Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge

Legge regionale 8 settembre 1975, n. 51.

Interventi regionali per lo sviluppo dell'agricoltura e delle foreste negli anni 1975 - 1976 - 1977.

(B.U. 16 settembre 1975, n. 37)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23

Art. 1.

La Regione Piemonte, con la presente legge, attua un programma triennale d'interventi, decorrente dal 1975, a favore degli imprenditori agricoli, singoli od associati per stimolare lo sviluppo dell'agricoltura e delle foreste e migliorare la produttivita' delle aziende.

Art. 2.
(Criteri generali: beneficiari, priorita', programmazione)

a) Gli interventi regionali, previsti dalla presente legge, sono riservati agli imprenditori agricoli, singoli od associati a mezzo di atto pubblico.
Ai fini della presente legge e' considerato imprenditore agricolo chi esercita professionalmente l'agricoltura, impegnandovi in modo prevalente la propria attivita'.
b) E' comunque riservata la priorita' ai titolari di impresa familiare diretto-coltivatrice, iscritti negli elenchi previsti dalle leggi 22-11-1954 n. 1136 e 9-1-1963 n. 9 e, fra essi, ai coltivatori ,di cui alla successiva lettera e, alle cooperative e alle forme associate e, tra esse, a quelle costituite da coltivatori diretti.
c) Per gli effetti della presente legge le aziende e i terreni condotti in affitto, mezzadria, enfiteusi o per usi civici, sono equiparati a quelli in proprieta'. In particolare, l'affitto deve garantire una detenzione stabile del fondo e il conduttore deve impegnarsi a non avvalersi della rinuncia di cui al 3° comma art. 23 legge 11-2-1971, n. 11.
Sono pertanto ammessi a fruire degli interventi regionali anche gli affittuari che intendono eseguire migliorie sul fondo affittato, col consenso del proprietario, o in forza della legge 11 febbraio 1971, n. 11 e successive modificazioni.
d) Le iniziative, per ottenere i benefici regionali, devono essere in armonia con la programmazione regionale, con i piani zonali di sviluppo agricolo, e con i piani delle Comunita' Montane, ove esistenti e, se la loro natura lo richiede, devono essere inquadrate in un piano aziendale di durata pluriennale.
e) Le opere e le iniziative da finanziare, sia singole che collettive, devono avere validita' economica ed essere proporzionate ad effettive necessita' delle aziende agricole. Il giudizio sull'azienda le sue prospettive di sviluppo e la validita' delle iniziative proposte deve tener conto anche dell'eta' dei coltivatori, uomini e donne e del loro impegno ad esercitare l'attivita' agricola per almeno 10 anni.
f) Le aziende zootecniche devono avere una capacita' produttiva di almeno il 60% del fabbisogno alimentare del bestiame allevato, se poste in pianura, e almeno il 40% se poste in collina, collina depressa e montagna.
g) Gli imprenditori agricoli che allevano bestiame bovino, per ottenere le agevolazioni previste dalla presente legge, devono aderire ai piani di bonifica sanitaria per la tubercolosi e per la brucellosi a norma delle leggi vigenti.
h) I tassi d'interesse a carico dei beneficiari sono stabiliti nella misura fissata dalla legge 23-4-1975 n. 125 e dalle successive norme statali.
Le modifiche ai tassi agevolati disposte da ulteriori provvedimenti statali, saranno adottate con decreto del Presidente della Giunta Regionale. Per i mutui di miglioramento resta a carico dell'Amministrazione regionale la differenza tra le rate di preammortamento ed ammortamento calcolate ai tassi agevolati e le rate calcolate al tasso praticato dagli Istituti esercenti il credito agrario.
Per altri prestiti resta a carico dell'Amministrazione regionale la differenza tra le rate di ammortamento calcolate ai tassi agevolati e le rate calcolate al tasso praticato dagli Istituti ed enti esercenti il credito agrario.
i) Ai fini della presente legge sono considerate zone di montagna quelle definite come tali dalla Legge 25-7-1952, n. 991 e successive modificazioni; zone di collina depressa quelle cosi' classificate dai decreti ministeriali 7-11-1961 e 23-3-1963; zone di collina e zone di pianura le restanti, secondo la classificazione ISTAT del mese di agosto 1958.
La Giunta Regionale occorrendo propone al Consiglio Regionale le modifiche delle zone di collina depressa, collina, pianura.

Art. 3.
(Procedure, collaborazione e ricorsi)

a) I benefici previsti dalla presente legge sono concessi con deliberazione della Giunta Regionale, che indica gli uffici presso i quali devono essere presentate le domande ed impartisce le istruzioni tecniche e procedurali necessarie, sentita la Commissione consultiva di cui alla successiva lettera f.
b) le strutture fisse, che siano state realizzate fruendo dei contributi previsti dalla presente legge, non possono essere distolte dall'uso e dalle finalita' per cui sono stati ottenuti i benefici, per almeno 10 anni; le attrezzature mobili per almeno 5 anni. Il bestiame da riproduzione acquistato con le agevolazioni di cui all'art. 4 lettere a), b), d), non puo' essere alienato o comunque trasferito dalle aziende dell'imprenditore per almeno 5 anni, salvo che se ne renda necessario l'avvio alla macellazione perche' ritenuto non piu' idoneo alla sua iniziale destinazione produttiva.
Chi contravviene a questi obblighi deve rimborsare l'equivalente del contributo fruito, con gli interessi, fatto salvo il risarcimento dell'ulteriore danno.
c) Le opere e gli acquisti oggetto di finanziamento devono essere effettuati dopo il provvedimento formale di concessione o, in caso di urgenza, a seguito di una specifica autorizzazione che non comporta alcun impegno di finanziamento per l'amministrazione regionale ne' da' diritto a preferenze o priorita'.
d) Sui contributi in conto capitale previsti dalla presente legge per le opere collettive possono essere concessi degli acconti fino al 75%, su dichiarazione del Direttore dei lavori convalidata dall'Ufficio competente ove risulti che i lavori sono eseguiti per almeno il 25% in piu' dell'acconto richiesto.
e) L'Amministrazione regionale, per l'attuazione della presente legge, puo' avvalersi degli Uffici di Enti Locali e della collaborazione degli stessi e di altri Enti, nonche' di associazioni, istituzioni e professionisti, convenendo con essi i rimborsi e compensi relativi.
f) Avverso le determinazioni sulle domande e' ammesso, entro 30 giorni, reclamo al Presidente della Giunta Regionale, il quale decide entro i successivi 60 giorni, su conforme deliberazione della Giunta, sentita una Commissione consultiva presieduta dall'Assessore all'Agricoltura e composta da un funzionario dell'assessorato, da un rappresentante per ognuna delle tre organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative e da un rappresentante per ognuna delle organizzazioni cooperativistiche nazionalmente riconosciute.
g) Per le operazioni creditizie si richiamano le disposizioni di cui alla legge 5-7-1928 n. 1760 e successive modificazioni ed integrazioni.
h) Le domande di finanziamento presentate alla Comunita' Economica Europea ed al Ministero dell'Agricoltura e Foreste e non accolte sono acquisite, su richiesta degli interessati, dall'Amministrazione regionale con riferimento alla data di presentazione agli Enti di cui sopra ed evase secondo i criteri e le priorita' previste dalla presente legge.

Art. 4.
(Zootecnia)

a) Prestiti per acquisto bestiame
Agli imprenditori agricoli, singoli o associati, sono concessi contributi in conto interessi su prestiti quinquennali per l'acquisto di giovane bestiame bovino da destinare alla riproduzione, proveniente da stalle indenni da tubercolosi ed immuni da brucellosi, e su prestiti annuali per l'acquisto di giovane bestiame da destinare all'ingrasso, subordinatamente all'impegno di portare i soggetti maschi al peso minimo di 400 kg. e le femmine di 350 kg.
I benefici per l'acquisto di bestiame da riproduzione e da ingrasso sono concessi rispettivamente per un numero di vitelli non superiore a 100 e a 50 capi annui per ogni imprenditore agricolo.
b) Contributi per acquisto riproduttori
Agli imprenditori agricoli, singoli o associati, puo' essere concesso un contributo in conto capitale fino al 30% della spesa ammessa per l'acquisto dei seguenti riproduttori:
l) giovani bovini maschi, entro il limite di L. 1.000.000 di spesa per ogni capo, in tutte le zone. I riproduttori devono essere destinati alla monta pubblica o ad allevamenti di almeno 20 vacche, iscritti al libro genealogico e riconosciuti idonei ai sensi della legge 3-2-1963, n. 126;
2) giovani bovine gravide munite di certificato genealogico entro il limite di L. 700.000 di spesa per ogni capo, limitatamente alle zone di montagna e collina depresse e per un numero massimo di 5 capi annui per ogni imprenditore. I contributi in capitale non sono cumulabili con quelli in interesse previsti alla lettera a) del presente art.
c) Premi allevamento bestiame femminile
Agli imprenditori agricoli, singoli od associati, possono essere concessi i seguenti premi per ogni vitella nata in azienda o acquistata entro i primi 6 mesi di vita e portata sino alla gravidanza o alla eruzione dei denti picozzi da adulto:
1) per zone di montagna, collina depressa e collina, per tutte le razze, L. 150.000 per le vitelle nate da vacche iscritte al libro genealogico, e L. 100.000 per le altre;
2) per le zone di pianura, limitatamente alla razza bovina piemontese e alle altre razze con prevalente attitudine alla produzione della carne, L. 150.000 per le vitelle nate da vacche iscritte al libro genealogico, e L. 100.000 per le altre;
3) per le zone di pianura e per le vitelle nate da vacche iscritte al libro genealogico appartenenti a tutte le altre razze, L. 100.000.
Agli stessi imprenditori puo' essere altresi' concesso un indennizzo di L. 30.000 per i vitelli maschi e femmine nati da vacche di razza piemontese utilizzate per le prove di progenie.
d) Premi sostituzione bestiame infetto
A favore degli imprenditori agricoli singoli od associati viene concesso un premio fino ad un massimo di L. 100.000 per ogni capo sano sostituito al capo abbattuto in esecuzione del piano di risanamento.
e) Centri di allevamento
Agli imprenditori agricoli associati in non meno di 5 che istituiscono, anche al fine del risanamento dei loro rispettivi allevamenti, centri di allevamento per un minimo di 100 capi di bestiame bovino femminile in pianura e di 50 nelle altre zone, nati nelle loro stalle o acquistati entro il 6° mese di vita, possono essere concessi contributi fino alla misura massima del 100% delle spese annue di gestione dei centri, riconosciute ammissibili dalla Regione.
Sono escluse da tali spese quelle occorrenti per l'alimentazione del bestiame.
In alternativa puo' essere concesso un contributo "una tantum", di L. 40.000 annue per ogni capo.
Le bovine devono essere mantenute nel centro sino a gravidanza accertata e sono sottoposte a verifiche sanitarie, sia preventive sia alla conclusione della fase di allevamento, per garantire che siano indenni da tubercolosi ed immuni da brucellosi.
I contributi, in assenza di iniziative private, possono essere concessi alle Comunita' Montane, ai Comuni ed all'Ente regionale di Sviluppo Agricolo, qualora dispongano dei terreni necessari per la produzione alimentare prevista dall'art. 2 lettera f ) e qualora la gestione sia affidata ad allevatori associati.
f) Alpeggio
Agli imprenditori agricoli singoli od associati possono essere concessi contributi per l'alpeggio del bestiame.
Il contributo e' erogato sino alla misura massima di L. 20.000 per ogni capo bovino e di L. 3.000 per ogni capo ovino e caprino. Agli imprenditori agricoli, singoli od associati, che allevano bestiame in forma stanziale in zona di montagna, puo' essere concesso un contributo fino a L. 10.000 per ogni capo bovino e fino a L. 1.500 per ogni capo ovino e caprino.
Alle Comunita' Montane, agli Enti Locali, alle Cooperative ed alle Associazioni di almeno 5 allevatori puo' inoltre essere concesso un contributo annuo fino alla misura dell'80% della spesa occorrente per l'acquisizione in affitto, per almeno 3 anni, dei terreni gia' destinati o destinabili a pascolo, per la costituzione di validi comprensori di alpeggio o pascolo. Le Comunita' Montane e gli Enti locali debbono concedere la conduzione dei terreni ed impianti a cooperative o ad allevatori singoli od associati.
g) Fecondazione artificiale
La Regione assume l'onere della concessione gratuita di seme di riproduttori idonei per la fecondazione artificiale del bestiame bovino, di tutte le razze e in tutte le zone, fino ad un massimo di tre dosi per ogni capo da inseminare.
Per le zone di montagna, di collina depressa e di collina, per tutte le razze e, per tutte le altre zone, limitatamente al seme di tori di razza piemontese e di altre razze da carne, assume altresi' l'onere delle prestazioni occorrenti per l'inseminazione.
h) Altri allevamenti.
Le agevolazioni previste dalle lettere a) e b) del presente articolo possono essere estese per il bestiame ovino, caprino, suino, equino da carne e cunicolo, con massimali di spesa riferiti alle singole specie, che saranno determinati dalla Giunta Regionale.
i) Attivita' selettiva
Alle associazioni provinciali allevatori, giuridicamente riconosciute per l'espletamento dei compiti relativi alla tenuta dei libri genealogici ed ai controlli funzionali del bestiame bovino, ovino, caprino e suino, sono concessi contributi, entro il limite massimo del 90% della spesa, stabiliti tenendo conto del numero dei capi iscritti o controllati, del numero delle aziende e della situazione ambientale e produttiva delle differenti zone.
Le Associazioni, per essere ammesse al finanziamento, devono essere dotate, o dotarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, di statuti nei quali sia previsto il voto pro-capite dei soci.
Inoltre possono essere concessi contributi, fino al 90% della spesa, all'Associazione nazionale allevatori bovini di razza piemontese per attuare prove di progenie nell'ambito della Regione.
Il finanziamento ha comunque carattere integrativo rispetto a quello effettuato dallo Stato.
l) Mostre e rassegne
Alle Associazioni di allevatori e ad altri Enti possono essere concessi contributi fino alla misura massima del 90% sulla spesa ammissibile per gli oneri di organizzazione di mostre e rassegne zootecniche, riguardanti bestiame proveniente da allevamenti risanati ai sensi di legge.
La Regione inoltre puo' assumere a suo totale carico l'onere del rimborso forfettario delle spese di partecipazione agli allevatori, nonche' dei premi per i migliori capi classificati.

Art. 5.
(Miglioramenti fondiari)

a) Contributi in conto interessi
A favore di imprenditori agricoli singoli ed associati sono concessi contributi in conto interessi per l'assunzione di mutui ventennali per la realizzazione delle seguenti opere:
1) Acquisto, costruzione, ampliamento ed ammodernamento di strutture per l'allevamento zootecnico, ivi comprese le attrezzature fisse, l'approvvigionamento idrico e gli allacciamenti elettrici e stradali, nonche' gli impianti di smaltimento e depurazione degli scarichi.
2) Ricerca, raccolta e distribuzione delle acque a scopo irriguo, comprese le relative attrezzature, laghetti artificiali e sistemazione idraulico-agraria del suolo.
3) Strade poderali, interpoderali e vicinali, acquedotti ed elettrodotti rurali.
4) Acquisto, costruzione, riattamento od ammodernamento di case di abitazione per coltivatori diretti, compresi i relativi allacciamenti idrici ed elettrici, fognature, strade di accesso, impianti ed opere accessorie.
5) Costruzione e riattamento di vani, fino ad un massimo di quattro, da destinare ad uso agrituristico e a condizione che sia prevista la dotazione di idonei servizi igienici, limitatamente alle zone di montagna, collina depressa e collina che presentino sufficiente vocazione turistica.
6) Ogni altro miglioramento fondiario.
Per le infrastrutture collettive (acquedotti, elettrodotti, strade vicinali ed interpoderali e opere irrigue) e' ammessa la presenza, fra i soci, di non imprenditori agricoli, purche' l'opera risulti a prevalente servizio di aziende agricole.
b) Contributi in conto capitale
In alternativa al contributo di cui al punto a), puo' essere concesso un contributo in conto capitale entro le seguenti misure e limiti di spesa:
1) per opere al servizio di aziende singole:
- 50% in montagna entro il limite di spesa di Lire 15 milioni;
- 45% in collina e collina depressa entro il limite di spesa di L. 12 milioni;
- 40% in pianura entro il limite di spesa di Lire 10 milioni.
2) per acquedotti, elettrodotti, strade vicinali ed interpoderali e opere irrigue al servizio di piu' aziende:
- 80% in montagna;
- 70% in collina e collina depressa;
- 60% in pianura.
Il limite di spesa di ogni opera collettiva sara' determinato dalla Giunta Regionale.

Art. 6.
(Acquisto terreni Accorpamento)

a) Acquisto terreni
Ai Coltivatori diretti puo' essere concesso il concorso nel pagamento degli interessi su mutui trentennali per la formazione, l'ampliamento e l'arrotondamento delle aziende diretto-coltivatrici con le modalita' previste dalle leggi 2-6-1961 n. 454, 26-5-1965 n. 590, 14-8-1971 n. 817, nonche' dal D.P.R. 15-11-1965 n. 1390.
La stipulazione dell'atto di acquisto puo' essere autorizzata prima della emissione del nulla-osta, ma l'autorizzazione non comporta impegno per l'Amministrazione regionale, ne' da diritto a preferenze o priorita'.
b) Accorpamento
Agli imprenditori agricoli, singoli od associati, che attuino validi programmi per realizzare l'accorpamento delle aziende, mediante permute, possono essere rimborsate le relative spese notarili, fiscali e professionali che siano documentate e riconosciute ammissibili.

Art. 7.
(Meccanizzazione)

a) Contributi in conto interesse
Agli imprenditori agricoli, singoli od associati, puo' essere concesso un contributo in conto interessi su prestiti quinquennali per acquisto di macchinari ed attrezzature agricole per trattamenti collettivi delle colture, che rientrino in una idonea ed economica dotazione delle aziende.
Il prestito e' concesso sul costo totale della macchina per i coltivatori diretti e per le forme associative e sul 75% della spesa per gli altri imprenditori agricoli.
b) Contributi in conto capitale
Alle cooperative ed agli imprenditori agricoli associati con almeno 5 aziende puo' essere concesso, in alternativa a quanto previsto al precedente punto a), un contributo in conto capitale fino al 50% della spesa. Per i mezzi aerei il contributo e' limitato al 35% della spesa.
c) Procedure
L'acquisto e' consentito, in entrambi i casi a) e b) anche prima del formale atto di impegno, purche' sia successivo alla presentazione della domanda di contributo.
L'acquisto anticipato non comporta impegno da parte dell'Amministrazione regionale, ne' da' diritto a precedenze o priorita'.

Art. 8.
(Coltivazioni arboree)

a ) Vivai
Alle cooperative e loro consorzi e ad associazioni fra i produttori possono essere concessi contributi in conto capitale fino al 60% della spesa riconosciuta ammissibile per la costituzione e l'impianto di vivai e di campi di piante madri, in conformita' alle norme vigenti in materia. Sono spese ammissibili a contributo anche quelle per l'acquisto del terreno e per le strutture occorrenti.
b) Reimpianto vigneti
Agli imprenditori agricoli, singoli od associati, possono essere concessi contributi in conto capitale, fino al 40% se singoli e fino al 60% se associati, nei comprensori delimitati o in corso di delimitazione ai sensi del D.P.R. 12-7-1963, n. 930.
c) Sostituzione cultivar superate di altre specie
Ad associazioni di produttori che attuino organici programmi collettivi di sostituzione di cultivar superate, con l'impianto di nuove cultivar, e' concesso un contributo in conto capitale fino al 40% della spesa ritenuta ammissibile.
d) Impianto di specie avente particolare interesse
Agli imprenditori agricoli, singoli od associati, che attuino piani di introduzione di specie frutticole di particolare interesse, escluso il pero, il melo ed il pesco, in zone ritenute idonee, e' concesso un contributo in conto capitale fino al 30% se singoli e fino al 50% se associati, della spesa ritenuta ammissibile. Per il castagno da frutto il contributo puo' essere elevato fino all'80%.
e) Specie floricole poliennali
Agli imprenditori agricoli, singoli od associati puo' essere concesso un contributo in conto capitale fino al 30% della spesa occorrente per l'impianto di specie floricole poliennali.

Art. 9.
(Difesa delle colture)

a) Difesa fitosanitaria
Alle cooperative, ai Consorzi e anche alle Associazioni di produttori, possono essere concessi i seguenti contributi sulla spesa riconosciuta ammissibile per operazioni antiparassitarie associative:
l) su vigneti e impianti frutticoli:
- fino al 30% se con mezzi meccanici normali, purche' riguardino una idonea superficie specializzata;
- fino al 50% se con mezzi aerei, quando cio' sia richiesto da ragioni tecniche od economiche, anche se non tutti gli associati sono imprenditori agricoli.
2) su colture di barbabietole da zucchero, con le stesse modalita' e condizioni di cui al punto 1).
b) Difesa passiva dalle avversita' atmosferiche
Ai consorzi provinciali di difesa delle colture agrarie intensive costituiti ai sensi della legge 25-5-1970, n. 364, e' concesso un contributo nel pagamento degli interessi sui prestiti necessari per anticipare le somme loro spettanti a carico dello Stato e delle Province per il periodo intercorrente tra il pagamento del premio al Consorzio delle societa' di Assicurazione e l'incasso dallo Stato e dalle Province.
Il contributo regionale e' pari alla differenza tra il tasso agevolato previsto all'art. 2 lettera h), che resta a carico dei Consorzi e il tasso praticato dagli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario.
c) Difesa attiva dalle avversita' atmosferiche
L'Amministrazione regionale puo' finanziare studi e ricerche e l'attuazione di programmi per la difesa attiva delle colture agrarie dalle calamita' atmosferiche.

Art. 10.
(Opere finanziate da altri Enti)

Ai fini di favorire la realizzazione delle opere d'interesse agricolo finanziate dalla Comunita' Economica Europea, dallo Stato e da altri Enti, puo' essere concesso, nel caso di aumento dei prezzi, il concorso nel pagamento degli interessi su mutui ventennali di miglioramento, pari alla differenza tra la spesa ammessa ed il costo delle stesse opere, valutato in base al prezzario regionale vigente.

Art. 11.
(Assistenza tecnica)

Allo scopo di favorire la professionalita' degli operatori agricoli, l'Amministrazione Regionale attua programmi per l'assistenza tecnica e contabile delle aziende agricole, la divulgazione, l'attivita' dimostrativa e quella di orientamento economico delle imprese; nonche' per la preparazione e la specializzazione degli operatori agricoli, degli esperti e dei tecnici. Tali programmi vengono attuati nel modo seguente:
a) concedendo, di norma, contributi, fino alla misura del 90% della spesa ad Enti di emanazione delle organizzazioni professionali agricole di categoria a carattere nazionale ed effettivamente operanti a livello regionale e provinciale, aventi idonea struttura organizzativa.
Tali Enti operano costituendo, tra gli imprenditori agricoli, centri di assistenza agraria (C.A.T.A.) comprendenti almeno 80 aziende agricole cui e' predisposto, a tempo pieno, un tecnico agricolo assistente, nonche' organizzando, per un numero di almeno venti imprenditori associati, corsi di aggiornamento teorico pratico della durata massima di trenta giorni.
b) Attuando i programmi direttamente o per il tramite di Enti ed Istituzioni qualificate.
c) Concedendo contributi a gruppi associati di coltivatori diretti, aventi i requisiti richiesti dalle leggi 22-11-1954, n. 1136 e 9-1-1963, n. 9, aderenti ai C.A.T.A. e comprendenti almeno cinque aziende, regolarmente costituite con atto pubblico, che presentano un programma pluriennale di attivita' nel settore della produzione di particolare interesse per la divulgazione.
Il contributo annuale a fondo perduto puo' essere concesso fino al 70% delle spese ritenute ammissibili.
d) L'Amministrazione regionale puo' attuare studi, indagini e ricerche nel settore dell'Agricoltura e Foreste, anche attraverso Enti ed Istituzioni particolarmente qualificate.

Art. 12.
(Credito di conduzione)

Agli imprenditori agricoli, singoli od associati, ed alle cooperative agricole formate in prevalenza da imprenditori agricoli possono essere concessi contributi in conto interessi per prestiti di conduzione aventi la durata massima di un anno, erogati dagli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario.
L'agevolazione e' accordata con preferenza ai coltivatori diretti e alle cooperative.
Agli imprenditori singoli il contributo puo' essere concesso su di un importo massimo di L. 10 milioni.
Agli imprenditori associati ed alle cooperative agricole i contributi vengono concessi con riferimento a proporzionate ed effettive esigenze finanziarie delle aziende.

Art. 13.
(Organizzazioni professionali e cooperative)

a) La Regione Piemonte concede sovvenzioni ordinarie annuali, per l'attuazione delle loro finalita' istituzionali in agricoltura:
1 ) alle organizzazioni professionali regionali dei coltivatori diretti con adeguata rappresentativita' che siano emanazione di organizzazioni nazionali e che risultino effettivamente operanti in tutte le province del Piemonte;
2) alle associazioni regionali delle cooperative agricole che risultino effettivamente operanti in tutte le province del Piemonte e che facciano capo alle Organizzazioni nazionali di assistenza, rappresentanza, vigilanza e tutela giuridicamente riconosciute ai sensi del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577;
3) alle associazioni di produttori agricoli operanti per settori a carattere regionale aderenti ad analoghe associazioni a carattere nazionale, aventi per scopo la valorizzazione tecnico-economica della produzione agricola e la tutela del mercato dei prodotti.
b) I fondi destinati alle sovvenzioni di cui alla lettera a) sono ripartiti tra le Organizzazioni e le Associazioni, nel modo seguente:
l) per il 30% in parti uguali tra tutti gli aventi diritto;
2) per il 70% in proporzione diretta al volume di attivita' ed ampiezza di rappresentativita' di ciascuno.
La ripartizione del 70% sara' conseguentemente effettuata:
- per le organizzazioni professionali dei coltivatori diretti, anche con riferimento ai criteri concordati in campo nazionale per il riparto dei contributi di assistenza contrattuale e sindacale, recepiti dall'accordo interprofessionale vistato dal Ministero del Lavoro, e alla consistenza dei programmi di attivita';
- per le organizzazioni cooperativistiche, in misura direttamente proporzionale al numero delle cooperative aderenti ed ai loro soci, nonche' al giro di affari desumibile dai bilanci annuali;
- per le associazioni dei produttori, con riferimento al numero delle aziende e delle cooperative aderenti ed al prodotto lordo vendibile rappresentato.

Art. 14.
(Pascoli montani)

a) Contributi in conto capitale
Agli imprenditori agricoli, singoli od associati, ai Comuni, agli Enti e agli altri proprietari di pascoli situati nei territori classificati montani ai sensi della legge 25-7-1952, n. 991 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere concessi contributi in conto capitale fino alla misura massima dell'80% della spesa per la costituzione, ripristino e miglioramento di alpeggi, pascoli, prati pascoli e per la realizzazione di strutture, infrastrutture e attrezzature fisse e mobili necessarie.
b) Contributi in conto interessi
Per gli interventi previsti al punto precedente possono essere concessi, in alternativa, contributi in conto interessi su mutui ventennali di miglioramento.
c) Gestione dei pascoli
In entrambi i casi a) e b) i pascoli cosi' migliorati da parte di Enti e Comuni devono essere concessi in conduzione a imprenditori singoli od associati.

Art. 15.
(Rimboschimenti)

Allo scopo di valorizzare la funzione economica del bosco e delle foreste, per recuperare zone abbandonate o irrazionalmente coltivate e per attuare urgenti interventi di bonifica, sistemazione e miglioramento di zone interessate da degradazione del bosco e del cotico erboso, l'Amministrazione Regionale e' autorizzata a predisporre i seguenti interventi:
1) l'acquisizione dei terreni atti all'accorpamento ed all'organico accrescimento dei complessi boschivi e pascoli esistenti e atti alla costituzione di aziende pilota dimostrative e aziende produttive a prevalente indirizzo silvo-pastorale.
L'Amministrazione Regionale puo' inoltre assicurarsi la disponibilita' dei terreni sopra indicati mediante affitto a lungo termine.
2) Lo sviluppo della forestazione con la concessione ai Comuni, ad Enti e ad altri proprietari di terreni di contributi in conto capitale per il rimboschimento con specie forestali tradizionali a rapida crescita e per la ricostituzione ed il miglioramento dei boschi.
Il contributo puo' essere concesso fino alla misura del 90% nelle zone montane e in quelle vincolate ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 e del 60% nelle altre zone. In queste ultime i contributi per reimpianto di pioppeti sono limitati alle zone golenali e nei terreni comunque non idonei alle colture agrarie.

Art. 16.
(Fondo interbancario di garanzia Fidejussione.)

I prestiti ed i mutui previsti dalla presente legge sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del "Fondo interbancario di garanzia" di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 ed all'art. 56 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e successive modificazioni e integrazioni.
Ai coltivatori diretti singoli od associati ed alle cooperative, che non siano in grado di prestare agli istituti di credito mutuanti adeguate garanzie, puo' essere concessa da parte dell'Amministrazione regionale, garanzia fidejussoria per la differenza tra l'ammontare del mutuo, compresi i relativi interessi, ed il valore cauzionale della garanzia offerta, ove esistente, maggiorata del valore del concorso regionale nel pagamento degli interessi, attualizzato al tasso lordo del mutuo.
La garanzia fidejussioria regionale interviene allorquando gli istituti mutuanti hanno dimostrato di avere esperito tutte le procedure di riscossione coattiva sui beni dei mutuatari inadempienti ed hanno dimostrato di aver ottenuto, se operante, l'intervento sussidiario del fondo interbancario di garanzia.

Art. 17.
(Divieto di cumulo)

I benefici concessi dalla presente legge non sono cumulabili con altri previsti per le stesse finalita' se non fino ad integrazione della misura del beneficio regionale, se questo risulti di maggiore entita'.

Art. 18.
(Spese generali)

Per l'attuazione delle iniziative previste dalla presente legge sono autorizzate spese generali comprendenti anche i rimborsi e compensi previsti all'art. 3, lettera e).

Art. 19.
(Disposizioni finanziarie e contabili per le agevolazioni creditizie)

Ai fini della concessione delle agevolazioni creditizie stabilite nella presente legge sono autorizzati, per l'anno finanziario 1975, i limiti di impegno:
- di 200 milioni per i contributi relativi ai prestiti annuali di cui all'art. 4 lettera a);
- di 300 milioni per i contributi relativi ai prestiti quinquennali di cui all'art. 4, lettera a);
- di 1950 milioni per i contributi relativi ai mutui ventennali di cui all'art. 5, della lettera a);
- di 600 milioni per i contributi relativi ai mutui trentennali di cui all'art. 6, lettera a);
- di 600 milioni per i contributi relativi ai prestiti quinquennali di cui all'art. 7, lettera a);
- di 600 milioni per i contributi relativi ai mutui ventennali di cui all'art. 10;
- di 300 milioni per i contributi relativi ai mutui ventennali di cui all'art. 14, lettera b).
Alla spesa di 4550 milioni si provvede, per l'anno finanziario 1975:
- per 700 milioni, mediante una riduzione, di pari ammontare, dei ,limiti d'impegno stabiliti in complessivi 1.700 milioni per l'anno 1975 dall'art. 19, primo comma, della legge regionale 2 luglio 1974, n. 17, nonche' delle relative annualita' ricadenti negli anni successivi, e con una conseguente riduzione, pari a 700 milioni, dello stanziamento di cui al cap. n. 1346 del bilancio per l'anno 1975;
- per 1.450 milioni mediante una riduzione di pari ammontare del fondo speciale di cui al cap. n. 1404 dello Stato di previsione della spesa per l'anno 1975;
- per 250 milioni mediante una riduzione degli stanziamenti di cui ai cap.li n.ri 1329, 1353 e 1355 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanzianio 1975, con effetto anche per anni successivi, rispettivamente nella misura di l00 milioni, 50 milioni e 100 milioni;
- per 300 milioni mediante una riduzione, di pari ammontare, del fondo speciale di cui al cap. n. 1018 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1975;
- per 230 milioni con la disponibilita', di pari ammontare, derivante dalla soppressione dei cap.li n. 1326 e n. 1350 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1975;
- per 1.220 milioni con una quota, di pari ammontare, della disponibilita' derivante dalla soppressione del cap. numero 1348 del bilancio per l'anno finanziario 1975.
Ai fini della completa copertura della spesa di cui al precedente comma, lo stanziamento di 500 milioni di cui all'articolo 5 della legge regionale 31 ottobre 1973, n. 24, e' ridotto a 100 milioni per l'anno finanziario 1975 e per ciascuno degli anni successivi.
Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1975 saranno conseguentemente istituiti:
- il cap. n. 1348/1, con la denominazione "Interventi regionali per lo sviluppo dell'agricoltura e delle foreste. Contributi negli interessi di prestiti annuali per l'acquisto di bestiame da ingrasso e di prestiti quinquennali per l'acquisto di bestiame da riproduzione", e lo stanziamento di 500 milioni;
- il cap. n. 1330/1, con la denominazione "Interventi regionali per lo sviluppo dell'agricoltura e delle foreste. Contributi in conto interesse dei mutui ventennali per miglioramenti fondiari", e lo stanziamento di 1.950 milioni;
- il cap. n. 1350/1, con la denominazione "Interventi regionali per lo sviluppo dell'agricoltura e delle foreste. Contributo negli interessi dei mutui trentennali per l'acquisto di terreni", e lo stanziamento di 600 milioni;
- il cap. n 1351/1, con la denominazione "Interventi regionali per lo sviluppo dell'agricoltura e delle foreste. Contributi negli interessi dei mutui quinquennali per la meccanizzazione agricola", e lo stanziamento di 600 milioni;
- il cap. n. 1351/2, con la denominazione "Interventi regionali per lo sviluppo dell'agricoltura e delle foreste. Contributi negli interessi dei mutui ventennali per la realizzazione di opere finanziate da altri Enti", e lo stanziamento di 600 milioni;
- il cap. n. 1359/1, con la denominazione "Interventi regionali per lo sviluppo dell'agricoltura e delle foreste. Contributo negli interessi sui mutui ventennali per il miglioramento dei pascoli montani" e lo stanziamento di 300 milioni.
Gli ulteriori limiti di impegno per gli anni finanziari 1976 e 1977 saranno disposti con successive leggi regionali, che ne stabilirono il finanziamento.
Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 20.
(Disposizioni finanziarie e contabili per la prestazione della garanzia)

Per la concessione della garanzia fidejussoria di cui all'art. 16 della presente legge e' autorizzato, per l'anno finanziario 1975, il limite di impegno di 75 milioni.
All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione, di pari ammontare, del limite di impegno stabilito dall'art. 20, primo comma, della legge regionale 2 luglio 1974, n. 17, nonche' delle annualita', di pari ammontare, ricadenti nell'anno 1976 ed in ciascuno degli anni successivi.
Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1975, lo stanziamento di cui al cap. n. 1347 sara' conseguentemente ridotto di 75 milioni e sara' istituito il cap. n. 1349/5 con la denominazione "Interventi regionali per lo sviluppo dell'agricoltura e delle foreste. Prestazione di garanzia ai mutui ed ai prestiti", e con lo stanziamento di 75 milioni.
Gli ulteriori limiti di impegno per gli anni finanziari 1976 e 1977 saranno disposti con successive leggi regionali che ne stabiliranno il finanziamento.
Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 21.
(Disposizioni finanziarie per i contributi in capitale)

Per la concessione dei contributi in capitale stabiliti dalla presente legge sono autorizzati, per l'anno finanziario 1975:
- la spesa di 8.300 milioni, per i contributi di cui all'art. 4, lettere b), c), d), e), f), g), h), i) ed l);
- la spesa di 12.300 milioni per i contributi di cui all'art. 5, lettera b);
- la spesa di 100 milioni per i contributi e gli oneri di cui all'art. 6, lettera b);
- la spesa di 500 milioni per i contributi di cui all'art. 7, lettera b);
- la spesa di 1.200 milioni per i contributi di cui all'art. 8l
- la spesa di 1.100 milioni per i contributi di cui all'art. 9, lettere a) e c);
- la spesa di 2.000 milioni per i contributi di cui all'art. 14, lettera a);
- la spesa di 300 milioni per i contributi di cui all'art. 15.
Alla spesa di 25.800 milioni si provvede mediante l'accensione di mutui, per un importo di pari ammontare complessivo, ad un tasso non superiore al quindici per cento e per una durata non superiore ad anni trenta, da estinguersi mediante semestralita' costanti posticipate. La Giunta Regionale e' autorizzata ad assumere, con proprie deliberazioni, i mutui predetti.
Nello stato di previsione dell'entrata per l'anno 1975 sara' istituito il cap. n. 93, con la denominazione "Provento dei mutui autorizzati a copertura di spese relative a contributi in capitale per lo sviluppo dell'agricoltura e delle foreste" e la dotazione di 25.800 milioni.
Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1975 saranno conseguentemente istituiti, anche in sostituzione dei capitoli soppressi per effetto delle disposizioni contenute nella presente legge:
- il cap. n. 1348, con la denominazione "Interventi regionali per lo sviluppo dell'agricoltura e delle foreste. Contributi in capitale per l'acquisto di riproduttori, premi d'allevamento, alpeggio, fecondazione artificiale, attivita' di selezione del bestiame, mostre e rassegne" e lo stanziamento di 8.300 milioni;
- il cap. n. 1330, con la denominazione "Interventi regionali per lo sviluppo dell'agricoltura e dell'agricoltura e delle foreste. Contributi in capitale per miglioramenti fondiari" e lo stanziamento di 12.300 milioni;
- il cap. n. 1350, con la denominazione "Interventi regionali per lo sviluppo dell'agricoltura e delle foreste. Contributi in capitale per l'accorpamento di aziende agricole" e lo stanziamento di 100 milioni;
- il cap. n. 1351, con la denominazione "Interventi regionali per lo sviluppo dell'agricoltura e delle foreste. Contributi in capitale per la meccanizzazione agricola" e lo stanziamento di 500 milioni;
- il cap. n. 1352, con la denominazione "Interventi regionali per lo sviluppo dell'agricoltura e delle foreste. Contributi in capitale per vivai, reimpianto vigneti, sostituzione cultivar, impianto di specie di particolare interesse, difesa fitosanitaria e difesa attiva dalle avversita'" e lo stanziamento di 1200 milioni;
- il cap. n. 1352/1, con la denominazione "Interventi regionali per lo sviluppo dell'agricoltura e delle foreste. Contributi in capitale per la difesa delle colture" e lo stanziamento di 1.100 milioni;
- il cap. n. 1359, con la denominazione "Interventi regionali per lo sviluppo dell'agricoltura e delle foreste. Contributi in capitale per miglioramento di pascoli montani" e lo stanziamento di 2.000 milioni;
- il cap. n. 1359/2, con la denominazione "Interventi regionali per lo sviluppo dell'agricoltura e delle foreste. Contributi in capitale per rimboschimenti ed impianti a rapida crescita" e lo stanziamento di 300 milioni.
Agli oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui di cui ai precedenti commi, valutati in 2.050 milioni per l'anno 1975 si provvede:
- per 1000 milioni mediante una disponibilita', di pari ammontare, derivante dalla riduzione da 10.100 milioni a 4000 milioni del provento del mutuo e della spesa iscritti, rispettivamente, nei cap.li n. 94 e n. 1349 del bilancio per l'anno 1975, ai sensi dell'art 22, secondo comma, della legge regionale 2 luglio 1974, n. 17, e la conseguente riduzione degli stanziamenti di cui ai cap.li n. 748 e n. 1412 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1975, nella rispettiva misura di 900 milioni e di 100 milioni;
- per 530 milioni, mediante una quota, di pari ammontare, della disponibilita' derivante dalla soppressione del cap. n. 1348 del bilancio per l'anno finanziario 1975;
- per 500 milioni, mediante una riduzione, di pari ammontare, del fondo speciale di cui al cap. n. 1018 del Bilancio per l'anno 1975;
- per 20 milioni mediante una riduzione di pari ammontare del fondo speciale di cui al cap. n. 1406 del bilancio per l'anno finanziario 1975.
Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1975 saranno altresi' istituiti i capitoli relativi alle quote interessi e alle quote di rimborso del capitale con il rispettivo stanziamento di 1900 milioni e di 150 milioni.
Al maggior onere ricadente nell'anno finanziario 1976 ed in ciascuno degli anni successivi, valutato in 2050 milioni, si fara' fronte:
- per 1.000 milioni con la disponibilita', di pari ammontare, derivante dalla riduzione degli oneri di ammortamento previsti a carico dell'anno finanziario 1976 e di ciascuno degli anni successivi, ai sensi dell'art. 22, quinto comma, della legge regionale 2 luglio 1974 n. 17, per effetto della riduzione a 4.000 milioni del mutuo e della spesa di 10.100 milioni autorizzati per l'anno finanziario 1976;
- per 1.050 milioni con la disponibilita', di pari ammontare, derivante dalla riduzione, a partire dall'anno finanziario 1976, degli oneri iscritti nei cap.li n. 1208, n. 1210, n. 1212 e n. 1218 del bilancio 1975, nella rispettiva misura di 200 milioni, nonche' dell'onere iscritto nel cap. n. 1316 dello stesso bilancio, nella misura di 250 milioni.
Le ulteriori spese per gli anni finanziari 1976 e 1977 saranno disposte con apposite leggi regionali, che ne stabiliranno il finanziamento.
Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 22.
(Disposizioni finanziarie e contabili per spese e sovvenzioni annuali)

Per le attivita' e le sovvenzioni ordinarie annuali stabilite dalla presente legge sono autorizzate, per l'anno finanziario 1975, le seguenti spese:
- 200 milioni per gli oneri di cui all'art. 9 lettera b);
- 1200 milioni per l'attivita' di cui all'art. 11;
- 300 milioni per le sovvenzioni di cui all'art. 13;
- 200 milioni per le spese generali di cui all'art. 18.
Alla spesa di 1.900 milioni per l'anno finanziario 1975 si provvede con una quota, di pari ammontare, della disponibilita' derivante dalla soppressione del cap. n. 1348 dello stato di previsione della spesa per l'anno medesimo.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1975 saranno conseguentemente istituiti:
- il cap. n. 1334/1, con la denominazione "Interventi regionali per lo sviluppo dell'agricoltura e delle foreste. Contributi ai Consorzi provinciali per la difesa delle colture" e lo stanziamento di 200 milioni;
- il cap. n. 1326, con la denominazione "Interventi regionali per lo sviluppo dell'agricoltura e delle foreste. Contributi per l'assistenza tecnica" e lo stanziamento di 1200 milioni;
- il cap. n. 1325/1, con la denominazione "Interventi regionali per lo sviluppo dell'agricoltura e delle foreste. Sovvenzioni alle organizzazioni professionali e alle cooperative" e lo stanziamento di 300 milioni;
- il cap. n. 1325, con la denominazione "Interventi regionali per lo sviluppo dell'agricoltura e delle foreste. Spese generali" e lo stanziamento di 200 milioni.
Le ulteriori spese per gli anni finanziari 1976 e 1977 saranno disposte con apposite leggi regionali, che ne stabiliranno il finanziamento.
Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 23.
(Disposizioni finanziarie per le agevolazioni al credito agrario di conduzione)

Per gli interventi di cui all'art. 12 della presente legge e' autorizzata la spesa di 3.020 milioni per l'anno finanziario 1975.
All'onere di cui al precedente comma si provvede con lo stanziamento di 800 milioni di cui al cap. n. 745 del bilancio per l'anno finanziario 1975 e con lo stanziamento di 2.220 milioni al cap. n. 745/1 istituito nel bilancio medesimo in attuazione del D.L. 24 febbraio 1975 n. 26.