Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge

Legge regionale 4 giugno 1975, n. 40.

Interventi a favore dei comuni per l'acquisto di scuolabus da adibire al trasporto degli alunni della scuola materna e dell'obbligo.

(B.U. 10 giugno 1975, suppl. al n. 23)

Art. 1, 2, 3, 4

Art. 1.

La Regione, al fine di perseguire la gratuita' della Scuola Materna e dell'obbligo e di facilitarne l'accesso e la frequenza, puo' concedere ai Comuni, od ai Consorzi di Comuni, contributi in conto capitale per l'acquisto di scuolabus da destinare al trasporto degli alunni.
Gli Enti interessati devono presentare domanda al Presidente della Giunta regionale entro il 30 giugno di ogni anno.
I contributi, la cui misura massima non puo' superare il 70% del costo dell'automezzo, sono concessi con deliberazione della Giunta regionale e sono erogati con decreto del Presidente della Giunta medesima.

Art. 2.

La Giunta Regionale nell'assegnazione dei contributi di cui all'art. 1 si atterra' ai seguenti criteri:
a) non piu' del 30% della spesa prevista all'art. 3 verra' devoluto a favore dei Comuni compresi nelle zone montane;
b) tra piu' richiedenti sara' data priorita' ai servizi che coprono la maggiore distanza dalla residenza degli alunni alla scuola frequentata, tenuto conto dei servizi pubblici di trasporto esistenti nei Comuni interessati.

Art. 3.

Ai fini dell'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa annua di 200 milioni.
All'onere di cui al precedente comma si provvede, per l'anno finanziario 1975, mediante una riduzione di pari ammontare, del fondo speciale di cui al cap. n. 1018 del corrispondente stato di previsione della spesa e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, del cap. n. 239 con la denominazione "Contributi ai Comuni o ai Consorzi di Comuni per l'acquisto di scuolabus per il trasporto di alunni della scuola materna e della scuola dell'obbligo" e con lo stanziamento di L. 200 milioni.
Nel Bilancio dell'anno 1976 e di ciascuno degli anni successivi sara' iscritto il cap. 239, con la denominazione e con lo stanziamento indicati nel precedente comma.
Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.
(Norma transitoria)

Per l'anno 1975 la data di presentazione delle domande di cui all'art. 1 e' fissata al 30 settembre 1975.