurato alla differenza fra il trattamento di buonuscita previsto dal nuovo contratto e quello previsto dal contratto ANAC.
I contributi sono somministrati, con le modalita' dell'art. 3, mediante rate trimestrali anticipate in base alla misura dei contributi stabiliti per l'anno precedente, salvo per l'ultima rata che sara' somministrata nella misura del 70%. Il saldo e' corrisposto a conguaglio alla fine dell'anno, in base al personale riconosciuto necessario con deliberazione della Giunta Regionale, per l'esercizio delle linee regionali e comunali, nonche' per il personale addetto agli autoservizi di linea interregionali, quando l'azienda esercente esplichi attivita' prevalente nel territorio della Regione.

Art. 6.

All'onere di 450 milioni, di cui all'art. 1, lettera b) e all'art. 4 della presente legge, per il periodo dall'1-7-1974 al 31-12-1974, si provvede mediante l'utilizzo di una quota, di pari ammontare, dell'avanzo finanziario risultante dal rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1974 e la conseguente istituzione, nello stato di previsione della spesa per l'anno 1975, del cap. n. 606 con la denominazione: "Contributi alle Imprese private che gestiscono autolinee in concessione, per l'attuazione regionale del protocollo d'intesa sul trattamento economico del personale e contributo per il trattamento di buonuscita ai dipendenti che cessano dal servizio per il periodo dall'1-7-1974 al 31-12-1974", e lo stanziamento di 450 milioni.
Agli oneri di cui all'art. 1, lettera a), e di cui all'art. 4 della presente legge, valutati in 2.350 milioni al netto della spesa di 1.100 milioni, autorizzata ai sensi delle leggi regionali 7 marzo 1975, n. 12, e 5 maggio 1975, n. 24, si provvede, per l'anno finanziario 1975, mediante la riduzione degli stanziamenti iscritti nei capp. n 616, n. 618, n. 620 e n. 622 dello stato di previsione della spesa per l'anno medesimo, nella rispettiva misura di 255 milioni, di 360 milioni, di 50 milioni e di 110 milioni, nonche' mediante una riduzione da 1.900 milioni a 325 milioni dello stanziamento del cap. n. 748/1, istituito ai sensi dell'art. 21, sesto comma, della legge regionale 8 settembre 1975, n. 51.
Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1975 sara' conseguentemente istituito il cap. n. 607, con la denominazione: "Contributi alle Imprese private che gestiscono autolinee in concessione, per l'attuazione regionale del protocollo d'intesa sul trattamento economico del personale e contributo per il trattamento di buonuscita ai dipendenti che cessano dal servizio" e lo stanziamento di 2.350 milioni.
Al maggior onere derivante dall'applicazione dell'art. 5 della presente legge, valutato per l'anno 1976 e per ciascuno degli anni successivi in 2.400 milioni, si fara' fronte con una quota, di pari ammontare, della somma che risultera' attribuita alla Regione, a partire dall'anno 1976, nel riparto del fondo di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e iscrivendo conseguentemente, nei corrispondenti bilanci, il cap. n. 607, con la denominazione di cui al precedente comma e con lo stanziamento di 3.500 milioni; in tali bilanci non sara' ulteriormente iscritto il cap n. 605, istituito ai sensi della legge regionale 7 marzo 1975, n. 12, ed integrato ai sensi della legge regionale 5 maggio 1975, n. 24.
Le somme non impegnate nell'anno finanziario 1975 possono essere impegnate nell'anno finanziario 1976.
Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

La presente legge regionale e' dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 45 dello Statuto.