Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge

Legge regionale 26 maggio 1975, n. 35.

Organico provvisorio dell'Ente di Sviluppo Agricolo del Piemonte.

(B.U. 27 maggio 1975, suppl. al n. 21)

Art. 1, 2, 3

Art. 1.
(Dotazione organico del Personale)

Per l'attuazione dei programmi indicati nella legge regionale n. 12 del 24-2-1974 l'Ente di Sviluppo Agricolo del Piemonte (E.S.A.P.) sara' dotato, per la fase di primo impianto, del seguente personale, da inquadrarsi ai sensi della legge regionale 12-8-1974, n. 22:

@ Qualifica Posti Parametro Stipendio annuo
lordo iniziale
Dirigente di settore n. 1 360 4.500.000
Capo Servizio n. 4 300 3.750.000
Istruttore n. 4 220 2.750.000
Segretario n. 3 150 1.875.000
Operatore Specializzato n. 4 130 1.625.000
Operatore n. 2 110 1.375.000 @

Art. 2.
(Normativa)

Il personale dell'Ente e' equiparato per la parte economica e normativa al personale regionale ai sensi dell'art. 72 dello Statuto della Regione Piemonte.
Il personale, compreso il direttore, viene assunto per pubblico concorso ai sensi della legge regionale 12-8-74 n. 22.
Per il primo impianto puo' essere comandato dalla Regione.
Il personale comandato, a richiesta, entro un anno dalla presente legge, e' inquadrato nell'organico dell'Ente nella stessa qualifica regionale posseduta e con l'anzianita' gia' acquistata.

Art. 3.
(Personale esterno dell'Ente)

La Giunta Regionale, nei casi di comprovata necessita' e su proposta del Comitato Esecutivo dell'Ente, puo' autorizzare il conferimento a tempo limitato di mansioni specializzate a personale estraneo all'Amministrazione Regionale, secondo le modalita' previste all'art. 8 della legge regionale n. 22 del 12 agosto 1974.