Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge

Legge regionale 3 giugno 1975, n. 37.

Concessione di contributo alle sezioni della Unione Italiana Ciechi in Piemonte.

(B.U. 10 giugno 1975, suppl. al n. 23)

Art. 1, 2, 3, 4

Art. 1.

La Regione, in attesa della riforma dell'assistenza, eroga, per gli anni 1975 e 1976, nei limiti dello stanziamento di cui al successivo art. 4, contributi a favore delle sezioni dell'Unione Italiana Ciechi, esistenti in Piemonte, per favorire, nell'ambito delle specifiche finalita' istituzionali, l'attuazione, anche con la collaborazione dei Comuni e dei loro Consorzi, di iniziative dirette a realizzare la profilassi, il recupero, la formazione culturale e l'assistenza sociale dei minorati della vista ed il loro conseguente inserimento nella societa' e nel mondo del lavoro.

Art. 2.

La Giunta Regionale, con propria deliberazione, ripartisce per ciascun anno la somma stanziata con le seguenti modalita':
a) nella misura del 50 per cento in proporzione al numero dei soci effettivi ed aggregati di ciascuna sezione;
b) nella misura del rimanente 50 per cento, in rapporto alle attivita' svolte e programmate dalle sezioni.

Art. 3.

I Presidenti delle singole sezioni, al fine di ottenere i contributi previsti dalla presente legge, devono inoltrare, entro il 31 marzo di ogni anno, domanda al Presidente della Giunta regionale, corredata da:
a) dichiarazione attestante il numero dei soci effettivi ed aggregati alla sezione;
b) programma delle iniziative da attuare durante l'anno;
c) relazione dell'attivita' svolta nell'anno precedente, indicante l'onere di spesa assunto.
Per il 1975 le domande corredate dai prescritti documenti devono essere presentate entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Ai fini dell'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di 60 milioni per ciascuno degli anni 1975 e 1976.
All'onere di 60 milioni per l'anno 1975 si provvede mediante una riduzione, di pari ammontare, dello stanziamento di cui al cap. n. 1018 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1975 e la conseguente istituzione, nello stato di previsione medesimo, del cap. n. 525, con la denominazione: "Contributo alle sezioni dell'Unione Italiana Ciechi per iniziative di profilassi recupero, formazione culturale ed assistenza sociale dei minorati della vista" e lo stanziamento di 60 milioni.
All'onere di 60 milioni per l'anno 1976 si provvedera' iscrivendo nel corrispondente bilancio il cap. n. 525, con la denominazione e lo stanziamento indicati nel precedente comma.
Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.