Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge

Legge regionale 4 giugno 1975, n. 45.

Interventi a sostegno delle strutture della cooperazione agricola e per l'associazionismo.

(B.U. 10 giugno 1975, suppl. al n. 23)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Art. 1.
(Finalita')

La Regione Piemonte attua particolari interventi, con un programma per gli anni 1975 - 1976 - 1977 - al fine di favorire lo sviluppo della Cooperazione e dell'Associazionismo in agricoltura.

Art. 2.
(Criteri generali Beneficiari Priorita')

a) Gli interventi regionali previsti dalla presente legge sono riservati alle cooperative agricole e loro consorzi, ad associazioni di produttori, ad enti particolarmente qualificati e ad imprenditori agricoli associati.
Per ottenere i benefici previsti le forme associative devono essere costituite in prevalenza da imprenditori agricoli ed essere rette da statuti nei quali sia sancito il voto pro-capite per i soci persone fisiche.
Ai fini della presente legge e' considerato imprenditore agricolo chi esercita professionalmente l'agricoltura, impegnandovi in modo prevalente la propria attivita'.
b) E' accordata comunque priorita' alle forme cooperative o loro consorzi che operano su scala regionale e che possiedono una larga base associativa, nonche' a quelle formate esclusivamente da imprenditori agricoli.
c) Ai fini del giudizio di validita' economica delle iniziative, sono oggetto di pari considerazione le aziende ed i terreni condotti dai soci in affitto, mezzadria, enfiteusi o per uso civico.
d) Le iniziative, per ottenere i benefici regionali, devono essere in armonia con la programmazione regionale, con piani zonali di sviluppo agricolo e con i piani delle Comunita' Montane, ove esistenti, e, se la loro natura lo richiede, devono essere inquadrate in un programma pluriennale.
e) Le opere e le iniziative da finanziare devono avere validita' economica ed essere proporzionate alle effettive necessita' del richiedente.
f) I tassi di interesse a carico dei beneficiari sono stabiliti nella misura fissata dal D.L. 24-2-1975, n. 26 con le modificazioni di cui alla relativa legge di conversione. Le modifiche ai tassi agevolati, disposte da ulteriori provvedimenti statali, saranno adottate con Decreto del Presidente della Giunta regionale. Per i mutui di miglioramento resta a carico dell'Amministrazione regionale la differenza tra le rate di preammortamento ed ammortamento calcolate ai tassi agevolati e le rate calcolate al tasso praticato dagli Istituti esercenti il credito agrario. Per gli altri prestiti resta a carico della Amministrazione regionale la differenza tra le rate di ammortamento calcolate ai tassi agevolati e le rate calcolate al tasso praticato dagli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario.
g) Le aziende zootecniche devono avere una capacita' produttiva di almeno il 60% del fabbisogno alimentare del bestiame allevato, se poste in pianura, ed il 40% se poste in collina, collina depressa e montagna.
h) Le aziende associate che allevano bestiame bovino, per ottenere le agevolazioni previste dalla presente legge, devono aderire ai piani di bonifica sanitaria per la tubercolosi e per la brucellosi a norma delle leggi vigenti.
i) Ai fini della presente legge sono considerate zone di montagna quelle definite come tali dalla legge 25-7-1952, n. 991 e successive modificazioni; zone di collina depressa quelle cosi' classificate dai decreti ministeriali 7-11-1961 e 23-3-1963; zone di collina e zone di pianura le restanti, secondo la classificazione I.S.T.A.T. del mese di agosto 1958.

Art. 3.
(Procedure Ricorsi)

a) I benefici previsti dalla presente legge sono concessi con deliberazione della Giunta Regionale, che indica gli Uffici presso i quali devono essere presentate le domande ed impartisce le istruzioni necessarie, sentita la Commissione consultiva di cui alla successiva lettera e) del presente articolo.
b) Le strutture fisse, che siano state realizzate fruendo dei contributi previsti dalla presente legge, non possono essere distolte dall'uso e dalle finalita', per cui sono stati ottenuti i benefici, per almeno 10 anni; le attrezzature mobili per almeno 5 anni. Chi contravviene a questi obblighi deve rimborsare l'equivalente del contributo fruito, con gli interessi, fatto salvo il risarcimento dell'ulteriore danno.
c) Le opere e gli acquisti oggetto di finanziamento devono essere effettuati dopo il provvedimento formale di concessione o, in caso di urgenza, dopo la presentazione della domanda, a seguito di una specifica autorizzazione, che non comporta alcun impegno di finanziamento per l'amministrazione regionale, ne' da' diritto a preferenze o priorita'.
d) Sui contributi in conto capitale previsti dall'art. 4 lettera a), possono essere concessi acconti fino al 75 % su dichiarazione del direttore dei lavori convalidata dall'Ufficio competente, dalla quale risulti che le spese sono gia' eseguite per un ammontare che superi del 25 % l'acconto richiesto.
e) Avverso le determinazioni sulle domande, e' ammesso, entro 30 giorni, reclamo al Presidente della Giunta Regionale, il quale decide entro i successivi 60 giorni, su conforme deliberazione della Giunta, sentita una Commissione consultiva presieduta dall'Assessore all'Agricoltura e composta da un funzionario dell'Assessorato, da un rappresentante per ognuna delle tre organizzazioni agricole maggiormente rappresentative, e da un rappresentante per ognuna delle organizzazioni cooperativistiche nazionalmente riconosciute.
f) Per le operazioni creditizie si richiamano le disposizioni di cui alla legge 5-7-1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni.
g) Le domande di finanziamento presentate alla Comunita' Economica Europea ed al Ministero dell'Agricoltura e Foreste e non accolte sono acquisite, su richiesta degli interessati, dall'Amministrazione regionale con riferimento alla data di presentazione agli Enti di cui sopra ed evase secondo i criteri e le priorita' previste dalla presente legge.

Art. 4.
(Iniziative finanziabili)

a) Strutture
Ai beneficiari della presente legge possono essere concessi contributi in conto capitale fino alla misura massima del 50% della spesa per le seguenti iniziative:
l) acquisto, realizzazione ed ammodernamento di strutture ed attrezzature per la produzione agricola e zootecnica;
2) acquisto, realizzazione ed ammodernamento di strutture ed attrezzature per la raccolta, trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici.
In entrambi i casi la spesa ammessa a contributo comprende l'onere per l'acquisto delle aree necessarie all'insediamento delle strutture ed attrezzature, nonche' l'onere per gli impianti di smaltimento e depurazione degli scarichi e per le altre infrastrutture.
Sulla differenza tra la spesa ammessa e il contributo in conto capitale concesso e' accordato un contributo in conto interessi per l'accensione di mutui ventennali con Istituti esercenti il credito agrario.
b) Spese di gestione
Agli stessi beneficiari aventi quale scopo sociale la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici e loro sottoprodotti, possono essere concessi contributi fino alla misura massima del 50% delle spese di gestione ritenute ammissibili, ivi compresi gli oneri afferenti la depurazione degli scarichi.
Eguali contributi possono essere concessi ai Consorzi, di cui agli artt. 14 e seguenti della legge 25-5-1970 n. 364, che attuino iniziative di difesa passiva delle colture agrarie dalle avversita' atmosferiche, sulle spese risultanti dalla gestione ordinaria.
Ai Consorzi irrigui che devono sostenere oneri particolarmente gravosi per la fornitura dell'acqua di irrigazione, puo' essere concesso, ai fini di una corrispondente riduzione dei canoni, un contributo fino al 50% della somma eccedente il costo ritenuto ordinario.
c) Contributi sulle anticipazioni ai conferenti
Ai beneficiari della presente legge che eseguano operazioni collettive di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, puo' essere concesso un concorso nel pagamento degli interessi su prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai conferenti.
d) Passivita' onerose
A cooperative fra produttori agricoli che gestiscono propri impianti di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, sono concesse "una tantum", agevolazioni creditizie consistenti nel concorso nel pagamento degli interessi di mutui straordinari ventennali, parificato al Credito Agrario di miglioramento, per la trasformazione di passivita' onerose esistenti al 31-12-74 ed in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, su un importo non superiore al 70% del loro ammontare, e purche', alla totale estinzione delle medesime, concorra per la restante quota, la cooperativa anche con versamenti diretti dei soci.
Si considerano passivita' onerose quelle derivanti da finanziamenti che non siano assistiti da pubbliche agevolazioni.
Le cooperative, per ottenere le agevolazioni di cui sopra, devono assolvere alle seguenti condizioni:
1) risultino costituite in societa' cooperative a responsabilita' limitata, ovvero si trasformino, se costituite in societa' a responsabilita' illimitata, in societa' cooperative a responsabilita' limitata e siano iscritte nell'apposito registro prefettizio e nello schedario generale della cooperazione;
2) abbiano, ovvero adottino, uno statuto che comporti l'obbligo per ciascun socio, secondo la disciplina prevista in apposito regolamento, del totale conferimento del proprio prodotto e la previsione di adeguate penalita' per le inadempienze;
3) abbiano regolarmente tenuto, nell'ultimo anno, i libri sociali e le scritture contabili prescritte o, quanto meno, provvedano ad una regolarizzazione delle scritture;
4) approntino un piano operativo di riassetto, realizzabile in non piu' di sei anni, assumendo, con deliberazione assembleare, l'impegno di attuarlo e di conformarsi alle richieste di varianti ed alle direttive dell'amministrazione regionale.
e) Contributi di avviamento
Al fine di sostenere, nella fase di avviamento, le forme associative costituite per realizzare la commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici, possono essere concessi contributi in capitale fino alla misura del tre, due e dell'uno per cento del valore del prodotto commercializzato, rispettivamente per il primo, il secondo ed il terzo anno di attivita'.
Per il primo anno il contributo puo' essere parzialmente anticipato sulla base di una dichiarazione previsionale.
Il contributo non puo' costituire duplicazione di quello previsto per le spese di gestione.
f) Attivita' promozionali
L'Amministrazione regionale puo' svolgere direttamente o avvalendosi di Enti, Associazioni, Istituzioni e Societa' specializzate ,azioni promozionali di propaganda dei prodotti agricoli e zootecnici, con particolare riferimento alle produzioni delle cooperative e delle associazioni di produttori.

Art. 5.
(Fondo interbancario di garanzia Fidejussione)

I prestiti ed i mutui previsti dalla presente legge sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del "Fondo interbancario di garanzia" di cui all'articolo n. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 ed all'articolo 56 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e successive modificazioni ed integrazioni.
Ai coltivatori diretti, singoli ed associati ed alle cooperative, che non siano in grado di prestare agli Istituti di credito mutuanti adeguate garanzie, puo' essere concessa da parte dell'Amministrazione regionale, garanzia fidejussoria per la differenza tra l'ammontare del mutuo, compresi i relativi interessi, ed il valore cauzionale della garanzia offerta, ove esistente, maggiorata del valore del concorso regionale nel pagamento degli interessi, attualizzato al tasso lordo del mutuo.
La garanzia fidejussoria regionale interviene allorquando gli Istituti mutuanti hanno dimostrato di avere esperito tutte le procedure di riscossione coattiva sui beni dei mutuatari inadempienti ed hanno dimostrato di aver ottenuto, se operante, l'intervento sussidiario del " Fondo Interbancario di garanzia".

Art. 6.
(Divieto di cumulo)

I benefici concessi dalla presente legge non sono cumulabili con altri previsti per le stesse finalita' se non fino ad integrazione della misura del beneficio regionale, se questo risulti di maggiore entita'.

Art. 7.
(Disposizioni finanziarie e contabili per contributi in capitale)

Per la concessione dei contributi in capitale di cui all'articolo 4 lettere a), b), e), nonche' per le attivita' di cui all'articolo 4, lettera f), della presente legge e' autorizzata, per l'anno finanziario 1975, la spesa di 6.200 milioni.
All'onere di 6.200 milioni si provvede mediante l'accensione di mutui, per un importo di pari ammontare complessivo ad un tasso non superiore al quindici per cento e per una durata non superiore ad anni trenta, da estinguersi mediante semestralita' costanti posticipate. La Giunta Regionale e' autorizzata ad assumere, con proprie deliberazioni, i mutui predetti.
Nello stato di previsione dell'entrata per l'anno 1975 sara' istituito il capitolo n. 96, con la denominazione "Provento dei mutui autorizzati a copertura di spese relative a contributi in capitale per lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo in agricoltura" e con la dotazione di 6.200 milioni.
Nel corrispondente stato di previsione della spesa sara' conseguentemente istituito il cap. n. 1349/1, con la denominazione " Interventi regionali per la cooperazione e l'associazionismo in agricoltura. Contributi in capitale per strutture associative, spese di gestione, contributi d'avviamento e per azioni promozionali " e con lo stanziamento di 6.200 milioni.
Agli oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui di cui ai precedenti commi, valutati in 450 milioni per l'anno finanziario 1975, si provvede mediante una riduzione, di pari ammontare, dello stanziamento di cui al cap. n. 1348 dello stato di previsione della spesa del corrispondente bilancio, ed istituendo, nello stato di previsione medesimo, i capitoli n. 748/2 e n. 1429 relativi alle quote interessi ed alle quote di rimborso del capitale, con il rispettivo stanziamento di 400 milioni e di 50 milioni.
Al maggior onere ricadente nell'anno finanziario 1976 e in ciascuno degli anni successivi, valutato in 450 milioni, si fara' fronte, fino alla completa estinzione dei mutui, con una riduzione, di pari ammontare, degli oneri previsti a carico dell'anno 1976 e di ciascuno degli anni successivi, dall'art. 21 della legge regionale 2 luglio 1974, n. 17.
Nel bilancio dell'anno finanziario 1976 e di ciascuno degli anni finanziari successivi saranno iscritti i capitoli di cui al quinto comma, con stanziamenti pari, in complesso, alle quote interessi ed alle quote di rimborso del capitale ricadenti in ciascuno di tali anni.
Le ulteriori spese per gli anni finanziari 1976 e 1977 saranno disposte con apposite leggi regionali, che ne stabiliscono il finanziamento.
Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.
(Disposizioni finanziarie e contabili per le agevolazioni creditizie)

Ai fini della concessione delle agevolazioni creditizie stabilite nella presente legge sono autorizzati, per l'anno finanziario 1975, i limiti d'impegno:
- di lire 350 milioni per i contributi in conto interessi relativi ai mutui integrativi ventennali per le strutture associative di cui all'art. 4, lettera a);
- di lire 200 milioni per i contributi in conto interessi relativi ai mutui ventennali per le passivita' onerose di cui all'art. 4, lettera d).
All'onere di 550 milioni si provvede, per l'anno finanziario 1975, mediante una riduzione, di pari ammontare, del fondo speciale di cui al cap. n. 1404 dello stato di previsione della spesa per l'anno medesimo.
Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1975 sara' conseguentemente istituito il cap. n. 1349/2 con la denominazione "Interventi regionali ,per la cooperazione e l'associazionismo in agricoltura. Contributi negli interessi per mutui ventennali per strutture ed il ripiano di passivita' onerose" e con lo stanziamento di 550 milioni.
Gli ulteriori limiti di impegno per gli anni finanziari 1976 e 1977 saranno disposti con successive leggi regionali che ne stabiliranno il finanziamento.
Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.
(Disposizioni finanziarie e contabili per la prestazione di garanzia)

Per la concessione della garanzia fidejussoria di cui all'art. 5 della presente legge, e' autorizzato, per l'anno finanziario 1975, il limite di impegno di 25 milioni.
All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione, di pari ammontare, del limite di impegno stabilito in 100 milioni per l'anno finanziario 1975, all'art. 20, primo comma, della legge regionale 2 luglio 1974, n. 17, nonche' delle annualita', di pari ammontare, ricadenti nell'anno 1976 ed in ciascuno degli anni successivi.
Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1975, lo stanziamento di cui al cap. n. 1347 sara' conseguentemente ridotto di 25 milioni e sara' istituito il cap. n. 1349/3, con la denominazione "Interventi regionali per la cooperazione e l'associazionismo in agricoltura. Prestazione di garanzia sussidiaria ai mutui per strutture associative e per passivita' onerose", e con lo stanziamento di 25 milioni.
Gli ulteriori limiti di impegno per gli anni finanziari 1976 e 1977 saranno disposti con successive leggi regionali che ne stabiliranno il finanziamento.
Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.
(Disposizioni finanziarie e contabili per sovvenzioni annuali)

Per i contributi di cui all'art. 4, lettera c), e' autorizzata, per l'anno finanziario 1975, la spesa di 500 milioni.
All'onere di 500 milioni per l'anno finanziario 1975 si provvede mediante una riduzione, di pari ammontare, dello stanziamento di cui al cap. n. 1348 del corrispondente stato di previsione della spesa e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo del cap. n. 1349/4, con la denominazione "Interventi regionali per la cooperazione e l'associazionismo in agricoltura. Contributi negli interessi sui prestiti per le anticipazioni ai conferenti" e con lo stanziamento di 500 milioni.
Le ulteriori spese, per gli anni finanziari 1976 e 1977 saranno disposte con apposite leggi regionali che ne stabiliranno il finanziamento.
Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.